L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato venerdì 13 maggio la bozza finale di norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards, RTS) in tema di piattaforme di equity crowdfunding, specificando le informazioni che i fornitori di servizi di crowdfunding devono fornire agli investitori sul calcolo dei rating di credito e sui prezzi delle offerte di crowdfunding (si veda qui il comunicato stampa e qui l’intero documento).
La bozza finale di RTS specifica anche una serie minima di standard comuni per quanto riguarda le informazioni da considerare nella valutazione del rischio di credito e nella valutazione del prestito e le politiche e gli accordi di governance sottostanti.
Non solo. La bozza finale di RTS propone quali politiche e procedure i fornitori di servizi di crowdfunding devono disporre per garantire che gli investitori siano adeguatamente informati e che la valutazione del rischio di credito e la valutazione del prestito siano condotte in modo sano e coerente.
Tutto questo perché, secondo l’EBA, gli investitori che utilizzano piattaforme di crowdfunding possono essere esposti al rischio di avere informazioni insufficienti e/o una comprensione incompleta della fattibilità di un progetto di crowdfunding o della due diligence condotta dai fornitori di servizi di crowdfunding. i in termini di valutazione del rischio di credito, governance e strutture di gestione del rischio.
L’intervento dell’EBA è previsto dal nuovo regolamento Ue 2020/1503 del Parlamento europeo sulle piattaforme di equity crowdfunding e di lending per le imprese Regolamento (UE) n.1503/2020 (European Crowdfunding Service Providers Regulation – ECSPR), che ha ottenuto il via libera definitivo del Parlamento Ue nell’ottobre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez) e che entrerà in vigore il prossimo 10 novembre.
Più nel dettaglio, la bozza di RTS è stata elaborata in base all’articolo 19, paragrafo 7, del Regolamento ECSPR), che autorizza l’EBA a sviluppare, in stretta collaborazione con l’European Securities and Markets Autority (ESMA), appunto un progetto di RTS per specificare:
- gli elementi da inserire nell’informativa agli investitori rispetto alla descrizione della modalità di calcolo del merito creditizio e del pricing assegnato alle offerte di crowdfunding (articolo 19, paragrafo 7, lettera a));
- le informazioni e i fattori che i fornitori di servizi di crowdfunding devono prendere in considerazione quando effettuano la valutazione del rischio di credito e quando effettuano una valutazione del prestito, come indicato all’articolo 4, paragrafo 4 (articolo 19, paragrafo 7, lettera b));
- i fattori di cui i fornitori di servizi di crowdfunding devono tenere conto per garantire che il prezzo dei prestiti agevolati sulla sua piattaforma sia equo e appropriato (articolo 19, paragrafo 7, lettera c));
- il contenuto e la governance delle politiche e procedure richieste per il requisito di cui all’articolo 19 e il quadro di gestione del rischio relativo alla valutazione del rischio di credito di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera f).