Lo studio legale internazionale Orrick in una nota diffusa ai suoi clienti (scarica qui la nota di Orrick) ha sottolineato che di recente il Tribunale di Milano ha sancito un’inversione a 180 gradi della giurisprudenza prevalente sinora in tema di soggettività giuridica dei fondi comuni di investimento e quindi di intestabilità di beni.Lo scrive oggi MF Milano Finanza.
La conclusione è infatti che ora il fondo comune di investimento può essere ritenuto a tutti gli effetti titolare di una propria autonomia patrimoniale, distinta da quella della relativa sgr. In sostanza,una sentenza del Tribunale di Milano (n. 7232/2016, emessa dalla sezione specializzata in materia di Impresa) ha ribaltato l’orientamento di giurisprudenza che era emerso a seguito di una nota sentenza della Cassazione del luglio 2010.
Nella nota di studio gli avvocati Guido Testa e Filippo Cristaldi sottolineano che la conseguenza di questo nuovo indirizzo giurisprudenziale è che «il fondo può essere ora ritenuto titolare in proprio di elementi patrimoniali, senza la necessità di una formale intestazione degli stessi alla sgr».
Per contro, secondo la pronuncia della Cassazione del 2010, il fondo «era da ritenersi privo di soggettività giuridica e di autonomia patrimoniale, con la conseguenza che i relativi elementi patrimoniali (nel caso di specie oggetto della pronuncia della Suprema Corte, gli immobili) non potevano che essere considerati proprietà (ancorché solo formale) della relativa società di gestione del risparmio».
Il Tribunale di Milano nella sua sentenza, invece, ha argomentato che «la posizione di proprietà, riconosciuta dalla Cassazione (alla sgr, ndr), non può che degradare a mera titolarità formale, svuotata di gran parte della sostanza che caratterizza il concetto di proprietà».
La decisione del tribunale di Milano è stata presa nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria relativa a Cape Natixis sgr aperta nel 2011. Nel contesto di quella procedura, i commissari straordinari avevano avviato un processo per l’individuazione di un nuovo gestore per il Cape Natixis Private Equity Fund, all’esito del quale l’assemblea degli investitori aveva approvato la sostituzione di Cape Natixis con Opera sgr.
A quel punto, un socio di minoranza di una società controllata dal fondo CN aveva sostenuto che la sostituzione della società di gestione del fondo rappresentava d un evento tale da consentire l’attivazione della clausola di prelazione contenuta nello statuto della società in questione. Ma il Tribunale di Milano ha negato questa possibile ricostruzione, affermando appunto che «la sostituzione di una sgr con un’altra sgr, a seguito del commissariamento della prima, non può in alcun modo essere assimilato a un negozio di trasferimento della proprietà dei beni che compongono il fondo».
In conclusione, «secondo il Tribunale, il fenomeno in questione è assimilabile, in senso lato, al mutamento delle persone fisiche o giuridiche che, in un determinato momento, assumono la carica di amministratori di società per azioni».
A questo punto, concludono gli avvocati di Orrick, alla luce dei contenuti della pronuncia del Tribunale di Milano, sembra che l’orientamento sarà quello di «ritornare a intestare gli elementi patrimoniali di proprietà dei fondi direttamente in capo a questi ultimi», mentre sinora “la prassi ormai consolidatasi è stata quella di trascrivere la titolarità dei beni in capo alla SGR (sia pure con la specifica ‘per conto del fondo …’).