Il decreto Agosto (D.L. 14 agosto 2020, n. 104), recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, in vigore dallo scorso 15 agosto ha elevato la soglia di investimento dei PIR alternativi introdotti dal Decreto Rilancio lo scorso maggio (si veda altro articolo di BeBeez).
Ricordiamo che, così come per i PIR ordinari, l’investimento in PIR alternativi è esente dall’imposta di successione e, se questo è mantenuto per almeno 5 anni, il risparmiatore otterrà una esenzione fiscale sugli utili, sul capital gain e sui dividendi.
Nel dettaglio l’art. 68 del Decreto Agosto prevede che gli investitori possano destinare ai PIR alternativi, godendo delle relative esenzioni fiscali, sino a 300 mila euro all’anno, rispetto al precedente limite di 150 mila euro, mantenendo il totale di 1,5 milioni di euro complessivi. Limiti, questi, che comunque non si applicano a casse di previdenza e fondi pensione.
Ricordiamo, che il Decreto Rilancio aveva accolto la proposta di Assogestioni (si veda altro articolo di BeBeez) che lo scorso marzo aveva chiesto al governo di introdurre nella normativa appunto dei PIR alternativi specializzati in pmi con l’obiettivo di contribuire maggiormente al sostegno dell’economia reale, in particolare alle imprese di minori dimensioni, contribuendo al rilancio degli investimenti in Italia, soprattutto nei segmenti di mercato meno liquidi. Secondo Assogestioni, infatti, i PIR ordinari non erano del tutto adatti per perseguire questo obiettivo, a causa del vincolo di investimento di 30 mila euro all’anno, fino a un totale di 150 mila euro e del limite di concentrazione al 10%.
Così l’art. 136 del Decreto Rilancio ha previsto la costituzione di questi nuovi veicoli di investimento, che investono almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap, nonché in crediti delle medesime imprese e in prestiti a queste erogati. I PIR alternativi possono assumere qualunque forma ma, cconsiderato l’oggetto di investimento tipicamente illiquido, si prestano a essere realizzati soprattutto tramite l’utilizzo di strumenti per i quali non sussistono i problemi di liquidità tipici dei fondi aperti e quinditramite FIA, quali: ELTIF, fondi di private equity, fondi di private debt e fondi di credito. Per questo motivo, l’agevolazione prevista in favore degli ELTIF dall’art. 36-bis del decreto legge n. 34 del 2019 (si veda altro articolo di BeBeez) è stata abrogata. In sostanza, gli ELTIF da un punto di vista fiscale sono stati assimilati ai PIR alternativi.
Inoltre, il limite alla concentrazione degli investimenti in strumenti finanziari emessi dalla stessa impresa o da altra impresa appartenente al medesimo gruppo è stato aumentato al 20% (rispetto appunto al 10% dei Pir ordinari) e, soprattutto, è stata appunto elevata la soglia di investimento: nei PIR, diceva il Decreto Rilancio, è possibile investire 150mila euro ogni anno fino al raggiungimento del tetto di 1,5 milioni nei 5 anni. Ora, invece, grazie al Decreto Agosto, la soglia annuale è stata appunto elevata ulteriormente a 150 mila euro.