E’ stata pubblicata la Circolare di MedioCredito Centrale che anticipa i contenuti delle nuove Disposizioni operative del Fondo di garanzia per le Pmi, integrate ai sensi del Decreto del Mnistero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Mnistero dell’Economia e delle finanze, del 27 dicembre 2013 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attuativo del cosiddetto “Decreto del Fare” (Decreto legge del 21 giugno 2013 n- 69 convertito con modifiche dalla Legge 9 agosto 2013 n. 96).
Lo ricorda Gruppo Impresa nel suo ultimo report InfoBandi, precisando che le principali novità riguardano la rimodulazione delle percentuali massime di copertura, la modifica dei criteri di valutazione economico-finanziaria, la limitazione della concessione della garanzia alle sole operazioni di nuova concessione ed erogazione (salvo che le stesse non siano condizionate all’acquisizione della garanzia del Fondo), specifici criteri di valutazione per l’ammissione delle imprese e delle cooperative sociali, nuove misure per garantire l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia alle imprese beneficiarie, la modifica dei termini per l’avvio delle procedure di recupero relative alle operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi senza piano di ammortamento.
In realtà, però, queste disposizioni operative dovranno essere ulteriormente modificate per tenere conto dell’ulteriore nuova modifica prevista dal cosiddetto Decreto Destinazione Italia (Decreto legge 145/2013 convertito dalla Legge 21 febbraio 2014 n. 9) varato nelle scorse settimane. L’art. 12 del Decreto, prevede infatti che la garanzia del Fondo possa essere concessa in favore delle società di gestione del risparmio (si veda altro articolo di BeBeez) che, in nome e per conto dei fondi comuni di investimento da esse gestiti, sottoscrivono obbligazioni o titoli similari emessi da piccole e medie imprese. Tale garanzia può essere concessa a fronte sia di singole operazioni di sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari sia di portafogli di operazioni. Anche in questo caso, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno definiti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, i requisiti e le caratteristiche delle operazioni ammissibili, le modalità di concessione della garanzia, i criteri di selezione nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia.