di Alessandro Corno
managing partner di MJ Hudson Alma
Con l’introduzione dei PIR alternativi, il DL 34/2020 potrebbe risolvere (se convertito in legge) una delle questioni che hanno maggiormente limitato l’investimento nell’economia reale domestica delle rilevanti risorse finanziarie raccolte tramite i PIR ordinari nell’ultimo quadriennio.
I PIR ordinari sono stati introdotti dalla L. 232/2016 ( Legge di bilancio del 2017) e successivamente modificati da ultimo con il DL 124/2019. Nonostante gli interventi normativi, sono rimaste invariate le forme che gli stessi possono assumere. Infatti, i PIR possono essere costituiti da una varietà di strumenti di investimento, quali rapporti di custodia, amministrazione titoli o gestione di portafoglio, contratti di assicurazione PIR conformi, nonché organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR, ossia fondi comuni d’investimento, sicav e sicaf italiani e i loro equivalenti comunitari).
Tuttavia, per una scelta commerciale operata dalle principali reti finanziarie che si sono dedicate alla raccolta dei PIR (scelta che non è in discussione in questa sede), i piani individuali di risparmio sono stati in prevalenza costituiti da quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM ossia fondi comuni d’investimento e sicav “aperti e armonizzati”). Questo assetto ha comportato la necessaria e fisiologica sovrapposizione tra le limitazioni di composizione del portafoglio previste per i PIR ordinari, che sono strumenti essenzialmente chiusi per almeno 5 anni, e quelle stringenti stabilite per gli OICVM, per i quali l’ordinamento limita fortemente l’investimento in asset illiquidi e vieta l’erogazione di prestiti e l’investimento in crediti, in virtù della loro natura aperta. Di conseguenza, l’investimento in quote di OICVM ha impedito ai PIR ordinari di realizzare uno dei propri obiettivi primari, ovverosia di incentivare l’afflusso massiccio dei risparmi privati verso le pmi non quotate italiane o con stabile organizzazione in Italia.
Il risultato di questa situazione è evidente guardando i dati sui capitali privati veicolati verso le pmi italiane tramite i PIR ordinari. Per esempio, a un anno e mezzo dall’introduzione dei PIR ordinari, dei 18,5 miliardi di euro raccolti: solo 4 miliardi di euro sono stati veicolati in small e mid cap, meno di 150 milioni di euro in imprese quotate sull’Aim di Borsa Italiana, mentre nessun importo è stato investito in imprese non quotate. Tale situazione è rimasta invariata anche a seguito delle modifiche normative intervenute, incluso il tentativo della Legge di bilancio del 2019 che prevedeva un vincolo di investimento in strumenti finanziari illiquidi.
Tralasciando i motivi che hanno spinto le reti di raccolta dei PIR a optare per gli OICVM al fine di investire nell’economia reale, le modifiche apportate dal DL Rilancio alla disciplina sui PIR, se approvate, dovrebbero risolvere la questione operativa sopra indicata. In particolare, ricomprendendo strumenti finanziari illiquidi, quali le azioni, i prestiti e i crediti delle pmi italiane non quotate, tra gli strumenti finanziari qualificati in cui i PIR alternativi devono essere investiti per almeno il 70% dell’investimento totale, il DL Rilancio favorisce l’investimento dei PIR alternativi negli OICR chiusi. Per rispettare tali limiti di composizione e poter allocare le risorse raccolte in tutti gli strumenti illiquidi previsti, infatti, è necessario per le reti di raccolta dei PIR investire le risorse raccolte sottoscrivendo quote o azioni di OICR chiusi, quali fondi d’investimento alternativi (c.d. FIA) di private equity, di private debt o ELTIF. Ciò in quanto, a differenza degli OICVM, che in virtù della propria natura aperta sono tenuti a investire in asset liquidi per garantire agli investitori il rimborso della partecipazione in qualsiasi momento, gli OICR chiusi non riconoscono tale diritto agli investitori e, di conseguenza, costituiscono il veicolo ideale per l’investimento indiretto negli asset illiquidi, che caratterizzano l’economia reale.
In conclusione, considerate le novità del DL Rilancio in materia di PIR, riteniamo che, a seguito dell’auspicata conversione in Legge del decreto, per sfruttare appieno il ventaglio degli strumenti finanziari previsti, si diffonderanno PIR alternativi costituiti sotto forma di OICR chiusi, che, affiancandosi ai PIR ordinari e veicolando il risparmio privato verso asset illiquidi, favoriranno un ingente afflusso di risorse finanziarie verso l’economia reale.