A partire da oggi 23 marzo è blocco di tutte le attività produttive e commerciali considerate non essenziali, lo ha annunciato sabato sera 21 marzo il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in diretta Facebook, anticipando i contenuti di un nuovo decreto pubblicato poi domenica 22 marzo in Gazzetta Ufficiale con le nuove misure che rappresentano un giro di vite ulteriore, quindi, rispetto a quanto stabilito dal governo con il decreto dello scorso 11 marzo, quando era stata deliberata la chiusura dei servizi commerciali non essenziali (si veda altro articolo di BeBeez).
Tra le attività che non sono sospese, è inclusa quella dei professionisti. Inoltre,
sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Ora, però, diventa sempre più urgente capire 1) se e come saranno modificate le prime misure di supporto all’economia varate dal governo con il decreto Cura Italia del 17 marzo (si veda altro articolo di BeBeez) che sarà presto discusso in Parlamento per la conversione e legge; 2) come queste misure potranno essere messe in pratica; e 3) quali altre misure ha in serbo Palazzo Chigi per il rilancio dell’economia, misure che è stato promesso saranno contenute da un ulteriore decreto in aprile. Prima ancora, in realtà, è atteso un decreto interministeriale che dovrà rendere operative le misure relative al Fondo di garanzia pmi previste dal decreto Cura Italia (si veda qui sotto al punto 4).
Sul fronte delle cose da fare, domenica 22 marzo è arrivata la conferma del fatto che il governo ha intenzione di rafforzare il cosiddetto golden power per evitare scorrerie in borsa da parte di investitori che vogliono fare shopping di aziende italiane a prezzi stracciati. Una norma simile sarà inserita probabilmente nella legge di conversione del decreto del 17 marzo. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, infatti, ha detto: “Useremo ogni mezzo necessario per salvaguardare le infrastrutture e gli asset strategici, da cui dipendono la tenuta del tessuto produttivo e migliaia di posti di lavoro. L’emergenza coronavirus impone di vigilare per impedire scalate o mire ostili verso le nostre aziende e di mettere in campo tutti gli strumenti per proteggerle, anche rafforzando il Golden power. Siamo pronti a usare uno scudo di protezione”. In un’intervista al Corriere della Sera lo scorso 19 marzo Giuseppe Conte aveva detto: “Stiamo studiando il provvedimento, di sicuro non consentiremo a nessuno di approfittare di un momento di debolezza del nostro Paese”.
Sempre in tema di iniziative ancora da prendere, Confindustria ha predisposto un corposo documento che venerdì 20 marzo ha sottoposto al governo. Tra le varie iniziative che si caldeggiano “per sostenere le imprese e le filiere colpite dall’emergenza e consentire loro di ripartire con slancio una volta che questa sarà superata” ci sono, da un lato, finanziamenti agevolati a lungo termine, con Cdp e Bei che “dovrebbero erogare provvista alle banche, a condizioni di particolare favore, affinché concedano alle imprese, piccole, medie e grandi, finanziamenti a lungo termine alle imprese per la realizzazione di investimenti, anche legati a programmi di riorganizzazione aziendale e rafforzamento delle filiere strategiche. Dovrebbe trattarsi di prestiti assistiti dalla garanzia dello Stato o del Fei, fino a 30 anni. Per ogni miliardo stanziato a copertura della garanzia dello Stato si potrebbero attivare finanziamenti per almeno 15 miliardi. In caso di controgaranzia del Fei questo effetto moltiplicatore aumenterebbe”. Dall’altro lato Confindustria propone la strutturazione di “Basket bond di filiera. Si dovrebbero realizzare dei basket bond di filiera, con intervento di Cdp e Bei come investitori e garanzia dello Stato sulle prime perdite. Questa misura non avrebbe impatto nel 2020″. Non solo. Si chiede anche che venga creato “un fondo di investimento immobiliare, con Cdp come anchor investor e aperto a investitori privati (incluse casse di previdenza e fondi pensione), gestito da una sgr già costituita, che faccia operazioni di sale & lease back immobiliare, acquistando immobili dalle imprese per poi riaffittarglieli con possibilità di riscatto a prezzi predeterminati”.
