Venerdì 30 gennaioil Tribunale di Venezia ha omologato il concordato preventivo in continuità di Trolese Impianti Generali srl (si veda qui il comunicato stampa), una piccola società di impiantistica e costruzioni della città lagunare, entrata in crisi nel biennio 2024 – 25 a causa del forte aumento del costo delle materie prime e dell’incertezza generale che ne ha diradato le commesse, al punto che i ricavi si erano ridotti dai 2,7 milioni di euro del 2022 a non più di 300 mila due anni dopo (si veda qui il report di Leanus dopo essersi registrati gratuitamente), portando l’Ebitda in profondo rosso mentre i debiti a breve termine superavano del 33% il fatturato.
Data la situazione, ormai insostenibile, il management guidato dall’amministratore unico Ettore Vannucci sempre nel 2024 ha chiesto l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, concessa dal foro veneziano il 13 febbraio dello scorso anno). Venerdì scorso lo stesso Tribunale ha omologato (si veda qui il Decreto) il piano di rientro dei debiti, contestualmente nominando Commissari Giudiziali della Procedura Maurizio Nardon e Caterina Carrer.
Il piano si articola sulla cessione del ramo d’azienda delle costruzioni e dell’edilizia, tramite procedura d’asta competitiva sulla base dell’offerta irrevocabile dell’affittuaria, cioè la controllante Re Nord Est srl per 75.000 euro; sul percepimento di canoni di locazione rekativi all’affitto dello stesso ramo d’azienda per 23.000 euro; sull’incasso di crediti commerciali per circa 142.000 euro ; infine l’apporto di finanza esterna a fondo perduto da parte sempre della controllante Re Nord Est srl per complessivi 450.000 euro.
La Società è stata assistita nella ristrutturazione dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni e dello Studio Vidal & Partners, in qualità di advisor finanziari.
Una decisione che, nonostante le ridotte dimensioni della realtà aziendale coinvolta, rappresenta un precedente importante nella gestione delle crisi aziendali e in materia di votazione nei concordati preventivi con continuità aziendale e, in particolare, di omologa a seguito della cosiddetta ristrutturazione trasversale ai sensi dell’art. 112 comma 2 lett. d), prima parte del Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza, in assenza di unanimità delle classi con voto favorevole.
Tra le condizioni per l’omologa che devono sussistere in assenza dell’unanimità delle classi vi è la presenza di almeno una tra: 1) l’approvazione della proposta da parte della maggioranza delle classi contenente, al suo interno, una classe titolare di diritti di prelazione; 2) l’approvazione della proposta da parte di almeno una classe che sarebbe almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Nel caso di specie il Tribunale di Venezia, il quale stabilisce nel decreto che i valori espressi nel piano superano quelli di un’eventuale liquidazione giudiziale, si sofferma sul requisito di cui al n. 1), superando l’orientamento sino ad oggi considerato prevalente, secondo il quale il requisito in questione poteva essere integrato esclusivamente dal voto favorevole di una classe di creditori privilegiati cosiddetti capienti (cioè il cui credito trova integrale copertura nel valore di mercato del bene posto a garanzia), ammessi al voto perché dilazionati o soddisfatti con mezzi diversi dal denaro. Il Tribunale di Venezia, nell’omologare il concordato in questione, ha affermato che anche il voto favorevole di una classe di creditori privilegiati in concreto non capienti, quindi i cosiddetti “degradati”, è condizione sufficiente per l’omologa ai sensi della norma in questione.
Il fondamento della decisione sta nel rilievo che i creditori privilegiati non capienti, pur subendo un trattamento analogo a quello riservato ai crediti chirografari, così come prevede l’art. 84, co 5, CCII, non perdono per tale ragione la qualifica ed il rango di privilegiati e quindi mantengono rilevanza ai fini della norma in questione.
Parimenti, la previsione di cui all’art. 109 co. 5 CCII, laddove prevede che in presenza di creditori privilegiati non capienti debbano essere formate distinte classi in cui suddividere il credito fra la parte capiente e la parte non capiente, si limita a disciplinare il trattamento di quest’ultima come credito chirografario, senza tuttavia alterare la natura del credito che, evidentemente, rimane privilegiato (e conseguentemente inserito nella classe dei crediti prelatizi incapienti).
Diversamente, spiegano i giudici del Tribunale di Venezia, si priverebbe di rilevanza il voto dei creditori prelatizi non capienti e proprio per questo più interessati rispetto a un creditore privilegiato integralmente capiente, ma dilazionato.















