Consiglio, Parlamento e Commissione Ue hanno approvato ieri nuove regole sui venture capital che hanno l’obiettivo di migliorare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese e imprese sociali . Le nuove norme sono parte del pacchetto Capital Markets Union presentato dalla Commissione proprio per stimolare gli investimenti con capitali di rischio (si veda qui il comunicato stampa).
“L’accordo di oggi rimuove un’altra barriera agli investimenti di rischio a livello europeo. Le riforme che abbiamo concordato aiuteranno i capitali di investimento a raggiungere le pmi che ne hanno bisogno”, ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis.
Nel dettaglio, le nuove norme modificano le norme esistenti sugli European Venture Capital Funds (EuVECA) e sulle European Social Entrepreneurship (EuSEF), introdotte con i regolamenti 345/2013 e 346/2013, che delineano i criteri in base ai quali i gestori di fondi classificati come EuVeca e EuSef possono commercializzare in tutta la Ue i corrispondenti fondi sia agli investitori professionali sia agli investitori non professionali in grado di impegnare un minimo di 100 mila euro.
Le nuove norme, emesse a valle della consultazione, permetteranno di accedere ai vantaggi di essere un EuVeca e EuSef anche a fondi che hanno in gestione oltre 500 milioni di euro, permetteranno agli EuVeca di investire anche in pmi quotate sui mercati a loro dedicati e ridurranno i costi di marketing e semplificando le procedure di registrazione.
Il testo condiviso licenziato ieri seguirà ora l’ordinaria procedura legislativa prima del voto finale da parte del Parlamento e del Consiglio Ue.
In base al regolamento attuale, per utilizzare la denominazione EuVeca e commercializzare i propri fondi nella Ue nel solo rispetto dei requisiti del Regolamento, senza essere più sottoposto alle normative nazionali dei singoli Stati, i gestori devono dimostrare che il loro fondo:
- investe il 70 % del capitale che riceve dagli investitori nel sostenere le imprese giovani e innovative;
- fornisce strumenti di equity o quasi-equity (ad esempio capitale fresco) a tali PMI;
- non fa uso di leva finanziaria (cioè il fondo non è in debito, perché non investe più capitale di quanto impegnato dagli investitori).
Il regolamento stabilisce anche criteri di qualità uniformi per i gestori dei fondi di venture capital che desiderano utilizzare la denominazione EuVeca. Tali requisiti disciplinano tutto, dal modo in cui essi stessi si organizzano e si comportano al modo in cui informano gli investitori circa le loro attività e politiche di investimento (si veda qui una scheda di sintesi compilata dal servizio Eu-Lex Europa).
La normativa sugli EuVeca è i complementare a quella dei GEFIA (Gestori di Fondi di Investimento Alternativi, disciplinati nella direttiva 2011/61/Ue, cosiddetta AIFM), in quanto offre la possibilità di ottenere un “passaporto europeo EuVECA” per i gestori di fondi che gestiscono asset per non oltre 500 milioni di euro. Il regime GEFIA è invece obbligatorio per tutti i fondi che superino i 500 milioni di asset in gestione, mentre è solamente facoltativo per gestori di fondi con valori non superiori a tale soglia, che hanno la possibilità di optare volontariamente per la sua applicazione.
In virtù del regolamento 345/2013, questi ultimi possono scegliere di adottare la diversa qualificazione EuVeca, un’alternativa dalla forma più snella, con requisiti meno rigidi e impegnativi. Mentre il regime GEFIA è obbligatorio per i fondi che superino tali soglie di gestione, la denominazione EuVEca è una scelta libera del gestore che, rispettati i requisiti di applicazione, può liberamente decidere di avvalersene o meno.
Data l’importanza della materia, la Commissione ha deciso di anticiparne il riesame generale originariamente previsto per luglio 2017 e così il 30 settembre 2015 ha avviato una consultazione chiedendo se la diffusione di questi fondi di investimento potesse essere favorita da modifiche mirate dei regolamenti (si veda altro articolo di BeBeez).