E’ stato pubblicato di recente tra gli Occasional Papers – Questioni di Economia e Finanza di Banca d’Italia un interessante approfondimento sul sistema delle garanzie dei crediti vigente in Italia, alla luce della nuova normativa che ha introdotto il pegno non possessorio e il patto marciano varata a fine aprile.
Secondo lo studio, firmato da Elisa Brodi, “complessivamente, il sistema delle garanzie disegnato dalle recenti modifiche si rivela più moderno e in linea con gli odierni traffici commerciali. L’auspicio è che si giunga a una celere implementazione delle nuove misure, creando le necessarie infrastrutture (es. registro del pegno non possessorio) e che siano rapidamente elaborati i tasselli mancanti, portando il nostro modello a competere, da pari a pari, con quello delle altre economie avanzate”.
L’istituto del pegno non possessorio, introdotto appunto con il decreto legge dello scorso 29 aprile in materia di procedure esecutive e concorsuali poi convertito nella legge n. 119 il 30 giugno, prevede infatti che il debitore che dà in pegno un bene mobile destinato all’esercizio dell’impresa (per esempio un macchinario) possa continuare a utilizzarlo nel processo produttivo, mentre nell’ordinamento precedente perdeva l’uso del bene gravato da pegno.
Nello studio si legge ancora che “adoperando i dati presenti in matrice dei conti relativi ai finanziamenti garantiti concessi dalle banche, emerge come particolare peso sia rivestito dalla figura dell’ipoteca immobiliare, pari al 74 per cento del totale dei prestiti secured. Tramite tale garanzia sono fronteggiate le esigenze di liquidità più significative di imprese e consumatori. Ciò può dipendere non solo dall’alto valore medio degli asset, ma anche dalla presenza di vincoli normativi, come lo spossessamento, che sino al maggio 2016 hanno limitato l’impiego di beni mobili come collateral. Più modesto il ruolo svolto dal pegno, pari complessivamente all’8 per cento, e adoperato soprattutto qualora il diritto sia costituito sopra titoli (6 per cento). Poco diffusa, nella pratica, la forma del pegno su materie prime, incluso nella voce «pegno su altri valori», che rappresenta circa l’1 per cento del totale. Il restante 18 per cento è costituito da differenti vincoli, quali, ad esempio, l’ipoteca su beni mobili registrati e i cd. privilegi bancari. Trascorso un certo lasso di tempo dall’entrata in vigore del d.l. 59/2016, costituirà esercizio interessante comparare la nuova composizione delle garanzie con quella riportata in tabella, per acquisire una prima indicazione di se e quanto il requisito dello spossessamento abbia inciso sulla diffusione del pegno”.