Sono operativi i crediti di imposta per e-commerce e reti d’impresa nel settore agricolo e agroalimentare. Lo ricorda GFinance nella sua newsletter settimanale InfoBandi.
Sono stati pubblicati infatti lo scorso 27 febbraio sulla Gazzetta Ufficiale i decreti interministeriali relativi al credito d’imposta per l’e-commerce di prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura e per le nuove reti d’impresa di produzione alimentare (si veda qui il comunicato stampa del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali).
Più nel dettaglio, nell’ambito del cossiddetto Piano Campo Libero, infatti, è stato pubblicato il decreto che definisce le modalità di fruizione del credito di imposta riservato alle imprese agricole ed agroalimentari che investono nell’e-commerce. L’obiettivo è incentivare la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Sono ad esempio ammissibili all’agevolazione le spese sostenute per dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione, sviluppo database e sistemi di sicurezza.
L’intervento prevede la concessione di un credito di imposta fino al 40% degli investimenti, per un massimo di 50mila euro. Per richiedere il beneficio le imprese devono presentare domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal 20 febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, diventa operativo anche il credito di imposta a favore delle reti di impresa nel settore agricolo e agroalimentare. La misura finanzia la realizzazione di nuovi investimenti, compresi in un programma comune di rete, per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera. E’ prevista la concessione di un credito d’imposta al 40% delle spese ammissibili fino a 400 mila euro.La presentazione delle domande è fissata dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti.