A differenza del documento della Commissione Ue pubblicato ieri e che si applica ai prestiti erogati da ieri e che diventeranno nuovi deteriorati (si veda altro articolo di BeBeez), la Bce considera nel suo Addendum alla linee guida per le banche sui crediti deteriorati pubblicato ieri anche i nuovi deteriorati di prestiti esistenti, per i quali si azzera dal 1° aprile il computo di anzianità. La buona notizia, invece, è la conferma che lo stock dei crediti già classificati come deteriorati non è impattato dall’Addendum.
Nel testo si legge infatti che “ai fini del presente addendum le nuove Npe sono rappresentate da tutte le esposizioni riclassificate da in bonis a deteriorate in linea con la definizione dell’Eba successivamente al 1° aprile 2018, indipendentemente dalla loro classificazione in qualsiasi momento anteriore a tale data. Nel presente documento si adotta come riferimento l’anzianità delle Npe ai fini dell’applicazione delle aspettative di vigilanza. Per ‘anzianità delle Npe’ si intende il numero di giorni (convertiti in anni) intercorsi dalla data in cui l’esposizione è stata classificata come deteriorata fino alla data di segnalazione o di riferimento rilevante, a prescindere dall’evento che ha attivato la classificazione come Npe. L’anzianità è quindi computata nello stesso modo per le inadempienze probabili e le esposizioni scadute; di conseguenza, per le posizioni che passano da inadempienze probabili a esposizioni scadute il conteggio prosegue, non è riavviato”.
Nel dettaglio, quindi, la Bce si aspetta la piena copertura sui crediti non garantiti in due anni e su quelli garantiti in sette anni. Inoltre il testo dell’Addendum precisa che “per evitare un incremento brusco e repentino dei livelli di accantonamento (effetti “cliff edge”), è importante definire un’adeguata progressione nelle aspettative di vigilanza a partire dal momento in cui l’esposizione è classificata come deteriorata. La Bce valuterà pertanto le esposizioni garantite nel contesto del dialogo di vigilanza, sulla base di un percorso lineare a cominciare dal terzo anno. Queste aspettative sono intese ad assicurare che le banche non accumulino Npe (non performing exposure, cioé crediti deteriorati, ndr) di anzianità elevata a fronte di accantonamenti insufficienti”.
Di fatto, viene spiegato in un FAQ dalla Bce, “l’addendum definisce l’aspettativa che, a partire dal 1° aprile 2018, si effettui la copertura completa dei nuovi Npl non garantiti dopo due anni dalla loro classificazione a deteriorati. Ad esempio, secondo le aspettative dell’autorità di vigilanza, per un credito classificato come Npl non garantito il 1° maggio 2018 si dovrebbero costituire accantonamenti completi entro maggio 2020. Per i nuovi Npl garantiti, ci si attende un certo di livello di accantonamento dopo tre anni dalla classificazione dell’esposizione a deteriorata (cioè “anzianità come Npl”), che poi aumenterà fino al settimo anno. In questo caso, per un credito garantito classificato come deteriorato il 1° maggio 2018, l’autorità di vigilanza si attenderebbe un accantonamento pari almeno al 40% entro maggio 2021 e la copertura completa entro maggio 2025”.
La Commissione Ue aveva invece indicato ieri due anni di tempo per la piena copertura dei crediti unsecured e otto anni per i secured, con una gradualità meno impegnativa rispetto all’Addendum. Inoltre la Commissione ha deciso di non incidere retroattivamente sullo stock di crediti già erogati (e che potrebbero diventare deteriorati in futuro), ma solo sui nuovi prestiti che saranno concessi d’ora in poi.
A proposito di queste differenze di approccio la Bce, sempre nel FAQ, spiega che “i futuri livelli minimi di copertura previsti nell’ambito del primo pilastro doteranno l’Ue di un presidio contro la sottostima degli accantonamenti e si applicheranno a tutti gli enti. L’addendum, al contrario, definisce aspettative di vigilanza che costituiranno il punto di partenza del dialogo di vigilanza allo scopo di valutare tutti i rischi a cui un singolo ente è o potrebbe essere esposto, andando oltre i rischi già coperti dai requisiti minimi di primo pilastro. Di conseguenza, per costruzione, i requisiti minimi automatici e le aspettative di vigilanza differiscono in termini di calibrazione. Le aspettative di vigilanza definite nell’addendum sono generiche. Nel corso del dialogo di vigilanza si terrà conto di situazioni specifiche che possano determinare entità di rischio diverse. Per alcune “inadempienze probabili”, le banche saranno in grado di esibire elementi comprovanti regolari rimborsi di una parte significativa dell’esposizione, che potrebbero rendere inappropriata un’aspettativa di accantonamento del 100% per quel dato portafoglio o quella data esposizione”.
Infine, la Bce ha affrontato anche il tema dell’applicazione dello standard contabile IFRS9, che obbliga ora le banche a ragionare sulla probabilità di default prospettica dei crediti in portafoglio e quindi anche a introdurre una nuova macro-categoria di crediti, quella dei sub-performing, cioé dei crediti in bonis che potrebbero però diventare deteriorati. Con la conseguenza che aumenterà i peso dei crediti deteriorati diversi dalle sofferenze in termini di patrimonio di vigilanza da accantonare. Ebbene, precisa la Bce, “gli accantonamenti contabili di una banca sono alla base del dialogo di vigilanza, in vista di determinare se tali accantonamenti siano sufficientemente prudenti. Pertanto, nell’analisi delle circostanze specifiche delle singole banche in relazione alle aspettative sugli accantonamenti prudenziali, si terrà pienamente conto degli accantonamenti contabili, compresi i loro potenziali incrementi derivanti dall’entrata in vigore dell’IFRS 9 nel 2018. Per determinare se una banca presenti un’adeguata copertura dei rischi, si prenderà in piena considerazione anche l’eventuale ricorso alle disposizioni transitorie nel quadro dell’IFRS 9”.