Il nuovo Decreto del Fare bis, al quale stanno lavorando in questi giorni i ministeri dello Sviluppo Economico e quello del Tesoro, contiene un pacchetto di misure per agevolare il finanziamento delle imprese in presenza di un minore impegno del sistema bancario. In particolare alcune di queste sono state rivelate nel dettaglio da MF-Milano Finanza lo scorso sabato 14 settembre sulla base della bozza di Decreto aggiornta all’11 settembre (scarica qui la Bozza DL Fare 2 (11 settembre 2013)).
Si tratta di un’evoluzione della normativa sui cosiddetti minibond introdotta lo scorso autunno (si veda altro articolo di BeBeez), che ha parificato il trattamento fiscale dei bond emessi da società non quotate (diverse dalle banche e dalle micro-imprese) a quello più favorevole dei bond emessi da società quotate, a condizione che i titoli di debito in questione siano «negoziati in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell’Unione Europea o di Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list». Le società non quotate possono oggi avvalersi dell’esenzione per i non residenti dall’applicazione della ritenuta sugli interessi e altri proventi corrisposti sulle obbligazioni e titoli similari (pari al 20%) e possono dedurre gli interessi passivi nei limiti del 30% dell’ebitda risultante dall’ultimo bilancio approvato. Inoltre possono essere superati i limiti alle emissioni di obbligazioni societarie previsti dall’articolo 2412 del codice civile per le società non quotate, che stabilisce tra l’altro che le società possano emettere obbligazioni per una somma che complessivamente non ecceda il doppio del capitale sociale e delle riserve.
I temi più caldi toccati dal nuovo Decreto sono sostanzialmente tre. In primo luogo si prevede una riduzione del peso della fiscalità indiretta sulle garanzie a supporto dei finanziamenti. L’art.8 si propone di ridurre la serie di balzelli e tasse che gravano sulle imprese ogni volta che devono fornire garanzie per accedere a finanziamenti in Italia. La relazione illustrativa del decreto spiega che «nell’ottica di continuare un’azione di sostegno alle forme di finanziamento alternative a quelle concesse dal sistema bancario e eliminare balzelli e costi aggiuntivi per le imprese che cercano accesso al credito, si intende riformare il sistema di imposizione indiretta dei finanziamenti a medio e lungo termine».
In secondo luogo si incentiva l’impegno degli investitori istituzionali nei cosiddetti «minibond», facilitando la creazione e la diffusione di fondi dedicati. In particolare, sempre l’art. 8, nel quadro della predetta riforma del sistema di imposizione indiretta dei finanziamenti a medio e lungo termine, prevede di eliminare la ritenuta del 20% sugli interessi e sui proventi relativi a obbligazioni e cambiali finanziarie corrisposti a fondi di investimento mobiliari le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito interamente in tali titoli. Nella relazione si legge infatti: «Tale previsione normativa è volta ad agevolare gli investimenti da parte di tali organismi di investimento collettivo nelle emissioni di piccolo-medio taglio, anche con finalità di aggregazione di tali emissioni, rendendo l’interposizione degli oicvm neutrale ai fini fiscali».
Infine il DL introduce una revisione della legge 130/99, quella che regolamenta le cartolarizzazioni, con l’obiettivo di velocizzare e semplificare i processi di strutturazione e di gestione dei portafogli crediti cartolarizzati e di incentivare da parte degli investitori istituzionali la sottoscrizione di titoli derivanti dalla cartolarizazzione di crediti alle pmi. Su questo tema interviene l’art. 10 del DL che prevede che possa essere applicata la legge 130/99 anche alle operazioni su titoli obbligazionari, con la conseguenza di «far sorgere nuovi veicoli di investimento operanti come sottoscrittori di titoli obbligazionari. Ciò dovrebbe aumentare il numero dei soggetti acquirenti titoli obbligazionari e aumentare la capacità di diffusione dei cd. minibond». Inoltre sono previste disposizioni volte a favorire l’investimento da parte di assicurazioni, fondi pensione ed enti pubblici previdenziali e assicurativi in minibond, strumenti partecipativi del capitale e cambiali finanziarie, anche non quotati; in strumenti finanziari rappresentativi di operazioni di cartolarizzazione (anche aventi a oggetto minibond non quotati) anche privi di rating; e in quote di fondi che investono prevalentemente in minibond, anche non quotati.
Nel dettaglio, l’investimento in questi titoli sarà considerato compatibile con le vigenti disposizioni in materia di investimento in attivi a copertura delle riserve tecniche delle assicurazioni e compatibile con le disposizioni in materia di limiti di investimento di fondi pensione e degli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa. Infine, l’ultimo comma dell’art. 10 introduce la possibilità per le banche di strutturare covered bond garantiti da minibond e altre tipologie di attivi creditizi, in particolare crediti alle pmi.