Anche le pmi strutturate in forma di srl potranno ricorrere all’equity crowdfunding. Il testo del decreto varato dal governo, che contiene la manovra finanziaria e in attesa di essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, contiene infatti all’art. 59 comma 1 la norma che corregge il tiro alla modifica normativa introdotta lo scorso novembre con la Legge di Stabilità e la cui ratio era quella di aprire il mercato dell’equity crowdfunding a tutte le pmi e non solo alle pmi innovative e alle startup innovative.
Lo scrive oggi MF Milano Finanza, ricordando che allora questa possibilità era rimasta riservata solo alle pmi costituite come società per azioni, perché l’emendamento apportato alla Legge di Stabilità in sede di discussione in aula era monco di una riga cruciale (si veda altro articolo di BeBeez).
Affinché anche le srl, cioè la maggior parte delle pmi, potessero beneficiare dell’estensione sancita dalla legge, era infatti necessario che venisse derogato un articolo del codice civile che impedisce alle srl di raccogliere capitale presso il pubblico (art. 2468 del codice civile). La deroga era prevista soltanto per le startup innovative e per le pmi innovative, mentre con la nuova formulazione ne potranno beneficiare tutte le pmi.
L’art. 59 comma 1 del decreto appena approvato dal governo, infatti, prevede che “all’art. 26 commi 2, 5 e 6 del Decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n.221, ovunque ricorrano le parole: ‘star-up innovative’ e ‘start-up innovativa’, sono sostituite dalla seguente: ‘pmi’”.
Il comma 5 dell’art. 26 della legge in questione è appunto quello relativo alla deroga all’art. 2468 del codice civile, mentre gli altri due commi riguardano due ulteriori aggiustamenti che renderanno più attraente l’equity crowdfunding per tutte le pmi. In primo luogo (comma 2), le pmi non dovranno più sottostare alla norma che impedisce alle srl di differenziare i diritti associati alle quote, visto che a fronte di una partecipazione minima al capitale, (è il caso degli azionisti che partecipano alle campagne di equity crowdfunding), l’imprenditore di solito non vorrebbe assegnare anche il diritto di voto in assemblea.
Infine (comma 6) è prevista una deroga pure all’articolo che vieta operazioni su quote di srl nell’ambito di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori o membri del Cda, prestatori di opera e servizi anche professionali.
“L’intervento normativo costituisce il coronamento degli sforzi che abbiamo profuso con l’Associazione Italiana Equity Crowdfunding (AIEC) e con Crowd Advisors per estendere l’uso di questo strumento a tutte le pmi, a prescindere dai profili di innovatività”», ha commentato a MF Milano Finanza Alessandro Lerro, presidente di AIEC, che ha aggiunto: “Gli investimenti in aziende innovative continueranno a essere premiati, attribuendo agli investitori vantaggi fiscali anche a fronte dei maggiori rischi che caratterizzano l’innovazione. In aggiunta, però, si potrà ora investire online, anche in imprese tradizionali, più stabili e meno rischiose; penso al settore immobiliare, al food, al fashion, all’energia. Peraltro, in questo caso gli incentivi non vengono meno del tutto poiché si potrà comunque inserire l’investimento in un Pir“.