Sul fronte della trasmissione delle nuove regole di politica monetaria per dare liquidità al sistema, invece, via vi arrivano spiegazioni, anche se non sono ancora complete, perché al di là delle dichiarazioni di massima, sono necessarie comunicazioni molto precise su come le banche possono procedere. E anche qui l’urgenza è massima, perché al di là dei proclami di governi e banche centrali è necessario che le famiglie, le imprese e le banche sappiano cosa fare per potersi avvantaggiare delle norme varate per contrastare gli effetti negativi sull’economia delle misure di contenimento del contagio da coronavirus. Nei giorni scorsi le novità su questo fronte sono state molte. Qui di seguito le ultime novità.
- Schema temporaneo quadro per le politiche economiche e fiscali dei governi europei, varato il 19 marzo dalla Commissione Ue (si veda anche altro articolo di BeBeez). Il quadro temporaneo, che sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020, prevede cinque tipi di aiuti:
i) sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 mila euro a un’impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
ii) garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
iii) prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese. Questi prestiti possono aiutare le imprese a coprire il fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti;
iv) garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale: alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese. Il quadro chiarisce che tali aiuti sono considerati aiuti diretti a favore dei clienti delle banche e non delle banche stesse e fornisce orientamenti per ridurre al minimo la distorsione della concorrenza tra le banche;
v) assicurazione del credito all’esportazione a breve termine: il quadro introduce un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine.
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La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen in un’intervista al Corriere della Sera il 21 marzo ha spiegato: “La Commissione, e questo è importante per l’Italia, concederà la massima flessibilità sugli aiuti di Stato e sul Patto di stabilità così il governo italiano potrà aiutare le imprese e il mercato del lavoro, e investire nel settore della sanità. Le regole del Patto di stabilità, solitamente rigide, sono state molto allentate. Per la prima volta nella storia ho attivato la clausola di sospensione del Patto di stabilità. Significa che il governo italiano potrà mettere nell’economia tanto denaro quanto serve”. E sulla proposta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte avanzata in un’intervista al Financial Times il 19 marzo di aprire le linee di credito del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) a tutti i Paesi membri per aiutarli a combattere le conseguenze dell’epidemia e di emettere un coronavirus bond, la von der Leyen ha commentato: “In questo tempo di crisi stiamo guardando a tutti gli strumenti a disposizione e possibili a sostegno dell’economia europea. Ogni strumento utile sarà messo sul tavolo. Sì, stiamo valutando l’opzione dei coronavirus bond e altre”.
Anche Isabel Schnabel, membro tedesco del comitato esecutivo della Banca centrale europea in un’intervista il 21 marzo al Frankfurter Allgemeine Zeitung, ha aperto ai corona bond: “L’emissione di coronabond una tantum sarebbe concepibile. Sta ai politici decidere”.
[divide color=”#31e0d4″] - Trattamento prudenziale più flessibile dei prestiti garantiti da misure pubbliche, varato dalla Bce il 20 marzo
La Bce ha annunciato ulteriori misure atte a garantire che le banche oggetto di vigilanza diretta possano continuare a svolgere il loro ruolo per finanziare famiglie e imprese per colpa dello shock all’economia mondiale dovuto al coronavirus. La Bce supporta tutte le iniziative volte a fornire soluzioni di supporto ai debitori temporaneamente in situazione di distress nel contesto dell’attuale scenario.A questo fine la Bce ha introdotto una flessibilità di vigilanza in relazione al trattamento dei crediti deteriorati e in particolare per permettere alle banche di beneficiare completamente delle garanzie e delle moratorie messe in campo dalla autorità pubbliche per fronteggiare la crisi.In primo luogo la Bce sarà flessibile in relazione alla classificazione dei debitori come unlikely to pay quando le banche chiederanno la garanzia pubblica nel contesto del coronavirus. Allo stesso modo verrà esercitata flessibilità in relazione ai prestiti che si avvantaggeranno delle moratorie. In secondo luogo, i prestiti che diventano deteriorati e saranno sotto garanzia pubblica beneficieranno del trattamento preferenziale di vigilanza in termini di accantonamento di capitale a copertura delle perdite (loss provisioning). Infine, i supervisori adotteranno piena flessibilità quando discuteranno con le banche dell’implementazione delle strategie di riduzione dei crediti deteriorati, prendendo in considerazione la natura straordinaria delle condizioni attuali di mercato.Inoltre la Bce raccomanda