E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio il decreto legislativo dello scorso 15 dicembre 2017, n. 233 che adegua la normativa italiana alle disposizioni del Regolamento europeo n. 2015/760 del Parlamento Ue e del Consiglio relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, cosiddetti ELTIFs o European Long-Term Investment Funds (si veda altro articolo di BeBeez). Il decreto entrerà in vigore a partire dal prossimo 28 febbraio.
Le nuove norme sugli ELTIF sono strettamente connesse alla direttiva 2011/61/Ue (l’AIFMD sui gestori alternativi, si veda altro articolo di BeBeez) che costituisce infatti il quadro giuridico che disciplina la gestione e la commercializzazione dei fondi di investimento alternativi (FIA) nella Ue. E questo perché gli ELTIF sono, per definizione, fondi di investimento alternativi dell’Ue (FIA UE) gestiti da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato ai sensi della direttiva AIFM.
Come spiegato dal comunicato diffuso a valle del Consiglio dei ministri del 1° dicembre scorso, il regolamento Ue in questione disciplina, in particolare:
– la commercializzazione transfrontaliera degli ELTIF, sia presso gli investitori al dettaglio che presso gli investitori professionali in tutta l’Unione europea;
– la procedura armonizzata per l’autorizzazione dei fondi di investimento a lungo termine;
– la definizione delle politiche di investimento, con specifiche limitazioni alle attività collaterali che gli ELTIF possono intraprendere (ad esempio il divieto di vendite allo scoperto o con patti di riacquisto);
– la prevenzione dei conflitti di interessi;
– gli obblighi di trasparenza e le condizioni di commercializzazione.
Il decreto, in attuazione della legge di delegazione europea 2015, apporta al Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) le modificazioni necessarie all’applicazione del regolamento, attribuendo alla Banca d’Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i poteri di vigilanza e di indagine previsti, nonché il potere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni degli obblighi previsti. Inoltre, il testo introduce le modifiche alla normativa vigente necessarie ad assicurare un appropriato grado di protezione dell’investitore e di tutela della stabilità finanziaria.
Più nel dettaglio, nel testo del Regolamento Ue viene spiegato che “la definizione di investimento a lungo termine è ampia. Le attività d’investimento ammissibili sono in genere illiquide, richiedono impegni per un certo periodo di tempo e hanno un profilo economico a lungo termine. In quanto titoli non trasferibili, le attività d’investimento ammissibili non hanno accesso alla liquidità dei mercati secondari. Implicano spesso impegni a durata prestabilita che ne limitano le prospettive di commercializzazione. Tuttavia, dal momento che le pmi quotate potrebbero avere problemi di liquidità e di accesso al mercato secondario, esse dovrebbero anche essere considerate imprese di portafoglio ammissibili”.
Il Regolamento Ue sottolinea inoltre che “dovrebbero rientrare nelle attività d’investimento ammissibili le partecipazioni, quali strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity, strumenti di debito in imprese di portafoglio ammissibili e prestiti loro erogati, nonché le partecipazioni in altri fondi che si concentrano su attività, quali investimenti in imprese non quotate che emettono strumenti rappresentativi di equity o strumenti di debito per i quali non esiste un acquirente facilmente identificabile. Dovrebbero costituire una categoria di attività ammissibili anche le partecipazioni dirette in attività reali, a meno che non siano cartolarizzate, a condizione che generino flussi di cassa prevedibili, regolari o irregolari, nel senso che possono essere modellati e valutati sulla base di un metodo di valutazione dei flussi di cassa attualizzati. Fra tali attività potrebbero rientrare, a titolo indicativo, le infrastrutture sociali che generano rendimenti prevedibili, come le infrastrutture energetiche, di trasporto e di comunicazione, nonché le strutture nel settore dell’istruzione, sanitarie e di previdenza sociale o gli impianti industriali. Al contrario, attività come opere d’arte, manoscritti, stock di vini o gioielli non dovrebbero essere ammissibili, in quanto di norma non generano flussi di cassa prevedibili”.
Inoltre, “al fine di rispecchiare le prassi commerciali esistenti, è opportuno consentire agli ELTIF di acquistare i titoli azionari esistenti di un’impresa di portafoglio ammissibile dagli azionisti esistenti di tale impresa. Al fine di garantire le massime opportunità di raccolta di capitale, è opportuno altresì permettere gli investimenti in altri ELTIF, in fondi europei per il venture capital (EuVECA), disciplinati dal regolamento (Ue) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e in fondi europei per l’imprenditoria sociale (EuSEF), disciplinati dal regolamento (Ue) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per evitare una diluizione degli investimenti in imprese di portafoglio ammissibili, è opportuno che gli ELTIF siano autorizzati a investire in altri ELTIF, in EuVECA e in EuSEF, a condizione che questi non abbiano a loro volta investito oltre il 10 % del loro capitale in altri ELTIF”.