E’ stato finalmente varato ieri il nuovo regolamento Consob sull’equity crowdfunding (si veda qui il comunicato stampa) a valle della consultazione della scorsa estate (si veda altro articolo di BeBeez).
Come aveva anticipato la scorsa settimana Toni Marcelli, della segreteria tecnica di Consob, in occasione del suo intervento al primo convegno annuale dell’Associazione Italiana Equity Crowdfunding (AIEC), organizzato con il supporto di EdiBeez, tra le novità del nuovo regolamento c’è l’ammissione alla raccolta di capitali online anche delle pmi tradizionali, come previsto dalle ultime modifiche legislative, ma ci sono poi altre piccole novità interessanti (si veda altro articolo di BeBeez e qui il video dell’intero convegno).
Per esempio, la soglia di investimento obbligatoria fissata al 5% della raccolta che ora deve essere sottoscritta da un investitore professionale è stata ridotta al 3% “per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili”.
Inoltre è stato previsto l’obbligo di adesione delle piattaforme a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o stipula di un’assicurazione di responsabilità professionale. Nel dettaglio, è previsto che “ai fini dell’iscrizione nel registro e della permanenza nello stesso, i gestori devono aderire a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell’articolo 59 del Testo Unico” o che in alternativa i gestori stipulino “un’assicurazione a copertura della responsabilità per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”. In oggni caso si prevede “per ciascuna richiesta di indennizzo, una copertura di almeno ventimila euro” e “per l’importo totale delle richieste di indennizzo, una copertura di almeno un milione di euro all’anno per i gestori che effettuano direttamente la verifica”. In ogni caso si tratta di massimali ben più bassi di quelli ipotizzati inizialmente da Consob nel testo pubblicato per consultazione (che prevedeva una copertura massima di 250 mila euro all’anno per ciascun indennizzo e di 2,5 milioni di euro per l’importo totale delle richieste di indennizzo).
Un’altra novità è l’apertura automatica anche agli organismi di gestione collettiva della sezione speciale dell’albo delle piattaforme in cui sinora erano annotate solo le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell’avvio dell’operatività, lo svolgimento dell’attività di gestione di un portale.
C’era infine un tema spinoso da affrontare, che era quello della possibilità o meno per una piattaforma di equity crowdfunding di ospitare campagne di “autoquotazione” cioé campagne di raccolta di capitali su se stessa. Inizialmente Consob aveva escluso questa possibilità (si veda altro articolo di BeBeez), mentre nel testo definitivo ha corretto il tiro. Viene infatti inserito l’art. 13 comma 1-bis, in base al quale “il gestore che intende condurre sul proprio portale offerte aventi a oggetto strumenti finanziari di propria emissione o emessi da soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo, adotta misure idonee per l’efficace gestione del conflitto che insorge in relazione a questo tipo di attività. Tali misure includono l’astensione dal condurre tali offerte, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente, in modo da evitare effetti negativi per gli investitori”.
In particolare, gestire i conflitti di interesse secondo Consob significa adottare almeno le seguenti misure:
“a) l’adozione, da parte del gestore, di adeguati presidi operativi e procedurali volti ad assicurare che gli strumenti oggetto delle offerte siano compatibili con le caratteristiche, le esigenze e gli obiettivi di un determinato mercato di riferimento;
b) l’effettuazione della due diligence dell’operazione, da parte di un soggetto terzo indipendente;
c) l’effettuazione, da parte dei soggetti che ricevono e perfezionano gli ordini, della valutazione di adeguatezza degli strumenti finanziari oggetto delle offerte”.
L’interpretazione di Consob trae origine dalla nuova direttiva Mifid II, secondo la quale le imprese di investimento (quindi, banche e sim) che collocano ai clienti strumenti finanziari di propria emissione devono prevedere, nelle procedure per la gestione dei conflitti di interesse, anche l’ipotesi di astensione dallo svolgimento di tale attività, qualora i conflitti stessi non possano essere gestiti in modo da evitare effetti negativi per i clienti.
I gestori di portali, non avendo gli stessi obblighi di banche e sim sul tema, in un primo tempo secondo Consob, stando al testo per consultazione, “strutturalmente sprovvisti dei presidi e delle cautele in grado assicurare in maniera sostanziale una gestione efficace delle situazioni di conflitto di interesse in caso di “autocollocamento” dei propri titoli“. Evidentemente, però, la Commissione ha deciso di essere più morbida.
A oggi in Italia ci sono stati ancora pochi casi di “autoquotazione”, ma comunque qualcosa si è già visto. Il primo caso è stato quello di CrowdFundMe lo scorso luglio (si veda altro articolo di BeBeez) e poi i due casi di aumento di capitale per Club Italia Investitori 2, veicolo di investimento indirettamente collegato a Mamacrowd, visto che era stato lanciato a suo tempo da Siamo Soci, che è anche il gestore di Mamacrowd (si veda altro articolo di BeBeez).
L’ultima campagna di Club Italia Investitori 2 è ancora in corso. L’operazione, che è partita il 7 novembre e si chiuderà il 7 marzo 2018, ha come obiettivo minimo di raccolta, 200 mila euro, pari all’1,42% del capitale, che è già stato ampiamente superato: a oggi si registrano infatti adesioni per poco meno di 417 mila euro. L’obiettivo massimo è invece di oltre 1,2 milioni, pari all’8,53% del capitale.