E’ stata pubblicata lo scorso 29 marzo la bozza di regolamento Consob sul crowdfunding, cioé del finanziamento di iniziative imprenditoriali mediante l’utilizzo di portali on-line che mettono in contatto la domanda di capitali (funding) con una pluralità di potenziali investitori (crowd), i quali possono partecipare anche con importi di modesta entità.
La bozza di regolamento, che resterà in consultazione sino al prossimo 30 aprile, segue un’indagine conoscitiva condotta tra gli addetti ai lavori a inizio anno (si veda altro articolo di BeBeez).
La possibilità di partecipare al capitale di imprese start up innovative (attenzione, non si tratta quindi di un’opzione che riguarda qualunque start up)tramite piattaforme web accessibili a investitori privati è stata codificata per la prima volta nella legge italiana dal Decreto Crescita dello scorso autunno, che richiedeva però delle regole attuative disposte dall’Autorità di vigilanza.
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Tra le varie regole introdotte da Consob, c’è il fatto che l’Authority di Vigilanza, in tema di requisiti di onorabilità e professionalità degli azionisti e dei manager dei gestori dei portali online, che si iscriveranno in un apposito registro, ha optato per un allineamento alle disposizioni vigenti per le banche e le imprese di investimento.
Inoltre, ai fini dell’ammissione dell’offerta sul portale e quindi in relazione alla possibilità che investitori retail vi possano sottoscrivere azioni di start up innovative, la bozza di regolamento prevede che il gestore verifichi che una quota almeno pari al 5% degli strumenti finanziari oggetto di ciascuna offerta sia stata preventivamente sottoscritta da investitori professionali ovvero da fondazioni bancarie, società finanziarie per l’innovazione e lo sviluppo, incubatori di start-up innovative. Non solo.
La bozza di regolamento prevede anche che il gestore del portale debba verificare anche che lo statuto o l’atto costitutivo dell’emittente preveda che, in caso di passaggio di controllo, i sottoscrittori retail che abbiano acquistato o sottoscritto gli strumenti finanziari offerti tramite portale, abbiano, per un periodo individuato nello statuto, diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di vendere le proprie partecipazioni alle stesse condizioni alle quali viene trasferita a terzi la partecipazione di controllo.