La Camera ha votato la fiducia lo scorso venerdì 21 giugno al Decreto Crescita con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Ora il testo dovrà passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno (si veda qui il Dossier).
Grazie al voto di fiducia sono rimasti nel testo gli emendamenti apportati dalle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera, che prevedevano, tra gli altri, quelli sulla sandbox per il fintech e quello sull’agevolazione fiscale per gli ELTIF o European Long-Term Investment Funds (si veda altro articolo di BeBeez).
In particolare, sul fronte ELTIF il regime fiscale speciale è introdotto dall’articolo 36-bis. L’emendamento era stato messo a punto da Giulio Centemero, che è il relatore del provvedimento per la Commissione Finanze, e propone appunto per i sottoscrittori degli ELTIF un vantaggio fiscale sulla falsariga di quello previsto per chi investe nei Piani individuali di risparmio (si veda l’Insight View di BeBeez per gli abbonati a BeBeez Premium News 12 mesi, scopri qui come abbonarti a soli 20 euro al mese). In particolare, si legge nel Dossier che:
- il comma 1 dell’art. 36-bis del Decreto Crescita esenta i redditi derivanti dagli investimenti effettuati in fondi ELTIF, anche mediante l’investimento in organismi di investimento collettivo del risparmio che investono integralmente il proprio patrimonio in quote o azioni dei predetti fondi (fondi di ELTIF), dalle imposte sui redditi di capitale (di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR) e sui redditi diversi (di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del medesimo testo unico).
- a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, possono beneficiare di tale regime fiscale speciale gli investimenti effettuati, per un importo non superiore a 150.000 euro nell’anno e non superiore a 1.500.000 euro complessivamente (comma 2), in fondi ELTIF (o fondi di ELTIF) che presentano tutte le seguenti caratteristiche (definite dal comma 3):
a) il patrimonio raccolto dal medesimo gestore non è superiore a 200 milioni di euro per ciascun anno, fino a un tetto complessivo per ciascun gestore pari a 600 milioni di euro;
b) investono almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Ue 2015/760, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, ai sensi dell’art. 11 del medesimo regolamento, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del TUIR o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. - ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento Ue, sono ammissibili all’investimento solo le attività che rientrano in una delle seguenti categorie:
a) strumenti rappresentativi di equity o quasi-equity che siano stati:
i) emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile e acquisiti dall’ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
ii) emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity acquisito in precedenza dall’ELTIF da tale impresa o da terzi attraverso il mercato secondario;
iii) emessi da un’impresa che possiede la maggioranza del capitale dell’impresa di portafoglio ammissibile in cambio di uno strumento rappresentativo di equity o quasi-equity che l’ELTIF ha acquisito conformemente ai punti i) o ii) dall’impresa di portafoglio ammissibile o da terzi attraverso il mercato secondario;
b) strumenti di debito emessi da un’impresa di portafoglio ammissibile;
c) prestiti erogati dall’ELTIF a un’impresa di portafoglio ammissibile con una scadenza non superiore al ciclo di vita dell’ELTIF;
d) azioni o quote di uno o più altri ELTIF, EuVECA e EuSEF, purché tali ELTIF, EuVECA e EuSEF non abbiano investito più del 10% del loro capitale in ELTIF;
e) partecipazioni dirette o indirette attraverso imprese di portafoglio ammissibili in singole attività reali per un valore di almeno 10 000 000 EUR o di un importo equivalente nella valuta e al momento in cui avviene la spesa - Ai sensi del comma 5, inoltre, l’investimento deve essere detenuto per almeno 5 anni al fine di beneficiare della esenzione dall’imposta sui redditi di capitale e sui redditi diversi. In caso di cessione delle quote o azioni dei fondi prima di tale termine, a meno che il controvalore non venga integralmente investito in un altro ELTIF o fondo di ELTIF entro 90 giorni dalla cessione o dal rimborso, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo di investimento sono soggetti ad imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi.
