L’European Banking Authority (EBA) ha pubblicato ieri la sua bozza finale di Regulatory Technical Standards (RTS) che specifica i requisiti per cedenti, sponsor e prestatori originari relativi alla conservazione del rischio (risk retention) nelle operazioni di cartolarizzazione, come stabilito nell’aprile 2021 dal Regolamento (UE) 2021/557 che modifica il Regolamento (UE) 2017/2402 (Regolamento Cartolarizzazioni) che, come previsto dal Capital Markets Recovery Package (CMRP), ha definito un quadro generale per la cartolarizzazione e instaurato un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (si veda qui il comunicato stampa e qui altro articolo di BeBeez).
Perché tutto diventi vincolante, è necessario ora che venga emanato il Regolamento delegato della Commissione Ue, che porterà quindi in vigore iTechinical standards nella loro forma finale.
Ricordiamo che, secondo la Commissione europea, la capacità delle banche di continuare a erogare prestiti alle imprese rappresenta uno dei fattori chiave per la ripresa economica e, visto che le cartolarizzazioni possono contribuire a raggiungere tale obiettivo, poiché liberano capitali bancari per l’erogazione di ulteriori prestiti e consentono a una gamma più ampia di investitori di finanziare la ripresa economica, la Commissione ha proposto di modificare il quadro normativo sulle cartolarizzazioni, per tener conto delle cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio e rimuovere gli ostacoli normativi alla cartolarizzazione delle esposizioni deteriorate.
Su quest’ultimo fronte, le nuove norme contenute nel Regolamento Ue si applicano alle cartolarizzazioni tradizionali ammissibili, che sono quelle “in cui lo sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile è pari ad almeno il 50% dell’importo in essere delle esposizioni sottostanti nel momento in cui sono state trasferite alla società veicolo per la cartolarizzazione”. In questi casi, le nuove norme relative ai fattori di ponderazione nel calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche sono meno severe di quelle in precedenza in vigore. In sostanza si prevede per i titoli senior delle cartolarizzazioni un fattore di ponderazione del 100% che potrà essere ulteriormente ridotto in alcuni casi. Non viene, invece, modificato il trattamento prudenziale dei titoli di classe mezzanine e junior.
Nella sua nota, l’EBA spiega che i suoi “RTS mirano a fornire chiarezza sui requisiti di mantenimento del rischio garantendo un migliore allineamento degli interessi e riducendo il rischio di azzardo morale, contribuendo così ulteriormente allo sviluppo di un mercato delle cartolarizzazioni solido, sicuro e solido nell’UE”. Inoltre, continua l’EBA, “il requisito minimo di retention del 5% dell’interesse economico netto materiale nella cartolarizzazione è essenziale per garantire che le parti sell-side mantengano la cosiddetta ‘skin in the game’, affrontando la questione fondamentale del possibile disallineamento di interessi tra originator, sponsor e original finanziatori e investitori”.
In particolare, sottolinea ancora la nota dell’EBA, “le modifiche introdotte dal CMRP si focalizzano sulle modalità di risk retention nelle cartolarizzazioni di crediti deteriorati (NPE) e sull’impatto delle commissioni pagabili ai soggetti che mantengono in portafoglio il rischio. Queste modifiche hanno l’obiettivo di facilitare le cartolarizzazioni di crediti deteriorati e sono parte di un lavoro più ampio da parte dell’EBA che punta a supportare lo sviluppo di un mercato secondario degli NPE”. Non solo. I nuovi RTS dell’EBA fanno ulteriore chiarezza sull’applicazione dell’obbligo di risk retention nel caso di ricartolarizzazioni.
In particolare l’EBA ha preso in considerazione molte delle osservazioni arrivate dagli addetti ai lavori in occasione del periodo di consultazione. Per esempio era stato chiesto che potesse essere il servicer a soddisfare la condizione di risk retention (servicer as risk retainer) al posto dell’originator o dello sponsor della cartolarizzazione. Il ragionamento alla base di questa modifica era che lo special servicer, in genere ha un interesse superiore alla rinegoziazione delle attività e al recupero di valore rispetto al cedente, per cui i suoi interessi sono maggiormente allineati a quelli degli investitori. E l’EBA su questo fronte ha effettivamente accolto la richiesta del mercato.
A questo proposito, segnaliamo che lo studio legale iLS (London) tra le sue risposte al documento per consultazione, sottolineava proprio che “nelle cartolarizzazioni italiane di NPE è consuetudine che il servicing sia attuato attraverso una struttura cosiddetta “double-decker”. In questo tipo di struttura, un soggetto regolamentato svolgerà il ruolo di cosiddetto master servicer, che non solo è il soggetto incaricato dell’attività di recupero delle esposizioni cartolarizzate, ma ha anche il compito di garantire la conformità dell’operazione con la legge e il prospetto e di espletare alcuni obblighi di segnalazione alla Banca d’Italia. A sua volta, il master servicer delegherà poi la gestione attiva quotidiana delle esposizioni a uno o più special servicer (generalmente società di recupero crediti non regolamentate). Quanto sopra si riflette anche nella struttura dei corrispettivi: i master servicer hanno generalmente diritto a una tariffa annuale fissa, mentre i corrispettivi dei servicer speciali dipendono principalmente dalla loro performance di recupero. Considerato che, alla luce di quanto sopra, in questo tipo di struttura la ‘skin in the game’ (necessaria per l’allineamento degli interessi) è da ricercarsi negli special servicer piuttosto che nei master servicer, ci si attende (secondo la definizione di servicer, di cui al Regolamento sulle Cartolarizzazioni) che siano i primi a essere più idonei ad agire come retainer. In questo caso, tuttavia, si ritiene opportuno attribuire al ruolo un requisito aggiuntivo, ovvero che, in base all’accordo di delega, lo special servicer sia sufficientemente indipendente dal master servicer nel determinare le modalità di svolgimento delle attività quotidiane attività di gestione”.