Sarà in vigore a partire dal prossimo 28 novembre la nuova normativa sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse. Lo scorso giovedì 13 novembre, infatti, è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del 2 settembre 2014, n. 166, tanto atteso dal mercato perché va a sostituire lo storico decreto 703/96 (si veda altro articolo di BeBeez).
La nuova normativa pone l’accento sul controllo dei rischi dando maggiore libertà al gestore, il quale però viene investito di maggiore responsabilità. Al di là delle residue restrizioni quantitative, è infatti tendenzialmente ammesso qualsiasi tipo di investimento a patto che il fondo sia in grado di gestire (in caso di gestione diretta) o controllare (per la gestione convenzionata) l’andamento della gestione. Si aprono quindi maggiori possibilità di raccolta per i fondi chiusi di private equity, venture capital e private debt.
Più nel dettaglio, l’art. 3 comma 3 del decreto recita: “I fondi pensione si dotano di procedure e di strutture organizzative professionali e tecniche adeguate alla dimensione e alla complessita’ del portafoglio, alla politica di investimento che intendono adottare, ai rischi assunti nella gestione, alla modalità di gestione diretta e/o indiretta ed alla percentuale di investimenti effettuati in strumenti non negoziati nei mercati regolamentati. Il fondo pensione adotta processi e strategie di investimento adeguati alle proprie caratteristiche e per i quali sia in grado di istituire, applicare e mantenere congruenti politiche e procedure di monitoraggio, gestione e controllo del rischio. La gestione diretta richiede strutture professionalmente rispondenti agli specifici rischi e alle caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati. Il fondo pensione verifica regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia di struttura, politiche e procedure e adotta le conseguenti misure correttive”.
Quanto ai limiti agli investimenti, questi sono fissati dall’art. 5, che prevede “le disponibilità del fondo pensione sono investite in misura prevalente in strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati. L’investimento in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati e in OICR alternativi (FIA) è mantenuto a livelli prudenziali, è complessivamente contenuto entro il limite del 30 per cento delle disponibilit°complessive del fondo pensione”. In particolare, in relazione agli investimenti in fondi di investimento alternativi, viene chiarito che “fermo restando il rispetto del principio di adeguata diversificazione degli investimenti, l’investimento in FIA è contenuto entro il limite del 20 per cento delle disponibilità complessive del fondo pensione e del 25 per cento del valore del FIA”
A seguito della pubblicazione in GU della nuova normativa sulla previdenza complementare, da venerdì 14 novembre e fino al prossimo 5 dicembre, invece, il Ministero dell’Economia e delle Finanze è partita la consultazione pubblica sullo schema di regolamento in materia di investimento delle risorse finanziarie, gestione e prevenzione dei conflitti di interessi e disciplina del depositario degli Enti previdenziali privatizzati (di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509) e di quelli privati (di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103).
Il documento in consultazione (si veda qui la sezione del sito del MEF dedicato alla consultazione pubblica) spiega che, “In linea con il Decreto Ministeriale n. 166, del 2 settembre 2014, relativo alle forme di previdenza complementare, anche questo schema di regolamento muove verso una prospettiva volta a dare rilievo alle capacità gestionali, di controllo ed ai processi di decisione degli Enti previdenziali. A tal fine, gli Enti devono dotarsi di strutture tecnicamente e professionalmente adeguate e compatibili con la dimensione e complessità del portafoglio ed alla politica di investimento che intendono adottare. Si introduce la necessità di assicurare una maggiore responsabilizzazione nel controllo e nella gestione dei rischi, anche attraverso la previsione di modelli gestionali congruenti e una diversificazione degli investimenti. Lo schema di decreto, quindi, delinea un impianto normativo volto a conoscere e gestire i rischi al fine di garantire un’adeguata copertura delle passività previdenziali, ottimizzare i risultati, diversificare il portafoglio e ridurre i costi di gestione, transazione e funzionamento, il tutto tenendo conto della complessità e delle caratteristiche del portafoglio dell’ente previdenziale”.