- La decadenza del beneficio fiscale, secondo quanto disposto dal comma 6, può anche derivare dal venir meno della qualificazione del fondo per effetto del mancato rispetto della disciplina europea sugli investimenti ammissibili e sui limiti alla concentrazione, previsti ai commi 3 e 4.
- Ai sensi del comma 7, le azioni o quote detenute negli ELTIF o nei fondi di ELTIF non sono soggette alle imposte di successione e donazione, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
- Il comma 8 demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze le modalità attuative della disciplina in commento, mentre il comma 9 ne stabilisce la decorrenza a partire dagli investimenti effettuati nell’anno 2020.
- Il comma 10 subordina l’efficacia del regime speciale all’autorizzazione della Commissione europea.
Sul tema sandbox per il fintech, invece, i commi dal 2-bis al 2-decies dell’articolo 36 del Decreto Crescita, introdotti in sede referente, contengono “norme volte a promuovere l’innovazione e la competizione del mercato dei capitali, attraverso la creazione di uno spazio tecniconormativo sperimentale e temporaneo per le imprese del settore finanziario che operano attraverso la tecnologia (cd. fintech), con una regolamentazione semplificata, assicurando un livello di protezione adeguata per gli investitori”.
In questo caso a presentare l’emendamento sulla sandbox erano stati i deputati della Lega Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Pagano, Paternoster e Tarantino, con Giulio Centemero che a sua volta lo scorso marzo aveva presentato il disegno di legge 1673 (si veda altro articolo di BeBeez), il cui testo ricalcava quello dell’emendamento proposto a fine 2017 alla Legge di Bilancio sullo stesso tema da Sebastiano Barbanti, allora deputato PD. L’emendamento era stato poi approvato dalla Commissione Finanze della Camera, ma in aula era passato soltanto in una parte (si veda altro articolo di BeBeez). La richiesta di una sandbox per il fintech era stata fatta da tutti i protagonisti del fintech italiano ed erano temi che erano stati sollevati da AssoFintech in occasione dell’audizione alla Camera nel novembre 2017 nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fintech (si veda altro articolo di BeBeez).
Il comma 2-bis dell’art. 36 del Decreto Crescita ora “delega al Ministro dell’economia e delle finanze (MEF), sentite la Banca d’Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e l’istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), l’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in della legge di conversione del decreto in esame, di uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione (cd. regulatory sandbox) per le attività che perseguono l’innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l’utilizzo nuove tecnologie”. Il comma 2-ter specifica il quadro normativo entro il quale la regolamentazione del MEF dovrà disciplinare la sperimentazione, che potrà avere una durata massima di diciotto mesi.
Un appunto va fatto anche a proposito di Società di investimento semplice a capitale fisso (SIS), introdotta dall’art. 27 del Decreto Crescita. Per effetto delle modifiche in sede referente, infatti, è stata soppressa la disposizione che riserva la sottoscrizione delle azioni o degli altri strumenti finanziari partecipativi della SIS agli investitori professionali. Come noto, il patrimonio netto della SIS non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le spa (50 mila euro); l’oggetto esclusivo dell’attività deve risultare l’investimento diretto del patrimonio raccolto in pmi non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo.
Infine vanno segnalate le novità in tema di Fondo di garanzia per le pmi. Il comma 2-bis, dell’articolo 17 introdotto nel corso dell’esame in sede referente, apporta infatti modifiche alla disciplina che consente l’intervento in garanzia del Fondo di garanzia pmi sulle operazioni di sottoscrizione dei minibond. In particolare, viene elevato da 2,5 milioni sino a 5 milioni di euro l’importo massimo garantibile dal Fondo per singolo soggetto beneficiario finale.
Inoltre, resta confermata l’estensione della garanzia prevista dal Fondo di Granzia pmi anche agli investimenti condotti tramite piattaforme di social lending e di crowdfunding, (si veda altro articolo di BeBeez). Questa viene prevista dai commi 3 e 6 dell’art. 18.