Il Governo sta elaborando un emendamento al decreto Cura Italia che rinvia di sei mesi l’entrata in vigore di tutte le norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), che sarebbero dovute entrare in vigore il prossimo 15 agosto (si veda altro articolo di BeBeez). Lo riferisce Italia Oggi,
Le regole del nuovo codice sono infatti state pensate per condizioni ordinarie del mercato, non in un contesto di emergenza sanitaria da coronavirus che mette in ginocchio la maggioranza delle aziende italiane, a causa del lockdown delle attività imprenditoriali. Una richiesta di questo tipo era stata fatta nelle scorse settimane dai commercialisti (si veda altro articolo di BeBeez), che appunto proponevano l’estensione generalizzata della proroga al 15 febbraio 2021, già prevista per le segnalazioni relative alle soglie di allerta (si veda art. 11 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e altro articolo di BeBeez), a tutti gli istituti e a tutte le scadenze del Codice della crisi, che attualmente avrebbero efficacia dal 15 agosto 2020.
Ricordiamo, infatti, che con l’art. 11 del Decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020. recante ulteriori “misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori, imprese e turismo a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19“, sono stati rinviati di sei mesi, appunto al 15 febbraio 2021, per tutte le imprese italiane di qualunque dimensione, i termini per l’entrata in vigore dell’applicazione dei nuovi sistemi di allerta in grado di cogliere i segnali anticipatori della crisi e quindi per le segnalazioni agli Organismi di composizione della crisi d’impresa (Ocri) istituiti presso le Camere di Commercio.
La norma ha di fatto ampliato a tutte le imprese una misura che era già stata presa per le nanoimprese con il Decreto correttivo al Codice della crisi, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio (si veda qui il comunicato stampa). L’art. 41 di quel decreto disponeva infatti: “L’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo periodo e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità”.
Il Codice della crisi è stato varato nel dicembre 2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel febbraio 2019 (si veda altro articolo di BeBeez). La legge riforma la legge fallimentare sulla base della proposta della Commissione Rordorf e ha tra le principali finalità quella di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese. A questo fine, il codice ha introdotto sistemi di allerta in grado di cogliere i segnali anticipatori della crisi al fine di affidare tempestivamente l’impresa alle cure di esperti. In particolare, la normativa prevede che siano monitorati appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso.