Consob rivedrà il regolamento sull’equity crowdfunding. In un comunicato rilasciato lo scorso venerdì 19 giugno, l’Authority di vigilanza ha infatti annunciato di aver avviato a questo fine una consultazione pubblica preliminare che terminerà il prossimo 10 luglio (scarica qui il testo della consultazione). Con l’occasione, Consob ha anche pubblicato un ipertesto con tutte le disposizione normative e regolamentari in tema di equity crowdfunding (scarica qui l’ipertesto).
Consob afferma che ciò si è reso necessario a seguito delle modifiche apportate alla normativa vigente (il recente Invstment Compact, si veda altro articolo di BeBeez) e ha predisposto un questionario volto ad acquisire valutazioni sugli oneri e sull’efficacia della regolamentazione delegata e un ipertesto che consolida la normativa nazionale sull’equity crowdfunding.
In particolare, Consob sottolinea che Il Decreto Legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33, ha esteso alle pmi innovative (oltreché ai fondi di investimento e a società che investono prevalentemente in start-up e pmi innovative) la possibilità di effettuare offerte di capitale di rischio tramite i portali on-line. Ulteriori modifiche hanno a oggetto l’introduzione di un regime di dematerializzazione del trasferimento delle quote di start-up innovative e pmi innovative, in deroga alla disciplina ordinaria, utilizzabile sia in sede di sottoscrizione sia di successivo trasferimento delle quote offerte tramite i portali.
Contestualmente all’avvio della consultazione pubblica da parte di Consob, segnala Crowdfundingbuzz.it, l’AIEC, l’Associazione Italiana Equity Crowdfunding, che raccoglie 11 su 14 delle piattaforme di equity crowdfunding autorizzate da Consob, ha rilasciato un documento per illustrare in maniera ufficiale e sistematica i propri suggerimenti per migliorare il regolamento. Si tratta di modifiche che derivano anche dal confronto con altri ordinamenti europei e che si ritiene possano avere un impatto determinante sui processi di investimento e quindi sul successo dell’equity crowdfunding in Italia. Tali modifiche sono inoltre state studiate per essere anche facilmente e repentinamente adottate da Consob.
Il documento è stato predisposto anche con il supporto tecnico di Crowd Advisors, network di professionisti specializzati nel crowdfunding, e con l’appoggio di AssoretiPmi principale associazione di reti di imprese (scarica qui la sintesi del documento Aiec).
Quanto alla situazione del mercato, Consob precisa che alla fine dello scorso marzo risultavano operativi 6 portali rispetto ai 15 autorizzati a operare sul mercato. Alla medesima data risultavano pubblicate 18 offerte complessive, di cui 4 concluse con il buon esito dell’operazione, 7 chiuse senza successo e 7 ancora in corso. La cifra effettivamente sottoscritta, che costituisce una prima stima del potenziale di raccolta tramite portali on-line, ammonta a 1.307.780 euro, pari al 49% dell’obiettivo complessivo della raccolta.
Alle 4 offerte andate a buon fine hanno aderito 134 soggetti, di cui 16 persone giuridiche, con una media di 33 investitori (circa) per offerta, con un minimo di 3 e un massimo di 75 adesioni. L’ammontare medio della singola sottoscrizione, ottenuto dividendo il totale della raccolta (1.307.780) per il numero degli investitori (132, tenendo conto di due revoche effettuate), è prossimo ai 10 mila euro (9.907,42). Gli investitori istituzionalii, infine, rappresentano il 4,4% del totale dei sottoscrittori (6 soggetti su 134 tra i quali 1 incubatore). In termini di controvalore, la percentuale in media sottoscritta è del 12,42% dell’obiettivo della raccolta.