Domani entreranno in vigore in Italia le disposizioni del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013, che contiene le misure attuative della Direttiva Alternative Investment Fund Managers (AIFMD) sui gestori di fondi alternativi, in tema di deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza, e quelle dei due regolamenti europei sui fondi europei di venture capital (n. 345/2013) e dei fondi europei per l’imprenditoria sociale (n. 346/2013), E questo accadrà anche se ancora in Italia non è stata pienamente recepita la direttiva, visto che il ministero dell’Economia e delle Finance ha modificato con un decreto il Testo Unico della Finanza, ma non ha ancora licenziato il decreto che ne contiene le misure attuative. Il tema è stato discusso la scorsa settimanai in sede di Consiglio direttivo di Aifi, l’associazione che rappresenta i fondi di private equity, venture capital e private debt presieduta da Innocenzo Cipolletta.
Mentre infatti per l’applicazione della direttiva Ue in Italia è necessaria una legge che la recepisca, i regolamenti europei sono immediatamente efficaci nei Paesi membri, una volta entrati in vigore. Quello sui fondi di venture capital recepisce le proposte della Commissione Ue in tema di passaporto europeo per i venture con l’obiettivo di stabilire regole standard per i fondi, che potranno così avvantaggiarsi rispetto ai concorrenti nella raccolta dei capitali in tutto il territorio della Ue. Allo stesso modo il Regolamento sui fondi per l’imprenditoria sociale stabilisce norme uniformi applicabili a veicoli di questa categoria che desiderino raccogliere risorse in tutta l’Unione, e impone obblighi corrispondenti ai loro gestori in tutti gli Stati membri.
Il 26 luglio 2013 Consob e Banca d’Italia in una comunicazione congiunta (scarica qui la Comunicazione Consob-Bancad’Italia) avevano annunciato le norme transitorie che fissano il 22 luglio 2014 come data entro la quale i gestori di fondi alternativi dovranno adeguarsi alle nuove norme. In particolare, nella Comunicazione, si legge che “considerata l’efficacia diretta, nell’ordinamento nazionale, del Regolamento UE (n. 231/2013, ndr) nonché di quelle disposizioni della direttiva che devono ritenersi, per costante giurisprudenza, selfexecuting in virtù del loro contenuto positivo, chiaro, preciso e dettagliato (tra cui quelle concernenti la disciplina transitoria e l’operatività transfrontaliera dei gestori), la Banca d’Italia e la Consob, in qualità di autorità competenti, forniscono, secondo un’impostazione condivisa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, alcuni chiarimenti e indicazioni tesi a chiarire le regole applicabili dal 22 luglio 2013 e sino all’entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della AIFMD”. E ancora: “Entro il 22 luglio 2014 i GEFIA UE(gestori finanziari alternativi, ndr) (…) adottano tutte le misure necessarie per rispettare le disposizioni di recepimento della AIFMD ed effettuano, per il tramite della competente autorità dello Stato d’origine, la notifica prescritta dall’art. 32 della AIFMD, una volta ottenuta l’autorizzazione ai sensi della medesima direttiva. In mancanza, la commercializzazione è sospesa”.
Come noto, la direttiva introduce il passaporto europeo per i gestori che faciliterà la raccolta internazionale dei fondi attraverso un quadro regolamentare armonizzato. Il problema, però, è per quella data, il nostro Paese non avrà ancora le norme nazionali perchè, sebbene lo scorso 25 marzo 2014 sia stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 44 che modifica il Testo Unico della Finanza (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) per adeguarlo alla direttiva, la modifica è consistita soltanto nella trasposizione delle disposizioni di applicazione generale contenute nella direttiva AIFM, demandando, ove possibile, alla regolamentazione secondaria della Banca d’Italia e della Consob la disciplina di dettaglio degli aspetti tecnici delle materie oggetto di vigilanza da parte delle Autorità.
La disciplina relativa alla definizione della struttura dei fondi comuni di investimento contenuta nel vecchio art. 37 del Testo unico è stata quindi oggetto di modifiche ed è stata trasposta nel nuovo art. 39 del Testo unico. Al riguardo, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha avviato una consultazione pubblica (per i commenti di Aifi, si veda altro articolo di BeBeez) sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 39, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli organismi di investimento collettivo del risparmio italiani, all’esito della quale (si veda la pagina dedicata alla consultazione sul sito del ministero) sarà definita la cornice all’interno della quale si inscriveranno i regolamenti di competenza della Banca d’Italia e della Consob (si veda la pagina dedicata alla consultazione sul sito di Banca d’Italia).