
articolo pubblicato su BeBeez Magazine n. 16 del 23 dicembre 2023
parte dell’inchiesta di copertina Debt arranger, m&a in vista
di Giuliano Castagneto
A fine anno cesserà il cosiddetto temporary framework di garanzie pubbliche introdotto con l’emergenza Covid e prorogato nel 2022 a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino, fino appunto alla fine del 2023. Il regime straordinario si sostanziava nell’innalzamento a 5 milioni dell’importo massimo della copertura del Fondo di Garanzia pmi, utilizzabile da ciascuna impresa su un numero illimitato di prestiti, comunque entro l’80% dell’importo ricevuto. Con il ritorno al regime ordinario tale plafond tornerebbe a 2,5 milioni. Inoltre sarebbe ripristinata la limitazione di tale plafond agli investimenti in capitale fisso e altri impieghi strutturali, escludendo il capitale circolante. Inoltre, tornerebbe in vigore il “de minimis”, ossia il tetto agli aiuti di Stato concedibili senza notifica all’Unione Europea, introdotto dall’UE nel 2013, e stabilito in 200 mila euro.
Nella realtà per il ritorno al vecchio regime delle garanzie c’è ancora tempo un altro anno (si veda articolo di BeBeez). BeBeez Magazine ne ha parlato con Massimo Bitonci, sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy (e già sottosegretario al MEF nel governo Conte 1) , che sta portando avanti il suo progetto di riforma delle garanzie pubbliche. Ecco come dovrebbe delinearsi il nuovo quadro.
Domanda. Il livello delle garanzie de minimis verrà innalzato rispetto agli attuali 200 mila euro?
Risposta. Con il Regolamento 2831/2023 della Commissione UE del 13 dicembre scorso, il limite de minimis per singola impresa salirà dall’ 1 gennaio 2024 da 200 mila a 300 mila euro nell’arco di 3 anni.
D. Il nuovo plafond di 5 milioni di euro diventerà strutturale?
R. La normativa ordinaria del 2019 prevede l’importo massimo garantito per ciascuna impresa di 2,5 milioni di euro. Tale limite è stato innalzato, per effetto delle normative emergenziali Covid/Ucraina, ma solo temporaneamente, fino al 31 dicembre prossimo, a 5 milioni di euro. Con la riforma, che prevede un ambito di applicazione temporale limitato all’anno 2024, la normativa ordinaria adotta il nuovo importo massimo garantito di 5 milioni di euro. Anche se la mia riforma è temporalmente limitata al 2024 è lecito pensare che una volta acquisita l’autorizzazione da parte della DGCOMP della Commissione Europea tale importo si darà per acquisito anche negli anni successivi.
D. Con la cessazione dell’attuale regime di garanzie (Covid, guerra Russia-Ucraina) che copriva crediti per qualsiasi tipo di investimento, come si ripartiranno le garanzie tra de minimis e altri regimi? Non c’è il rischio che il previsto innalzamento del plafond a 5 milioni resti sulla carta dovendo le imprese rispettare il de minimis?
R. Come detto il limite de minimis salirà a 300 mila euro. Nell’ambito del fondo di garanzia rientrano nel de minimis le operazioni per liquidità mentre alle garanzie sui finanziamenti per investimenti si applica il regime di esenzione, che prevede limiti in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo, ndr) al variare della dimensione dell’impresa beneficiaria e, generalmente, le operazioni a fronte di programmi di investimento sono mediamente quelle di importo maggiore. Bisogna poi considerare che l’assorbimento del Fondo sul plafond de minimis varia in funzione di diversi fattori tra i quali la durata del finanziamento garantito: alle condizioni attuali una garanzia di 5 milioni per una media impresa assorbe 275 mila euro su un finanziamento di 6 anni. Ipotizzando una garanzia al 60% il finanziamento sarebbe di 8,33 milioni di euro. Quindi la risposta alla sua domanda è no.
D. Il nuovo Fondo di Garanzia sarà solo per pmi e non più per mid cap?
R. L’attuale normativa ordinaria già ammette le garanzie sulle mid cap nell’ambito dei portafogli di finanziamenti. Con la mia riforma si potranno garantire le mid cap anche sui singoli finanziamenti, seppur con coperture più contenute (30% sulla liquidità e 40% per gli investimenti) e nel limite del 15% delle disponibilità totali del Fondo. L’ammissibilità delle mid cap è stato comunque un forte segnale d’attenzione per tutte quelle realtà fuori dei parametri pmi, che tuttavia sul territorio sviluppano un indotto formato prevalentemente da pmi.
D. C’è l’idea di creare garanzie per specifici progetti stile SACE?
R. SACE agisce in autonomia e, gravitando nell’orbita del Ministero dell’economia, lo stesso MEF potrebbe assegnarle la gestione di interventi specifici.
D. Sarà possibile creare una garanzia a mercato, quindi senza aiuto pubblico, per le società che chiedono fondi a SIMEST e hanno bisogno di garanzia?
R. Durante i lavori per la riforma, la richiesta di prevedere garanzie a mercato per i soggetti che avessero eroso il plafond de minimis o avessero saturato il massimo garantito ci era pervenuta sia da ABI sia da alcune banche in particolare. Abbiamo deciso, per ora, di soprassedere dopo un confronto con i tecnici del MIMIT, per i quali l’eventuale autorizzazione da parte della DGCOMP, peraltro affatto scontata, avrebbe comportato un sistema tariffario praticamente insostenibile per la maggioranza delle imprese.
D. È prevista l’apertura di altre sezioni speciali del Fondo?
R. Ce lo auguriamo e lavoriamo per questo. Le sezioni speciali fanno affluire ulteriori risorse finanziarie per sostenere la garanzia pubblica del Fondo di garanzia prevedendo generalmente delle condizioni più favorevoli per le imprese rispetto alla normativa ordinaria. Tanto per farle un esempio della duttilità di tali istituti, nella legge di riforma appena approvata è espressamente prevista l’istituzione di una sezione speciale dedicata al terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti. Per finalità etiche e sociali, utilizzando il volano del fondo di garanzia per le imprese, siamo riusciti a creare un istituto con il quale, attraverso i fondi messi a disposizione dal Ministero del lavoro, prevedendo anche la possibilità per soggetti privati (fondazioni, associazioni, privati cittadini) di contribuire alla sezione, riusciremo a facilitare l’accesso al credito di soggetti non aventi natura imprenditoriale senza distrarre nemmeno un euro dalle risorse dedicate al sistema delle imprese.












