Sarà operativa il prossimo 1° ottobre la norma sull’abuso del diritto in materia tributaria, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 128/2015 avvenuta lo scorso 18 agosto. Le disposizioni diventeranno operative, infatti, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto (che è stata il 2 settembre), ma avranno efficacia retroattiva, applicandosi “anche alle operazioni poste in essere in data anteriore alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato notificato il relativo atto impositivo”.
Si tratta di una norma particolarmente importante per il settore del private equity, perché l’Agenzia delle Entrate da tempo ha nel mirino le operazioni di Lbo con l’obiettivo di recuperare il denaro che non è finito nelle casse dell’Erario in occasione di passate operazioni di leveraged buyout (si veda altro articolo di BeBeez). Operazioni, peraltro, quelle di Lbo, che il codice civile riconosce come legittime sin dal marzo 2003, quando è stato introdotto l’art. 2501-bis. Tuttavia, sul fronte fiscale non esiste un’interpretazione ufficiale delle norme ed è per questo che il tema lascia spazio di manovra alla Guardia di Finanza, creando non poca preoccupazione tra gli operatori di private equity e tra gli investitori .
L’Agenzia delle Entrate sinora ha teso a contestare in sostanza tutte le operazioni di merger leveraged buy out (Mlbo) che si configurano cioè quando una newco acquisisce, indebitandosi, il controllo o la totalità del capitale di una società target e si poi fonde con quest’ultima, portando con sé quindi anche il debito. L’Agenzia delle Entrate con i suoi rilievi punta in genere a evitare che la base imponibile, costituita dalla società target, venga ridotta per effetto degli interessi passivi connessi al finanziamento assunto per la realizzazione dell’acquisizione.
ItaliaOggi ieri ha precisato che la nuova previsione normativa ha completamente riscritto la disciplina dell’abuso del diritto e dell’elusione fiscale e che ora la legge prevede testualmente che “configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti”.
Pertanto, affinché l’Amministrazione finanziaria possa procedere a disconoscere i vantaggi tributari conseguiti da una determinata operazione è necessaria la compresenza dei seguenti requisiti: a) l’esecuzione di una o più operazioni «prive di sostanza ecoomica» (che vengono integrate se i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, sono inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali); b) il mancato rispetto formale della normativa fiscale che le disciplina (i benefici devono essere indebitamente conseguiti, anche non nell’immediato, e realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario); c) il realizzo “essenziale” dell’indebito vantaggio fiscale (lo scopo di ottenere indebiti vantaggi fiscali deve risultare la causa prevalente dell’operazione abusiva ed è escluso se l’operazione è giustificata da ragioni extrafiscali non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa dell’attività professionale del contribuente).
Va segnalato, inoltre, che sarà possibile proporre interpello preventivo per conoscere se le operazioni che si intendono realizzare costituiscano abuso del diritto. L’interpello potrà essere proposto anche dopo la realizzazione dell’operazione purché sia inviato all’amministrazione finanziaria prima del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o del pagamento delle imposte legate all’operazione stessa.