di Stefania Peveraro
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E’ finalmente arrivato il nuovo Regolamento Consob sul crowdfunding, rivisto e corretto per recepire le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 che amplia l’attività dei portali anche al collocamento di strumenti di debito.
Come meglio spiegato in questo nostro articolo di oggi, la cosa interessante è che Consob ha ritenuto di ascoltare il mercato e quindi di ampliare la rosa dei potenziali investitori in minibond, prevedendo tre nuove categorie di investitori diverse dagli investitori professionali e dagli investitori professionali su richiesta. Tanto da permettere anche agli investitori retail di sottoscrivere le campagne, a patto che questo avvenga nell’ambito di un servizio di gestione patrimoniale o consulenza d’investimento. Si tratta di una novità eclatante per il mercato e che si inserisce nel trend che vede molti asset manager proporre alla propria clientela private investimenti in private asset. Il tema è ampiamente trattato nel libro edito da EdiBeez, Private capital: esperienze e soluzioni. Ecco perché la finanza alternativa funziona (qui il downlod gratuito).
Quello che però non è chiarissimo ora è il ruolo delle piattaforme di lending. Con questo regolamento Consob ha infatti ampliato il suo raggio d’azione, prevedendo nuove regole per il collocamento di strumenti di debito emessi da pmi. La Relazione Illustrativa del Regolamento a pag. 7 sottolinea che gli strumenti di debito in questione devono essere strumenti in linea con “l’articolo 1, comma 1-bis, del TUF, che dispone che: Per valori mobiliari si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: […] b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; […]. Inoltre, con specifico riferimento alle cambiali finanziarie, viene in rilievo quanto disposto dall’articolo 5, della legge n. 43/1994 ai sensi del quale “le cambiali finanziarie sono considerate valori mobiliari per qualsiasi finalità prevista dall’ordinamento”. In ragione di quanto sopra devono ritenersi ricompresi nell’ambito della disciplina Consob relativa al crowdfunding, tutti i “titoli di debito” che rientrano nella definizione del TUF, ivi incluse quindi le cambiali finanziarie” .
Teoricamente, quindi, non rientrano nella definizione i prestiti alle pmi, che sono poi quelli che invece vengono offerti sulle piattaforme di lending, per le quali l’unico riconoscimento ufficiale a livello regolamentare sono state le Disposizioni in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche introdotte nel 2016 da Banca d’Italia, che comprendevano una sezione (la IX) completamente dedicata al social lending (si veda altro articolo di BeBeez). Ma Banca d’Italia allora aveva fatto capire che quello era solo il primo tassello di una norma normativa ancora tutta in divenire. Ora probabilmente è il momento perché Banca d’Italia e Consob lavorino insieme a un chiarimento omnicomprensivo in materia.