a tutte le banche di evitare assunzioni procicliche nei loro modelli per determinare gli accantonamenti e raccomanda alle banche che non lo hanno ancora fatto di optare per le regole transitorie sullo standard contabile IFRS9. Come noto, l’IFRS9 dal 1° gennaio 2018 obbliga le banche a ragionare sulla probabilità di default prospettica dei crediti in portafoglio e quindi anche a introdurre una nuova macro-categoria di crediti, quella dei sub-performing, cioé dei crediti in bonis che potrebbero però diventare deteriorati. Con la conseguenza che aumenta il peso dei crediti deteriorati diversi dalle sofferenze in termini di patrimonio di vigilanza da accantonare (si veda altro articolo di BeBeez). La Bce, invece, ora e sino a nuovo ordine concede su questo punto maggiore libertà di azione, allo scopo di non far gravare le eventuali perdite sui patrimoni delle banche stesse.Queste nuove misure si aggiungono a quelle annunciate dalla Bce il 12 marzo (si veda altro articolo di BeBeez).La Bce stima che il capitale di vigilanza che sarà liberato grazie a questo mix di misure di vigilanza sarà in totale di 120 miliardi di euro. In particolare, 90 miliardi verranno dalla possibilità di operare al di sotto degli orientamenti non vincolanti di secondo pilastro (Pillar 2 Guidance o P2G) e 30 miliardi dall’applicazione immediata delle regole della Capital Requirements Directive V (CRD V) sulla composizione del secondo pilastro (Pillar 2 requirement, P2R) che sono meno stringenti di quelle richieste attualmente dalla Bce. Questo capitale aggiuntivo a disposizione delle banche servirà ad assorbire le perdite senza far scattare alcuna azione di vigilanza oppure per finanziare potenzialmente sino a 1800 miliardi di euro di prestiti alle famiglie e alle aziende clienti che hanno bisogno di nuova liquidità. Ulteriori dettagli si trovano in un FAQs.
Ricordiamo che, secondo i calcoli di Equita sim, per le banche italiane l’allentamento delle misure di vigilanza potrebbe liberare dai 25 ai 35 miliardi di euro di capitale di vigilanza, a seconda dell’esatta portata delle misure (si veda qui l’Insight View di BeBeez del 18 marzo, dedicata agli abbonati a BeBeez News Premium, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese)
[divide color=”#31e0d4″] - Proroga dei termini di adempimenti vari per banche e intermediari finanziari, deliberata da Banca d’Italia il 20 marzo
In linea con le iniziative assunte dall’EBA e dalla BCE, Bankitalia ha deciso di concedere anche alle banche significative alcune dilazioni per i seguenti adempimenti:
i) 60 giorni per gli adempimenti in materia di:
– ICAAP/ILAAP per banche e SIM e ICAAP per Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (IF);
– Piani di risanamento, Relazioni sulle funzioni esternalizzate per banche e IF;
– Relazioni sulla struttura organizzativa per SIM, SGR, SICAF, SICAV, IP e IMEL (ove dovuta per interventi organizzativi rilevanti);
– Autovalutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario;
– Relazione della funzione antiriciclaggio (che include l’esercizio di autovalutazione dei rischi relativa al 2019);
– Adeguata verifica (recupero dei dati della clientela già acquisita per fini antiriciclaggio);
– Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e subdeposito degli strumenti della clientela e adempimenti previsti dalla disciplina transitoria del Regolamento del 5.12.2019 di attuazione del TUF (cfr. art. 2, comma 2 e atto di emanazione del Regolamento) da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento;
ii) 150 giorni per la trasmissione della prima Relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche;
iii) 60 giorni per le risposte da fornire alle consultazioni normative in corso e un allungamento dei termini per l’invio delle osservazioni per le consultazioni che saranno avviate nei prossimi giorni.Il termine per l’invio dell’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche meno significative tenute al relativo invio è posticipato al 30 giugno (…)Sfruttando gli elementi di flessibilità consentiti dalla regolamentazione e in linea con quanto deciso dalla BCE per le banche significative, le banche meno significative e gli intermediari non bancari potranno operare temporaneamente al di sotto del livello della Componente target assegnata a esito del processo SREP (Pillar 2 Guidance – P2G), del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR). Al verificarsi di queste circostanze la Banca d’Italia valuterà i piani di riallineamento che saranno presentati dagli intermediari tenendo conto delle condizioni eccezionali che hanno portato i coefficienti di capitale e della liquidità a livelli inferiori a quelli richiesti (…)
[divide color=”#31e0d4″] - Fondo di Garanzia pmi già operativo secondo le nuove regole
Il Consiglio di gestione del Fondo ha deliberato l’adozione delle misure necessarie per l’applicazione delle numerose disposizioni previste dall’art.49 del Decreto-Legge del 2020 n. 18 (si veda altro articolo di BeBeez). Molte sono le novità introdotte dal decreto.
