Il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha approvato ieri in esame definitivo il Decreto legislativo relativo al recepimento della Direttiva UE 2167/2021, meglio nota come NPL Secondary Market Directive, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE (si veda qui il comunicato stampa).
Ricordiamo che la direttiva: liberalizza la cessione dei crediti deteriorati da parte degli enti creditizi ai cosiddetti “acquirenti di crediti” o credit purchasers (persone fisiche e giuridiche che esercitano l’attività di acquisto su base professionale); aumenta i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti, mediante: la previsione di un regime autorizzativo e di vigilanza minimo applicabile ai “gestori di crediti” o credit servicers; disciplina i rapporti tra acquirente, gestore dei crediti e, se del caso, i fornitori di servizi di gestione dei crediti e introduce una disciplina specifica di tutela dei debitori (obblighi informativi, regole di condotta, costituzione di un nuovo albo di vigilanza, reclami).
A pochi giorni dallo scorso 29 giugno, data della definitiva entrata in vigore, senza ulteriori rinvii, della il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, aveva approvato il decreto legislativo di recepimento della stessa direttiva (si veda altro articolo di BeBeez). Il decreto era stato poi assegnato all’esame della 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) in sede consultiva (scadenza termine il 20 luglio 2024), della 4ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) ; e della 5ª Commissione permanente (Bilancio) (si vedano qui la sezione dedicata del sito del Senato e qui il testo del decreto trasmesso alle Commissioni).
Del tema si era parlato diffusamente nel corso del Caffé di BeBeez dello scorso 19 giugno (si vedano qui il video e qui l’articolo di approfondimento su BeBeez Magazine)
Ora la nota del Consiglio dei ministri ricorda che le nuove disposizioni normative riguardano la disciplina bancaria (TUB) e in materia di revisione legale dei conti (decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39), oltre ai profili riferiti agli specifici poteri di vigilanza, intervento e sanzionatori affidati alla Banca d’Italia, proponendosi di incoraggiare lo sviluppo del mercato secondario dei crediti deteriorati, eliminando gli ostacoli al loro trasferimento attraverso la liberalizzazione dell’acquisto di crediti deteriorati, riservandone comunque la gestione ad operatori specializzati, iscritti in apposito albo, autorizzati a operare anche su base transfrontaliera all’interno dell’Unione, garantendo, al contempo, una maggiore tutela dei diritti dei debitori ceduti.
Nello specifico, la direttiva mira ad aumentare: la competizione, anche su base transnazionale, per favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei singoli mercati nazionali; i presidi sul mercato dei crediti e le tutele in favore dei debitori ceduti. Si intende poi aumentare il livello di armonizzazione all’interno del mercato unico, dettando regole comuni cui i gestori e gli acquirenti di crediti deteriorati devono attenersi per operare all’interno dell’Unione. Allo stesso tempo, riconoscendo le differenze esistenti tra i diversi sistemi giuridici, riserva margini di flessibilità agli Stati membri, consentendo di calibrare il recepimento e l’effettivo grado di apertura dei mercati nazionali alle specificità a livello nazionale.
L’attività di acquisto di crediti in sofferenza viene liberalizzata (con soppressione della riserva di attività fino ad oggi prevista), mentre viene introdotta la riserva di attività sulla gestione di crediti in sofferenza con la connessa istituzione di una nuova figura di intermediario, cioé quella del gestore di crediti in sofferenza, autorizzato e vigilato dalla Banca d’Italia. Tra gli enti soggetti a regime intermedio (oggetto di una disciplina più rigorosa di quella ordinaria) vengono ricompresi anche i gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi del nuovo articolo 114.6 del TUB.
La maggior parte delle discrezionalità previste dalla Direttiva viene esercitata direttamente in normativa primaria, mentre si riconosce alla Banca d’Italia il potere di emanare le necessarie disposizioni di attuazione, che riguarderanno aspetti di natura tecnica o applicativi. L’autorità che, a livello nazionale, per effetto del decreto delegato, svolgerà le funzioni previste dal provvedimento, procederà ad effettuare tali attività tramite le dotazioni di cui dispone per l’assolvimento dei propri compiti istituzionali.
Si prevede, infine, l’estensione della disciplina sanzionatoria prevista dal titolo VIII del TUB ai gestori di crediti in sofferenza. Gli importi derivanti dall’attività sanzionatoria saranno riversati dalle autorità competenti al bilancio dello Stato sulla base delle esistenti previsioni legislative.