Il nostro legislatore ha introdotto numerose norme volte a favorire il coinvolgimento dei soggetti privati, siano essi persone fisiche, imprese o enti non commerciali, nel finanziamento delle attività di conservazione e promozione del patrimonio culturale italiano e dello spettacolo.
Tra le norme introdotte negli anni, una di quelle che ha avuto maggior successo è stata sicuramente il cosiddetto Art Bonus, introdotto per la prima volta dall’art. 1 del DL 83/2014. La Relazione illustrativa al decreto chiarisce che la norma ha lo scopo dichiarato di favorire e potenziare il sostegno del mecenatismo e delle liberalità al fondamentale compito della Repubblica di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.
In dettaglio, l’Art Bonus consiste in un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate in denaro nei limiti, per i soggetti titolari di reddito di impresa (le società) e gli enti non commerciali che esercitano un’attività commerciale (come talune fondazioni), del 5 per mille dei ricavi annui.
L’Art Bonus si distingue rispetto alle sponsorizzazioni in quanto il primo è caratterizzato dallo spirito di liberalità dell’erogazione in denaro e dall’assenza di controprestazioni o altri riconoscimenti di natura economica. Al contrario, la sponsorizzazione prevede che vi sia una controprestazione da parte del soggetto che riceve la donazione, che può sostanziarsi ad esempio nella promozione dell’immagine, del marchio o dei prodotti del donatore durante l’evento sponsorizzato.
L’Art Bonus è alternativo alla ordinaria deduzione dal reddito imponibile previste per le erogazioni liberali di cui all’art. 100 del TUIR, comma 2, lett. f) e g). Si tratta di erogazioni in denaro o in natura nei confronti di soggetti pubblici o privati che perseguono finalità in taluni casi simili a quelle che l’Art Bonus intende favorire. Data la misura dell’Art Bonus, quest’ultimo risulterebbe in ogni caso più vantaggioso delle ordinarie deduzioni.
Quali erogazioni possono beneficiare dell’Art Bonus
Le erogazioni devono essere finalizzate a:
- La manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici (di cui all’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio), anche destinate ai concessionari o affidatari dei beni oggetto di manutenzione, protezione e restauro;
- Il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i.e., come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
- Il sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizioni, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti;
- La realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
- Il sostegno al Ministero della Cultura per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso, localizzati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, a Venezia o a Matera.
In linea di principio, dunque, non beneficiano del credito di imposta le erogazioni liberali effettuate a favore di beni culturali appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (salvo quanto indicato al punto e) relativamente ai Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016, a Venezia e a Matera).
Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire (si veda ad esempio Ris. 136/E del 2017, Risposte n. 464 del 2020 e n. 164 del 2021) che il requisito della appartenenza pubblica degli istituti e luoghi della cultura di cui al punto b) sopra si considera soddisfatta non solo in caso di appartenenza allo Stato, alle Regioni o ad altri enti territoriali, ma anche quando gli istituti e i luoghi della cultura appartengono a enti con personalità giuridica di diritto privato (come le fondazioni) che abbiano in realtà una natura sostanzialmente pubblicistica. Ad esempio quando il soggetto destinatario delle erogazioni è costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantiene una maggioranza pubblica dei soci e dei partecipanti, o è finanziato esclusivamente con risorse pubbliche, o ancora se gestisce un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto stesso, se è sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività ad alcune regole della Pubblica amministrazione, come gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici o da ultimo se è sottoposto al contratto analogo di una Pubblica amministrazione.
Come beneficiare del credito
Al fine di beneficiare dell’Art Bonus, le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente in denaro mediante strumenti di pagamento tracciabili (e.g. bonifici, carte di credito, assegni, etc). Il credito di imposta può essere utilizzato compensazione delle imposte dovute mediante il modello F24, e non concorre al limite di Euro 2 milioni per le compensazioni orizzontali di imposte, né al limite di Euro 250.000 annuo previsto per i crediti di imposta.
Il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, a partire dal primo giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’erogazione. La quota eventualmente non utilizzata in un anno può essere riportata in avanti negli anni successivi senza limiti temporali. Non occorre alcuna comunicazione preventiva o autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma il credito dovrà essere indicato in dichiarazione nell’apposito quadro RU. A discrezione del benefattore, è possibile comunicare l’ammontare dell’erogazione al Ministero della Cultura ai fini della pubblicazione nell’elenco dei mecenati sul sito dedicato all’Art Bonus (Art Bonus – Home).
di Carlotta Benigni, partner DLA Piper