
Golden Power rafforzato per quanto riguarda 5G e Cloud, con quest’ultimo che per la prima volta assurge a infrastruttura critica per la sicurezza nazionale, alla stregua delle reti di telecomunicazioni. Lo prevede il “Decreto Ucraina” (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina) varato dal governo lo scorso venerdì 18 marzo (si veda qui il comunicato stampa)
Nel dettaglio, spiega la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “si interviene per rafforzare la disciplina del controllo degli investimenti stranieri in Italia, finalizzata all’esercizio dei poteri speciali spettanti al Governo (c.d. “golden power”), alla luce dell’accresciuta strategicità di alcuni settori e della necessità di potenziare le strutture amministrative coinvolte”.
Tra le misure introdotte, si segnalano le seguenti:
- nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, le operazioni oggetto di notifica comprenderanno anche quelle che hanno per effetto modifiche alla titolarità o alla disponibilità degli attivi, similmente a quanto avviene oggi per gli altri settori;
- è introdotta, per l’impresa acquirente e per l’impresa target, la notifica congiunta dell’operazione, in modo da evitare una notifica da parte dell’impresa acquirente e una notifica successiva da parte dell’impresa target una volta rinnovati gli organi sociali;
- sono stabilizzate, quanto al termine di efficacia che verrebbe meno il 31 dicembre 2022, alcune previsioni relative sia all’obbligo di notifica delle acquisizioni di minoranza da parte di operatori extra-UE, sia all’obbligo di notifica delle acquisizioni di controllo da parte di operatori intra-UE;
- è rivista la disciplina dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologica 5G e cloud (art. 28 della bozza di Decreto)
- saranno individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica delle operazioni, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria, senza che sia necessaria la delibera del Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti in caso di mancato esercizio dei poteri speciali;
- saranno altresì individuate le modalità di presentazione di una pre-notifica delle operazioni al fine di ricevere una preliminare valutazione circa l’effettiva applicabilità della disciplina in materia di golden power e l’autorizzabilità dell’operazione.
Con l’art. 29 della bozza di Decreto è stato inoltre previsto un rafforzamento della disciplina sulla cybersicurezza e in particolare si prevede la sostituzione di tecnologie russe. Al fine di prevenire pregiudizi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, queste procedono tempestivamente alla diversificazione dei prodotti in uso, anche mediante procedure negoziate. Le procedure di acquisto riguarderanno determinate categorie di prodotti e servizi sensibili quali applicativi antivirus, antimalware, endpoint detection and response (EDR) e web application firewall (WAF).
Ricordiamo che il sistema di speciali poteri di intervento dello Stato era stato introdotto con il Decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 dell’11 maggio 2012), con lo scopo di salvaguardare i settori strategici e di interesse nazionale ed era poi stato modificato nel 2019 con il Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41 del 20 maggio 2019 ). Quest’ultimo decreto ha introdotto la disciplina dell’esercizio dei poteri speciali inerenti le reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. Sempre nel 2019, poi, il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 18 novembre 2019 ) ha esteso l’ambito operativo delle norme in tema di poteri speciali esercitabili dal Governo nei settori strategici, coordinandolo con l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/452 in materia di controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea.
Il Decreto Liquidità varato in piena prima fase della pandemia (si veda altro articolo di BeBeez) aveva ampliato temporaneamente in maniera orizzontale i settori oggetto del controllo governativo, ma anche in maniera verticale, includendo anche aziende non quotate e di qualunque dimensione, sempre all’interno di un elenco preciso di settori classificati come strategici.ha poi ampliato il perimetro del golden power, estendendo i poteri di veto e interdizione del governo a tutti i settori strategici individuati nell’art. 4 comma 1 del Regolamento UE 2019/452, cioè quelli: assicurativo, del credito, della finanza, dell’acqua, della salute, della cybersicurezza, delle nano- e bio-tecnologie, delle comunicazioni e dei media, del trattamento o archiviazione di dati, delle infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, delle strutture sensibili. degli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture. Non solo. In sede di conversione in legge, nel Decreto Liquidità era stato specificato che devono intendersi compresi nel settore finanziario, i settori creditizio e assicurativo e nel settore sanitario, la produzione, l’importazione e la distribuzione all’ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.
I concetti contenuti nel Decreto Liquidità erano stati poi ulteriormente precisati nel DCPM del 30 dicembre 2020 (si veda altro articolo di BeBeez). Mentre tutte le misure temporanee in questione sono state nel frattempo estese sino a fine 2022.
Da ultimo ricordiamo infine che lo scorso febbraio Il Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir), nella sua Relazione annuale al Parlamento sull’attività svolta dal primo gennaio 2021 al 9 febbraio 2022, ha caldeggiarto l’ipotesi che la normativa sul Golden Power possa essere estesa anche alla fase di due diligence, preliminare quindi al momento effettivo dell’acquisizione di una società italiana ritenuta strategica da parte di un investitore estero (si veda altro articolo di BeBeez).