Il TAR del Lazio con Ordinanza n. 08083/2023 del 7 dicembre 2023 ha accolto il ricorso di Assofiduciaria e ha sospeso i provvedimenti ministeriali che obbligano alla comunicazione dei titolari effettivi delle società fiduciarie, dei trust e degli altri istituti considerati “affini” ai trust. L’ordinanza del TAR Lazio accoglie pienamente le istanze formulate da Assofiduciaria nell’interesse di tutte le associate, sostenute anche con un intervento ad adiuvandum di Aletti Fiduciaria spa.
Assofiduciaria è stata assistita nel procedimento da Grimaldi Alliance, che ha rappresentato anche Unione Fiduciaria spa, Aletti Fiduciaria spa e Fiditor srl in analoghi giudizi (si vedano qui il comunicato stampa di Assofiduciaria e qui il post su Linkedin di Grimaldi Alliance).
È stato, quindi, sospeso l’obbligo di comunicare alle Camere di commercio, entro ieri 11 dicembre, i nominativi dei titolari effettivi; adempimento che imponeva una generalizzata disclosure che pregiudicava la stessa ragion d’essere delle società fiduciarie stesse. Il TAR ha fissato ora al 27 marzo 2024 l’udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso, nell’ambito della quale saranno valutate anche le eccezioni di incostituzionalità e di pregiudizialità europea sollevate da Grimaldi Alliance.
Ricordiamo (si veda articolo della sezione ITAHub di BeBeez International) che l’obbligo in questione deriva dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre scorso del Decreto del Ministero dell’Impresa e del Made in Italy (MiMIT) del 29 settembre 2023 , che appunto certifica l’entrata in funzione del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva (in breve Registro UBO, dove UBO sta per Ultimate Beneficial Owner, o Registro dei Titolari Effettivi) in Italia. La normativa è stata originata dal Decreto Antiriciclaggio 231/2007, che rinviava il tutto a decreti attuativi, tra cui il Decreto Ministeriale n. 55/2022 (in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati sulla titolarità effettiva). Poi, finalmente, è arrivato l’ultimo Decreto MIMIT, per cui il cerchio si è chiuso e, di conseguenza, i titolari effettivi sono ora tenuti a comunicare il loro status nel Registro delle Imprese italiano di competenza. La comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese avviene per via telematica utilizzando il modulo Comunicazione Unica e lo specifico modulo digitale TE, approvato dal MIMIT. Il termine per la prima comunicazione al Registro delle Imprese competente era stato fissato come detto per l’11 dicembre per le società costituite prima del 9 ottobre 2023; ed entro 30 giorni dalla costituzione per le società costituite dal 10 ottobre 2023 in poi.
Più in dettaglio, in base alle norme attuali sono tenuti a comunicare al Registro delle Imprese i dati e le informazioni rilevanti relativi alla titolarità effettiva i seguenti soggetti: gli amministratori di imprese dotate di personalità giuridica (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità semplificata, società in accomandita per azioni e società cooperative); i fondatori (se in vita) o i rappresentanti legali e gli amministratori di fondazioni e associazioni riconosciute; i trustee di trust che producono effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e gli istituti giuridici analoghi sono tenuti a comunicare il titolare effettivo. Sono invece escluse dall’obbligo di comunicazione le società di persone (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice).
Detto questo, Assofiduciaria contestava l’obbligo di inserire i mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie, che non sono equivalenti al trust né per struttura contrattuale, né per effetti giuridici, nel registro dei trust e degli istituti giuridici affini ai trust. L’Associazione ricorda infatti che nella nozione di ‘mandato fiduciario’ rientrano una congerie variegata di istituti basati sulla fiducia fra loro assai differenti per assetto e per funzioni e solo quando il mandato fiduciario produce “…effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine” può ritenersi affine al trust. Viceversa, nel manuale operativo redatto da Unioncamere, sono stati circoscritti all’assoggettamento dell’obbligo di iscrizione e notificazione i soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie che sono amministrazioni fiduciarie di stampo germanistico e che non possono mai definirsi “affini al trust”.
Il TAR nella sua ordinanza ha evidenziato, come detto, la rilevanza delle censure anche sotto il profilo europeo, e ha ritenuto che l’obbligo di comunicazione contestato in giudizio fosse tale da incidere in modo irreparabile su situazioni giuridiche di particolare interesse, quali il diritto alla riservatezza e al rispetto della vita privata dei titolari effettivi. Tutto questo in un contesto nel quale, a prescindere dagli obblighi di comunicazione contestati, secondo i ricorrenti, le società fiduciarie sono già sottoposte a uno stringente e penetrante regime di controllo e monitoraggio da parte delle autorità pubbliche di vigilanza; regime che già ora, e senza mettere in pericolo i titolari effettivi, garantisce il pieno raggiungimento degli obiettivi di trasparenza e di contrasto al terrorismo e riciclaggio di denaro.
Parallelamente all’azione giudiziaria le questioni sono anche all’esame del legislatore, che sta valutando l’opportunità di modificare la normativa di riferimento, in accoglimento delle istanze degli operatori, in modo da evitare inutili duplicazioni degli adempimenti di trasparenza. ‘’Si tratta di un provvedimento che testimonia la grande sensibilità del giudice amministrativo rispetto a un settore fortemente regolamentato che coinvolge moltissimi operatori”, ha commentato Francesco Sciaudone, managing partner di Grimaldi Alliance, che ha aggiunto: “Grimaldi Alliance è a disposizione dei soggetti interessati per assisterli nell’intervento in giudizio che potrebbe essere fatto ad adiuvandum dei ricorsi promossi, cosi che tutti possano ancor meglio beneficiare degli effetti di sospensione dell’Ordinanza. E ciò a maggior ragione nelle more della riflessione che lo stesso legislatore ha avviato sulla stessa necessita degli obblighi di comunicazione’’
E Assofiduciaria, nella sua nota, “si augura che, nelle more del rinvio, il Regolatore possa intervenire per riformulare il decreto e il conseguente Manuale tecnico di Unioncamere. Diversamente, verrà affidato al Giudice l’onere di dirimere la controversia“.