L’ultima versione del testo del Decreto Crescita che circola in queste ore estende la garanzia prevista dal Fondo di Granzia pmi anche agli investimenti condotti tramite piattaforme di social lending e di crowdfunding, garanzia che peraltro, come già atteso, viene a sua volta ampliata in favore dei minibond rispetto a quanto possibile sinora (si veda art. 19 della bozza di Decreto).
In proposito, l’art 18 bis della bozza di Decreto, prevede che “al fine di sostenere lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese, la garanzia del fondo di garanzia (…) può essere concessa a valere sulle ordinarie disponibilità del predetto fondo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese”.
La relazione illustrativa dell’articolo in questione spiega che la concessione della garanzia del fondo, migliorando il profilo di rischio/rendimento per il finanziatore/investitore, può costituire in tale ottica una leva importante per lo sviluppo e il consolidamento del social lending in Italia. Tuttaviaa l’estensione della garanzia ai finanziamenti di social lending impone anche alcune cautele, connesse ai possibili rischi associati al social lending. Tra questi ad esempio il rischio di un’allocazione non efficiente del risparmio (le piattaforme non assumendo rischio di credito potrebbero infatti non avere i giusti incentivi a selezionare in modo accurato i debitori) e di stabilità finanziaria (una potenziale scarsa qualità del credito erogato unita a un peggioramento del ciclo eonomico e al connesso aumento delle sofferenze potrebbe minare la fiducia degli investitori nella capacità di selezionare la clientela da parte delle piattaforme, facendone diminuire rapidamente l’operatività e compromettendone la stabilità). Altro importante rischio che vede potenzialmente esposti prenditori finanziatori/investitori può derivare da una mancanza di trasparenza delle condizioni applicate ai prestiti. A tal riguardo la norma prevede che, ai fini dell’acceso alla garanzia del fondo, le piattaforme di sociel lending e crowdfunding debbano essere preventivamente acereditate, a seguito di un apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del fondo. La norma rinvia infine a un decreto ministeriale la disciplina delle modalità e delle condizioni di accesso al fondo, la determinazione della misura massima della garanzia concedibile, nonché i criteri per l’accreditamento delle piattaforme di social lending e di crowdfunding, stabilendo al riguardo che tra tali criteri debbano comunque figurare in osiderazione dei rischi potenziali sopra richiamati, la trasparenza della modalità di determinazione del prezzo dei finanziamenti, l’affidablità del modello di valutazione della rischiosità dei prenditori e il rispetto delle norme che regolano le attività riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti”.