di Fabrizio Vedana,
Across Family Advisors
Obbligo di ottenere specifica autorizzazione per poter operare nella fornitura di servizi aventi ad oggetto cripto attività, predisposizione di un white paper con il quale illustrare i rischi connessi alle cripto-attività emesse e previsione di una riserva di liquidità per far fronte immediatamente a eventuali disinvestimenti.
Le novità sono contenute nel Regolamento europeo MiCAR (Market in Crypto-Assets Regulation) approvato dal Parlamento europeo ieri 20 aprile scorso (si veda qui il comunicato stampa, qui la relazione preparatoria al voto in Parlamento e qui altro articolo di BeBeez) e con il quale è stata, da un lato, introdotta una regolamentazione organica per l’emissione e l’intermediazione dei crypto-asset e, dall’altro, prevista una serie di presidi volti a mitigare i rischi per gli investitori e per la stabilità del sistema finanziario.
Le nuove norme saranno applicabili anche agli utility token, agli stablecoin così come ai non fungibile token frazionati o mintati in serie mentre risultano esclusi gli NFT che rappresentano opere d’arte, collezioni digitali o real estate.
Il regolamento arriva a distanza di circa tre anni dalla prima proposta che risale al settembre 2020 e dopo la quale, vista la complessità dei temi trattati e la difficoltà nell’inquadrare le diverse fattispecie di token legati a reti blockchain, ci sono stati diversi slittamenti prima di arrivare al testo finale approvato ieri.
Per effetto delle nuove disposizioni l’acquisto e la vendita delle cripto-attività non solo saranno pienamente lecite ma dovranno essere svolte nel rispetto di regole comportamentali poste a tutela di chi le detiene.
La nuova normativa subordina, di fatto, la fornitura di servizi per le cripto attività all’interno dell’unione europea ad un’autorizzazione rilasciata da un’autorità competente di ogni stato membro, un’autorità di vigilanza domestica, che vuole costituire un indice di affidabilità dell’operatore tale da garantire la tutela tanto del fruitore del servizio singolarmente considerato quanto dell’intero mercato finanziario coinvolto.
I poteri delle suddette autorità, una per ogni stato membro, sono inerenti la richiesta di informazioni, la sospensione o il divieto dell’erogazione del servizio, la pubblicizzazione di informazioni rilevanti a tutela dei consumatori o del mercato e altri ancora. E’ concesso, quindi, a tali enti il potere di irrogare sanzioni amministrative, ma non penali, che rimangono nella discrezionalità nazionale. Nel nostro paese attualmente è l’organismi degli agenti e mediatori (OAM) a svolgere la maggior parte delle citate attività nei confronti degli operatori in cripto-attività che operano in italia: occorrerà capire se, per effetto del regolamento MiCA, sarà confermato in tale ruolo il citato organismo.
Nuova è anche la previsione di un requisito patrimoniale per gli emittenti di servizi cripto che devono disporre, in ogni momento, di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra 350.000 euro e il 2 per cento dell’importo medio delle attività unitamente alla previsione di una politica di custodia che garantisca la completa separazione tra le attività dell’emittente e le attività di riserva che non possono essere gravate o costituite in garanzia e devono essere sempre rapidamente accessibili.
Salve alcune ipotesi di esenzione gli emittenti cripto-attività dovranno pubblicare un documento denominato white paper simile ad una versione semplificata del tradizionale prospetto informativo richiesto in caso di offerta sul mercato di veri e propri prodotti finanziari. Le informazioni che il white paper deve contenere sono la descrizione dettagliata dell’emittente, del progetto, dei partecipanti, delle tecnologie impiegate e delle caratteristiche delle offerte al pubblico; i diritti e gli obblighi connessi alle cripto attività; la dicitura per cui l’emittente della cripto attività è l’unico responsabile del contenuto del white paper; la dichiarazione chiara e inequivocabile che le cripto attività possono perdere tutto o parte del loro valore; la previsione della possibilità di avvalersi del diritto di recesso, di revoca e di rifiuto.
La nuova normativa sarà efficace e applicabile trascorsi 18 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale attesa a maggio dopo l’ultima formale approvazione del regolamento anche da parte del Consiglio europeo. Occorrerà quindi attendere gli ultimi mesi del 2024 per vedere effettivamente operative le disposizioni contenute nella MiCAR.