Articolo parte dell’inchiesta Crediti deteriorati. Raggiunti… i limiti, pubblicata su BeBeez Magazine n. 18 del 24 febbraio 2024
di Giuliano Castagneto
Giovedì prossimo 29 febbraio terminerà la Consultazione pubblica in corso presso il Ministero del Tesoro dello schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva UE 2167/2021 (cosiddetta Secondary Market Directive o SMD), relativa ai gestori e agli acquirenti di crediti deteriorati, e che prevede una sostanziale liberalizzazione della compravendita di crediti deteriorati, prevedendo che anche soggetti non strutturati possano investirvi, mentre disciplina in modo preciso la gestione degli stessi crediti, prevedendo una serie di obblighi operativi e amministrativi a carico dei servicer. Che però in Italia sono già ben regolati
Più nel dettaglio, si legge nel client alert di LCA, confezionato da Umberto Piattelli e Sofia Caruso, rispettivamente partner e associate, “la Secondary Market Directive mira, tra l’altro, a (i) liberalizzare la cessione di crediti deteriorati da parte degli enti creditizi ai cosiddetti acquirenti di crediti, eliminando gli ostacoli posti a livello nazionale, e a (ii) favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei singoli mercati nazionali”.
In sostanza, ricorda il client alert di Ortsinger Ortu, messo a punto dai partner Manfredi Leanza e Giovanni Nicchiniello e dall’associate Mattia Sogaro, lo schema di decreto stabilisce che “(i) l’acquirente possa essere una qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale acquista crediti in sofferenza” e che “(ii) l’acquisto oneroso di tali crediti non costituisce attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell’art. 106”. Inoltre, proprio “per favorire lo sviluppo del mercato secondario degli NPL, lo Schema di Decreto introdurrebbe in capo agli istituti finanziari cedenti alcuni obblighi di disclosure delle informazioni necessari per poter effettuare, in fase di due diligence, una adeguata valutazione dei crediti e delle probabilità di recupero del relativo valore”.
Tali obiettivi sono perseguiti incrementando al contempo i presìdi sul mercato dei crediti e le tutele a favore dei debitori ceduti. Sotto quest’ultimo profilo, sempre gli avvocati di Ortsinger Ortu, ricordano che “le principali novità consistono nella (a) istituzione di un nuovo intermediario vigilato definito gestore di crediti in sofferenza; (b) disciplina dei rapporti tra acquirente, gestore dei crediti, debitori ceduti e, se del caso, fornitori di servizi di gestione di crediti; (c) predisposizione di meccanismi di tutela dei debitori, anche in caso di cessione dei crediti a soggetti di paesi terzi (che dovrebbero nominare un rappresentate nell’Unione, responsabile del rispetto delle norme europee, e, in alcuni casi, servirsi di un gestore autorizzato per l’attività di gestione), attraverso obblighi informativi, l’imposizione di regole di condotta, il nuovo albo dei gestori di crediti in sofferenza, la possibilità di presentare reclami e nuovi presìdi in materia contrattuale e nei rapporti creditore-debitore”.
La Direttiva in realtà si sarebbe dovuta recepire già entro il 29 dicembre 2023. Tuttavia l’Italia non è la sola ritardataria. Anzi, finora solo 7 dei 27 Paesi dell’UE (tra cui Francia e Germania) lo hanno fatto. Per i soggetti che già svolgono attività di gestione dei crediti deteriorati in conformità al diritto nazionale, e che, ai sensi delle disposizioni di recepimento della direttiva, sarebbero tenuti a ottenere un’autorizzazione come “gestori di crediti”, è prevista la possibilità di poter continuare a svolgere la propria attività fino all’ottenimento dell’autorizzazione e comunque fino al 29 giugno 2024.
Il processo di recepimento è stato rallentato in Italia anche dalla possibilità, prevista dalla stessa Direttiva, di una serie di importanti deroghe, relative soprattutto all’applicabilità o meno di quanto previsto dalla norme comunitarie ad alcune asset class. Punto, quest’ultimo, che ha animato il dibattito in sede di consultazione.
“Nella bozza in discussione si limita il campo di applicabilità ai soli crediti in sofferenza”, spiega Tanja Svetina, partner del dipartimento Global Financial Markets di Clifford Chance ed esperta di finanza strutturata e mercati finanziari, che spiega: “I crediti deteriorati diversi dalle sofferenze, sostanzialmente i cosiddetti UTP, derivano da contratti non ancora risolti che richiedono una gestione più attiva del credito e del debitore, oltre a richiedere in molti casi l’erogazione di nuova finanza, ammessa in Italia solamente a soggetti a ciò autorizzati, come ad esempio banche e intermediari finanziari”.
Un’altra importante esclusione riguarda le cartolarizzazioni, che rappresentano oggi la stragrande maggioranza delle transazioni sugli NPL in Italia. Continua infatti Svetina: “Ritengo questa una scelta ragionevole, in linea con la direttiva, tenuto conto che la cartolarizzazione in Italia è di per se già un settore ampiamente regolamentato”. Svetina non prevede comunque conseguenze rilevanti per il mercato dei servicer; “Gli adempimenti previsti sono facilmente gestibili dai principali operatori che sono già attrezzati per fornire le informazioni richieste. Uno sviluppo possibile è l’ingresso in Italia di operatori esteri, che dovranno però uniformarsi alla regolamentazione italiana”.