Mancano poco più di due mesi al 29 giugno 2024, data della definitiva entrata in vigore, senza ulteriori rinvii, della Direttiva UE 2167/2021, meglio nota come NPL Secondary Market Directive, che prevede una sostanziale liberalizzazione della compravendita di crediti deteriorati, prevedendo che anche soggetti non strutturati possano investirvi, mentre disciplina in modo preciso la gestione degli stessi crediti, prevedendo una serie di obblighi operativi e amministrativi a carico dei servicer.
L’obiettivo è la creazione di un efficiente, integrato e competitivo mercato secondario europeo dei crediti deteriorati, tramite la rimozione degli ostacoli creati dalle diverse discipline tra i vari Paesi degli acquirenti di crediti e dei gestori di crediti. Ma uno di questi ostacoli, presente nella normativa italiana, e relativo alla disciplina delle cartolarizzazioni, a poche settimane dall’entrata in vigore della 2167/2021 rischia di impedire alle norme Ue di esprimere appieno il loro potenziale.
Come si legge nel client alert di LCA, redatto dall’equity partner Umberto Piattelli e dalla senior associate Sofia Caruso, “la Secondary Market Directive mira, tra l’altro, liberalizzare la cessione di crediti deteriorati da parte degli enti creditizi ai cosiddetti acquirenti di crediti, eliminando gli ostacoli posti a livello nazionale e favorire l’ingresso di nuovi player attraverso l’apertura dei singoli mercati nazionali”.
La nuova Direttiva introduce diverse novità rispetto all’ordinamento attuale, così sintetizzate dal client alert dello studio PedersoliGattai, a cura del partner Emanuela Campari Bernacchi:
a) la facoltà, per soggetti diversi dalle banche e dagli altri soggetti cui è riservato l’acquisto di crediti, di acquistare quelli in sofferenza originati da banche o da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti;
b) l’introduzione di una nuova figura: il gestore di crediti in sofferenza;
c) un diritto “rafforzato” all’informativa a beneficio del debitore, mediante obbligo di invio di una comunicazione di avvenuta cessione a ciascun debitore ceduto;
d) la segregazione patrimoniale delle somme pagate dai debitori al gestore di crediti in sofferenza;
e) operatività transfrontaliera.
Come sottolinea Campari nell’alert, la principale novità è la possibilità che crediti non performing originati da banche o altri soggetti abilitati a concedere prestiti siano acquistati, come recita lo Schema di Decreto, anche da persone fisiche, oltre che giuridiche, diverse da banche, che nel quadro della propria attività acquistano crediti in sofferenza.
Il definitivo recepimento della Direttiva NPL comporterà quindi un’importante deroga al principio di riserva di attività stabilito dal Decreto 53/2015, consentendo a qualsiasi soggetto, diverso da una banca, di essere cessionario di crediti (in pool o single name), a condizione che gli stessi originino da attività bancaria o di altri soggetti abilitati a concedere prestiti, e ovviamente che siano stati classificati a sofferenza come da disposizioni attuative della Banca d’Italia.
Quanto alla nuova figura del gestore di crediti in sofferenza, la Banca d’Italia ai fini del rilascio dell’autorizzazione a esercitare ha previsto i seguenti requisiti: forma giuridica di società di capitali (spa, srl, cooperativa), sede in Italia e presentazione, ai fini di valutazione, di un programma concernente attività iniziale, struttura organizzativa, governo societario, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, politiche e procedure che assicurino la tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami.
In realtà il provvedimento avrebbe dovuto entrare in vigore già sei mesi prima, il 29 dicembre 2023, ma dato l’alto numero di Paesi ritardatari, ben 20 ( tra cui l’Italia) su 27 Paesi, il parlamento di Bruxelles ha deciso di concedere una sorta di periodo transitorio di ulteriori sei mesi, in scadenza appunto il prossimo 29 giugno, trascorso il quale, i gestori dovranno avere ottenuto l’autorizzazione della Banca d’Italia prevista dal Decreto di recepimento della Direttiva, oppure cessare l’attività. Nel frattempo in Italia il ministero dell’Economia aveva aperto a gennaio una pubblica consultazione sullo schema di decreto legislativo, finalizzato al recepimento nel nostro ordinamento giuridico della Direttiva NPL, ma il decreto a oggi non è ancora stato pubblicato.
Ma proprio nel corso della consultazione sono stati messi a fuoco alcuni punti di possibile conflitto tra la nuova Direttiva europea (e relative norme interne di recepimento) e la legislazione italiana esistente. Se infatti gli operatori hanno accolto con favore la restrizione del campo di applicazione delle norme UE ai puri crediti in sofferenza, come definiti dalla Banca d’Italia, escludendo quindi UTP e Stage 2, che sono rapporti di finanziamento non ancora scaduti (ciò nel rispetto dei margini di flessibilità previsti dalla Direttiva per le singole giurisdizioni statali), i dubbi sono sorti riguardo all’accesso alla cartolarizzazioni, soprattutto quelle a tranche singola, da perte dei gestori di crediti come definiti dalla Secondary Market Directive, La normative europea infatti esclude dal campo di applicazione, salvaguardando quindi lo status quo, le securitization gestite dalle società veicolo conformi al Regolamento UE 2017/2402, cosiddette cartolarizzazioni europee.
Il problema che è in Italia gran parte di queste operazioni sono disciplinate dalla legge 130 del 1999,la quale, come sottolinea Norman Pepe, partner dello studio legale ILS, in un recente articolo su BeBanker, “preclude alla società per la cartolarizzazione la facoltà di affidare tali attività a un gestore di crediti autorizzato ai sensi della Direttiva. Ciò potrebbe costituire un ostacolo creato dalla normativa nazionale alla possibilità per gestori di crediti dell’UE (e, forse, anche per quelli nazionali) di beneficiare dei vantaggi del mercato unico di nuova creazione. In altre parole, questa limitazione potrebbe costituire, per i gestori di crediti, una barriera all’ingresso a un segmento rilevante del mercato secondario dei crediti deteriorati”.
“Senz’altro, per comprendere appieno l’impatto della nuova disciplina sul mercato domestico, sarà necessario attendere non solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto di recepimento della Direttiva, ma anche l’emanazione dei futuri provvedimenti attuativi di Banca d’Italia, specie quelli per la valutazione delle condizioni necessarie all’ottenimento dell’Autorizzazione” conclude Stefano Padovani, partner di Advant-NTCM.