
E’ partita oggi l’indagine conoscitiva della Consob tra gli addetti ai lavori sul tema del cosiddetto “crowdfunding”, cioé del finanziamento di iniziative imprenditoriali mediante l’utilizzo di portali on-line che mettono in contatto la domanda di capitali (funding) con una pluralità di potenziali investitori (crowd) che possono partecipare anche con importi di modesta entità.
L’indagine prenderà il via dalle risposte a un questionario predisposto dalla stessa Consob e scaricabile dal sito internet dell’Autorità di vigilanza (www.consob.it), che potrà essere reinviato all’Authority dai soggetti interessati (associazioni di categoria e di risparmiatori, venture capitalist, business angels, gestori di fondi, gestori di portali, esperti del settore, accademici, studi legali e consulenti) con le loro risposte entro il prossimo 8 febbraio.
Il concetto di crowdfunding è stato introdotto nella normativa italiana dall’art. 30 del cosiddetto Decreto Crescita bis, cioè il Decreto Legge n. 179 dello scorso 18 ottobre 2012 così come convertito in legge il 17 dicembre 2012.
Qui di seguito è possibile scaricare in formato pdf gli articoli del DL. 179/2012 dedicati alle start up, così come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo scorso 11 gennaio 2013.
DL179/2012 – Articoli sulle aziende start up
La nuova normativa, in sostanza, permette che le quote di capitale delle start up innovative costituite in forma di srl possano essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali. Questi portali potranno essere gestiti dalle imprese di investimento e dalle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento, ma anche dai «soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi del capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento».
Più nel dettaglio, nella premessa posta all’inizio del testo del questionario, la Consob riassume che “il DL 179/2012 (c.d. Decreto Crescita bis) ha apportato tra l’altro alcune modifiche al dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, TUF) volte a consentire alle start up innovative di effettuare offerte di propri capitali di rischio attraverso portali on-line a ciò abilitati, a condizione che, tra l’altro, tali offerte abbiano un corrispettivo totale inferiore alla soglia dell’applicabilità della disciplina sul prospetto (attualmente tale soglia è 5 milioni di euro, ndr) e che il portale trasmetta gli ordini di sottoscrizione degli strumenti finanziari offerti esclusivamente a banche e imprese di investimento (si tratta quindi di una modalità riconducibile, anche se non completamente, al fenomeno dell’equity crowdfunding)”.
Detto questo, Consob ricorda anche che il TUF “rimette la definizione di alcuni aspetti tecnici della materia alla Consob che dovrà intervenire entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del menzionato decreto (e quindi entro il 17 marzo 2013, ndr). In particoalre, ai sensi dell’art. 30 del Decreto, l’Autorità di vigilanza dovrà definire le regole concernenti: a) la gestione dei portali per la raccolta di capitali delle start up innovative (di cui al nuovo art. 50-quinquies del TUF); b) le offerte attraverso i portali per la raccolta di capitali (di cui al nuovo art. 100-ter del TUF)”.
A questo fine, la Commissione guidata da Giuseppe Vegas ha anche fissato un incontro sulla materia con gli operatori del mercato, che si terrà il 1° febbraio. In seguito partirà la consultazione vera e propria, che dovrebbe arrivare alla conclusione in tempi molto brevi.
Stefania Peveraro












