Il Parlamento europeo ha approvato ieri in serata in seconda lettura il Regolamento europeo sulle piattaforme fintech di equity crowdfunding e di lending per le imprese. Ora il regolamento è pronto per essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale europea ed entrerà in vigore dopo un anno dalla pubblicazione (si veda qui il comunicato stampa).
Come noto, l’obiettivo della nuova normativa è istituire la possibilità per le piattaforme di equity e lending crowdfunding dedicate alle imprese di ottenere un passaporto europeo in modo da poter sollecitare il pubblico risparmio e finanziare imprese in tutti i Paesi membri Ue, al di sopra dei regolamenti locali.
Lo scorso 20 luglio, il Consiglio europeo aveva pubblicato la sua posizione (si veda altro articolo di BeBeez) sulla proposta di nuovo Regolamento formulata dalla Commissione nel marzo 2018 (si veda qui altro articolo di BeBeez), dopo una consultazione pubblica che si è conclusa a novembre 2017 (si veda qui altro articolo di BeBeez). Sulla proposta della Commissione avevano a loro volta preso posizione nel luglio 2018 il Comitato per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo (si veda altro articolo di BeBeez) e successivamente l’intero Parlamento europeo in prima lettura nel marzo 2019. Da parte sua la Commissione Ue lo scorso 31 luglio aveva preso atto della posizione del Consiglio, dicendo che, pur comportando una serie di modifiche alla proposta della Commissione stessa, il testo rivisto dal Consiglio restava fedele agli obiettivi originari della Commissione.
Le norme contenute ne Regolamento si applicheranno a tutte le piattaforme di equity crowdfunding europee per campagne di raccolta sino a 5 milioni di euro, calcolati su un periodo di 12 mesi per ciascun emittente. La soglia dei 5 milioni è un risultato importante. La norma più problematica della Proposta di regolamento per gli European Crowdfunding Service Providers for Business pubblicata dalla Commissione europea era infatti quella che limitava la raccolta a un solo milione di euro per progetto, per dodici mesi (art. 2.2.d). A questa previsione è poi stata appunto messa mano nel corso delle valutazioni successive di Parlamento e Consiglio.
Tra le altre misure importanti, c’è quella che prevede che agli investitori sia fornito un key investment information sheet (KIIS) stilato dall’emittente per ciascuna campagna di raccolta oppure dalla piattaforma. Le piattaforme dovranno fornire ai clienti una chiara informativa circa i rischi finanziari e i costi che potranno sopportare, inclusi i rischi di insolvenza e i criteri di selezione dei progetti.
Quanto all’operatività delle nuove piattaforme, queste saranno autorizzate dalle autorità nazionali competenti dello stato membro in cui la piattaforma è residente. Attraverso un processo di notifica in uno stato membro, una piattaforma sarà autorizzata a erogare i suoi servizi anche oltre confine. La vigilanza sarà condotta dalle autorità nazionali antitrust, con la European Securities and Markets Authority (ESMA) che fungerà da facilitatore e coordinatore della collaborazione tra stati membri.