Via libera formale all‘equity crowdfunding anche per gli operatori di private equity e venture capital, che potranno raccogliere capitali sia nella forma di fondi (oicr) sia nella forma di società di capitali, a patto che investano prevalentemente in startup innovative o in pmi innovative e che restino entro il limite massimo di raccolta fissato da Consob per le operazioni senza prospetto.
Tra le pieghe dell’investment Compact (si veda altro articolo di BeBeez) c’è infatti una frase che modifica in questo senso il Testo Unico della Finanza. Come noto, infatti, l’art. 30 del Decreto n, 179 del 18 ottobre 2012 (cosiddetto Decreto Crescita) aveva introdotto la possibilità per le start up innovative di raccogliere capitali tramite portali web e aveva modificato in tal senso il TUF, inserendo l’art. 100-ter.
Ora il Decreto n.3 del 24 gennaio 2015 all’art. 4 comma 10 lett. c) modifica l’art. 100-ter, precisando che dopo le parole “start-up innovative”, vanno aggiunte le parole: “dalle pmi innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in pmi innovative”. Così il testo definitivo risulta essere il seguente (clicca qui per l’intero testo del TUF aggiornato):
Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali)
1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative, dalle pmi innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in pmi innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera c)
2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l’offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all’offerta.
Precorrendo i tempi, la romana Equinvest srl una decina di giorni fa ha ottenuto l’iscrizione nel registro ordinario di Consob dei gestori di portali di equity crowdfunding per il suo portale Equivest, nato proprio per raccogliere tra il pubblico i capitali necessari a investire in operazioni di venture capital (si veda altro articolo di BeBeez).