E’ stato finalmente pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Regolamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) attuativo del nuovo articolo 39 del Testo Unico della Finanza (TUF, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), così come modificato un anno fa al Decreto Legislativo n.44/2014 per adeguarlo alla direttiva Ue sui gestori alternativi (AIFMD) (si veda qui il regolamento attuativo).
La modifica al TUF era consistita soltanto nella trasposizione delle disposizioni di applicazione generale contenute nella direttiva stessa, demandando, ove possibile, alla regolamentazione secondaria della Banca d’Italia e della Consob la disciplina di dettaglio degli aspetti tecnici delle materie oggetto di vigilanza da parte delle Autorità. Regolamentazione secondaria che è stata resa nota nei testi definitivi soltanto lo scorso gennaio (si veda altro articolo di BeBeez).
Il MEF ha poi condotto una consultazione pubblica sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 39, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, all’esito della quale sarebbe stata definita la cornice all’interno della quale si sarebbero iscritti i regolamenti di competenza della Banca d’Italia e della Consob. I regolamenti in questione sono poi stati pubblicati sui siti web di queste Autorità prima del regolamento attuativo del MEF, che invece è appunto stato pubblicato soltanto ieri.
Da segnalare, tra le novità introdotte dal regolamento attuativo, l’innalzamento al 20% dal precedente 10% della soglia massima di investimento del patrimonio dei fondi aperti in strumenti non quotati su un mercato non regolamentato. Il che significa che i fondi aperti potranno investire un quinto delle loro disponibilità nel capitale di rischio di aziende non quotate o in strumenti finanziari e di debito emessi da queste stesse aziende, tipicamente in minibond.
Si riporta qui per semplicità il testo dell’art. 8:
FIA italiani aperti
1. I FIA italiani possono essere istituiti in forma aperta se il
relativo patrimonio è investito, nel rispetto dei limiti e dei
criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 6,
comma 1, lettera c), del TUF:
a) nei beni previsti dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e c);
b) nei beni indicati dall’articolo 4, comma 1, lettera b), in
misura non superiore al 20 per cento.
2. L’investimento del patrimonio dei FIA in quote o azioni di Oicr
aperti non quotati non viene computato nel calcolo del limite del 20
per cento di cui al comma 1, lettera b).