A dieci giorni dalla pubblicazione del Decreto Cura Italia (si veda altro articolo di BeBeez), forse qualcosa ora si muoverà a favore delle imprese che vorrebbero chiedere alle banche la moratoria su mutui e prestiti. L’ABI, infatti, ha inviato martedì 24 marzo una circolare agli associati che fa chiarezza sulle procedure da seguire.
In particolare, si legge nella circolare, “i soggetti che intendono accedere alle citate misure devono presentare dalla data di entrata in vigore del decreto-legge alla propria banca/intermediario finanziario una specifica comunicazione, corredata della dichiarazione con la quale l‘impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19. Secondo quanto precisato dal Ministero con le FAQ del 22 marzo 2020 (si veda anche altro articolo di BeBeez), nella suddetta comunicazione l’impresa deve tra l’altro auto-dichiarare:
– il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria; –
– di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19;
– di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
– di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Le banche e gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le comunicazioni di moratoria se rispettano i requisiti previsti dal decreto-legge. Ciò tra l’altro non implica, quindi, che la banca debba verificare la veridicità delle autodichiarazioni effettuate dalle imprese, ma solo che la predetta comunicazione contenga gli elementi sopra indicati. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa. Secondo quanto precisato anche nella relazione illustrativa del decreto, le misure di cui al comma 2, lett. a), b) e c) si applicano esclusivamente ai finanziamenti ottenuti dalle imprese prima della data di entrata in vigore dello stesso decreto”.
In tema di nuovi interventi del Fondo di garanzia per le pmi, previsti dall’art. 49 del Decreto, la circolare dell’ABI precisa tra l’altro che “per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza” L’ABI ricorda anche che “con la Circolare n. 8/2020 del Gestore (si veda altro articolo di BeBeez, ndr), il Consiglio di amministrazione del Fondo ha deliberato di applicare tale disposizione anche alle imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni. Sono inoltre ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione”.