i) La garanzia diventa gratuita per tutte le operazioni.
ii) Si applica la percentuale massima di copertura (80% per la garanzia diretta e 90% per la riassicurazione) fino a un importo massimo garantito di 1,5 milioni per singola impresa (al superamento di tale soglia si applicano le misure ordinarie di copertura).
iii) Diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario), a condizione che ci sia erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% del debito residuo.
iv) Viene inoltre estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici, anche in presenza di esposizioni debitorie non-performing e di finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. La valutazione della probabilità di inadempimento ai fini dell’ammissibilità è effettuata sulla base del solo modulo economico-finanziario del modello di rating (nei casi in cui la normativa prevede la sua applicazione).
v) E’ annullato il pagamento delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie presentate dalla data di entrata in vigore del decreto.
vi) Sono ammessi i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).
Per l’elenco completo dei provvedimenti del decreto “Cura Italia” relativi al Fondo di garanzia si rimanda alla Circolare del Gestore n. 8/2020.
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In realtà, però, restano ancora da attuare una serie di misure importanti, perché
i) il comma 6 dell’art. 49 in questione stabilisce che: “Per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle sezioni speciali del Fondo, la percentuale massima della garanzia del Fondo può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell’Unione Europea qualora quest’ultimo venga elevato rispetto al limite previsto alla data di entrata in vigore del presente articolo. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere individuate ulteriori tipologie di operazioni, anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività, per le quali le percentuali di copertura del Fondo possono essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell’Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull’economia.
ii) il comma 9 dell’art. 49 in questione stabilisce che: “Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle imprese, o delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplina le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato”.
Il decreto interministeriale in questione non è ancora stato varato ed è atteso a brevissimo, perché indipendentmente dalle nuove norm, un decreto interministeriale simile era già alla firma dei due ministri in base a quanto previsto dal Decreto Crescita del 30 aprile 2019, che già aveva introdotto una serie di novità per il Fondo tra le quali quella di aumento del plafond di copertura per singola azienda a a 5 milioni dagli attuali 2,5 milioni (sul tema si veda qui la presentazione di Gianpaolo Pavia, responsabile Area sviluppo e supporto di Mediocredito Centrale, alla convention di Frigiolini&Partners Merchant lo scorso ottobre e Beez Peak del 9 marzo).
[divide color=”#31e0d4″] - Precisazioni del MEF sulle misure di sostegno alla liquidità delle pmi contenute nell’articolo 56 del Decreto “Cura Italia”
Il decreto legge ‘Cura Italia’ prevede una moratoria per le micro (le cosiddette partite IVA), piccole e medie imprese, i professionisti e le ditte individuali, i quali beneficiano complessivamente di una moratoria su un volume complessivo di prestiti stimato in circa 220 miliardi di euro. Vengono congelate fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza. Il MEF precisa nel dettaglio che:
i) possono accedere alle moratorie le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono pmi le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. E sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA;
ii) per ottenere la moratoria dei finanziamenti l’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni; dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto legge “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti;
iii) tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria
iv) l’impresa dovrebbe comunque contattare la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia pmi.