E’ stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ) varato dal Governo lo scorso dicembre e che riforma la legge fallimentare sulla base della proposta della Commissione Rordorf. Come noto, la riforma ha tra le principali finalità quella di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese.
A questo fine il codice ha introdotto sistemi di allerta in grado di cogliere i segnali anticipatori della crisi al fine di affidare tempestivamente l’impresa alle cure di esperti. In particolare, la normativa prevede che vengano monitorati appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso. Sulla capacità di questi indici di anticipare una crisi, si vedano qui i risultati di un’analisi condotta da Leanus su 220 mila aziende non finanziarie (iscriviti qui al webinar gratuito di questa mattina ore 9.15 di BeBeez-Leanus).
La maggior parte delle norme entrerà in vigore a partire dal 15 agosto 2020, ma ci sono alcuni articoli che invece entreranno in vigore il prossimo 16 marzo, cioé a un mese dalla pubblicazione. Si tratta di degli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388.
Tra gli articoli che entrano in vigore dal prossimo marzo, ci sono quello che stabilisce la competenza dei tribunali che sono sede delle sezioni specializzate in materia di imprese per procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione (art. 27 comma 1); c’è quello chemodifica la disciplina dell’amministrazione straordinaria (art. 350); quelli che istituiscono il nuovo albo dei soggetti che, su incarico del tribunale, svolgeranno le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore (artt. da 356 a 358); quello che riguarda l’area web per la notifica degli atti (art. 359).