Il Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha deciso che le varie misure di supporto straordinario prese in queste settimane dai vari paesi membri, come moratorie sui pagamenti e garanzie pubbliche, devono essere pienamente recepite quando si vanno a calcolare i requisiti di capitale delle banche ponderati per il rischio. Non solo. Il Comitato di Basilea ha anche deciso che bisogna tenere conto delle misure di supporto straordinario anche quando le banche vanno a calcolare le loro perdite attese su crediti. Su questo fronte, in particolare, le varie giurisdizioni avranno molta più flessibilità nel decidere se e quanto includere l’impatto delle perdite su crediti attese sul capitale di vigilanza (si veda qui il comunicato stampa).
Il Comitato ha quindi pubblicato venerdì 3 aprile delle linea guida che allentano in maniera importante le regole per classificare i crediti verso individui e imprese che accedono alle moratorie sui prestiti o alla garanzie pubbliche messi in campo per contrastare gli effetti del Covid-19. Le linee guida sono nella forma di domanda e risposta.
In particolare, si legge come primo punto nel documento, “quando si deve determinare il requisito di rischio di credito per una banca per prestiti soggetti a garanzie statali, va utilizzato il peso associato allo stato sovrano”.
Quanto al trattamento del capitale ponderato per il rischio dei prestiti soggetti a garanzie governative che sono state proposte in risposta al contagio da Covid-19, il documento ricorda che “lo schema di Basilea applica requisiti di capitale più alti ai prestiti che sono classificati come scaduti o in default”, ma la novità è che per i crediti scaduti viene sospeso il principio dei 90 giorni e che la probabilità del pagamento deve essere calcolata rispetto all’ammontare dovuto a fine moratoria. Gli accantonamenti patrimoniali saranno, quindi, inferiori rispetto al passato per crediti scaduti e Utp.
Nel dettaglio, il documento spiega che:
i) “Un criterio che è utilizzato in questa classificazione è se i pagamenti dei prestiti sono scaduti da oltre 90 giorni. Il Comitato si è accordato sul fatto che quando una giurisdizione applica questo criterio, le banche possono escludere i periodi di moratoria dei pagamenti relativi a Covid-19 dal conteggio dei giorni di scaduto”.
ii) “Un altro criterio utilizzato è se la banca considera che credito sia da classificare come inadempienza probabile”. Il Comitato si è accordato sul fatto che il criterio deve essere quello se il debitore sarà probabilmente inadempiente in relazione ai pagamenti rimodulati. In sostanza, per i creditori che non stanno pagando le rate come previsto dalla moratoria, la probabilità del pagamento deve essere calcolata sull’ammontare dovuto alla fine del periodo di moratoria”
Inoltre, prosegue il documento, il Comitato ha deciso che, quando i debitori accettano i termini di una moratoria sui pagamenti o hanno accesso a una garanzia pubblica, questo non deve portare a una classificazione automatica di quei prestiti come forborne.
Il documento del Comitato di Basilea è in linea con quello pubblicato il 2 aprile dalla European Banking Asssociation in tema di forebearance e definizione di default (si veda qui il documento dell’EBA e altro articolo di BeBeez). Il documento dell’EBA del 2 aprile segue e completa quello del 25 marzo sullo stesso tema. Gli stessi concetti erano stati già delineati dalla Bce lo scorso 25 marzo (si veda altro articolo di BeBeez).
Il documento del Comitato di Basilea, ammette inoltre che oggi ci sono alti livelli di incertezza in tema di informazioni rilevanti per stimare le perdite su crediti attese e quindi di applicazione dello standard contabile IFRS9. Ricordiamo che quello standard impone alle banche accantonamenti basati sulle perdite attese e non più su quelle effettivamente registrate, come accadeva in passato. In pratica, mentre prima dell’applicazione dello standard IFFRS9 le perdite si devono rilevare solo al verificarsi di specifici eventi (impairment test), oggi le banche sono chiamate ad anticipare la rilevazione delle perdite ai primi segnali di deterioramento. Il Comitato di Basilea sottolinea che l’IFRS 9 è uno standard contabile che richiede l’utilizzo di un giudizio che si basa sull’esperienza. Ma a oggi le informazioni disponibili sulla base delle quali misurare le perdite su crediti attese sono molto limitate. A proposito del calcolo degli incrementi delle perdite su crediti attese, quindi, le misure adottate per contrastare gli effetti economici negativi del contagio da coronavirus come garanzie pubbliche e moratorie dei pagamenti non dovrebbero tradursi automaticamente in esposizioni. Anzi, il Comitato si aspetta che la stima delle perdite su crediti attese rifletta l’effetto mitigante del significativo supporto economico delle misure adottate dalle autorità pubbliche dal settore bancario su tutta la vita del credito. Quindi, quando andranno a stimare le perdite su crediti attese, le banche non dovranno applicare gli standard in modo automatico, bensì utilizzare la flessibilità consentita dall’IFRS9 per esempio per dare il dovuto peso ai trend economici di lungo periodo, così come spiegato anche da un documento pubblicato ad hoc lo scorso 27 marzo dalla IFRS Foundation.
Con un altro documento, poi, il Comitato di Basilea e la IOSCO, l’organismo che riunisce tutte le Consob del mondo, hanno annunciato che sposteranno in avanti i termini di applicazione della fase finale delle nuove regole che richiedono il versamento di margini iniziali sulle transazioni in derivati per i quali nonn esista una controparte centrale di clearing. L’ultima fase si sarebbe dovuta sviluppare in due momenti, di cui il primo il prossimo settembre e il secondo un anno dopo, ma entrambe le date sonno state spostate in avanti di un anno al settembre 2021 e al settembre 2022 (si veda qui il comunicato stampa e qui l’intero documento). E questo conn l’obiettivo di far sì che i soggetti operativi in derivati dedichino tutte le loro risorse ad assicurare la continuità del business, gestire il rischio e supportare i loro clienti in questo momento così difficile.