17 €
Autore: Gianfranco Liace
Casa editrice: Giappichelli
Anno di pubblicazione: 2018
Acquista su AmazonDescrizione prodotto
Il volume analizza l'istituto dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organismo promosso dalla Banca d'Italia, che negli ultimi anni ha assunto un particolare rilievo nel disegnare i rapporti tra banca/cliente. L'indagine si sviluppa sull'inquadramento sistematico dell'ABF, sulle valenze dei responsi; nonché l'incidenza delle decisioni sulla giurisprudenza. Viene analizzato anche il rapporto che sussiste tra ABF e prefetto, in tema di concessione del credito.
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L'ABF è un organismo indipendente e imparziale nei compiti e nelle decisioni, sostenuto nel suo funzionamento dalla Banca d'Italia. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti (ricorrente e intermediario); non è necessaria l'assistenza di un avvocato. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti come quelle del giudice ma, se l'intermediario non le rispetta, la notizia del loro inadempimento è resa pubblica. Il cliente può ricorrere all'ABF solo dopo aver cercato di risolvere la controversia inviando un reclamo scritto all'intermediario. Se la decisione dell'ABF è ritenuta non soddisfacente il cliente, l'intermediario o entrambi possono rivolgersi al giudice. L'ABF si articola sul territorio nazionale in sette Collegi: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La composizione di ciascun Collegio assicura che siano rappresentati gli interessi dei diversi soggetti coinvolti.
In ciascun Collegio l'Organo decidente è composto da cinque membri:
- il Presidente e due membri sono scelti dalla Banca d'Italia;
- un membro è designato dalle associazioni degli intermediari;
- un membro è designato dalle associazioni che rappresentano i clienti (imprese e consumatori).
Il Presidente resta in carica per cinque anni e gli altri membri per tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta. Tutti i componenti devono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.
L'attività di segreteria tecnica per ciascun Collegio è svolta da personale della Banca d'Italia.
Le sette segreterie tecniche hanno il compito di:
- ricevere ed esaminare il ricorso, verificando in primo luogo che sia completo, regolare e presentato nei termini;
- ricevere la documentazione fornita dalle parti, compresa quella relativa al reclamo presentato all'intermediario e, ove ne ravvisino l'esigenza, chiedere alle parti ulteriori elementi;
- se necessario, chiedere al cliente di regolarizzare il ricorso;
- curare le comunicazioni alle parti relative alla procedura di ricorso.