E’ necessario che “per le imprese bancarie e assicurative venga superata l’interpretazione che considera gli investimenti in società fintech e insurtech solo come operazioni di carattere finanziario, con impatti quindi sul capitale di rischio, passando a una logica che valuti questi investimenti come strumentali al miglioramento dei servizi dell’operatività della banca e quindi parzialmente deducibili dal conto economico, ovvero che che siano ponderati a zero come assorbimento di capitale”. Lo hanno detto lo scorso 30 marzo in audizione informale alla Commissione Attività Produttive della Camera, Maurizio Bernardo, Fabrizio Barini e Sebastiano Barbanti, rispettivamente presidente, segretario generale e membro del Consiglio direttivo di Assofintech.
Mentre Riccardo Palmisano, Pierluigi Paracchi, rispettivamente presidente e membro del nostro Consiglio Direttivo di Assobiotec, e fondatore e ceo di Genenta Science, a sua volta in audizione il 30 marzo, in Commissione Attività Produttive, ha sottolineato l’importanza di una previsione normativa che esoneri dalla tassazione ordinaria sulle rendite finanziarie (oggi al 26%) il capital gain ottenuto dagli investimenti in startup innovative. In questo senso, ha continuato il rappresentante di Assobiotec, “la proposta che ritroviamo all’art. 7 del progetto di legge startup e pmi innovative (AC1239) ci sembra particolarmente pertinente al raggiungimento di questo obiettivo”.
La Commissione attività produttive della Camera è tornata infatti a occuparsi di startup e pmi innovative. Sono infatti all’esame della Commissione le proposte di legge C. 1239 Mor e C. 2739 Centemero, entrambe in tema di promozione delle startup e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all’occupazione e misure di semplificazione. E lo scorso 30 marzo si sono tenute in videoconferenza appunto le audizioni informali alla Commissione Attività produttive della Camera (X) di Assofintech e di Assobiotec-Federchimica (si veda qui il video), associazioni rappresentative entrambe di settori all’interno dei quali le startup e le pmi innovative sono un numero importante.
Ricordiamo che la Proposta di legge Mor (qui il testo integrale del Pdl Mor e qui il dossier a disposizione dei parlamentari) era stata presentata dall’On. Mattia Mor (Italia Viva) come primo firmatario parecchio tempo fa, nell’ottobre 2018 e assegnata alla Commissione Attività Produttive della Camera in sede referente il 1° aprile 2019. Dopodiché l’esame della Commissione è iniziato il 20 febbraio 2020, ma poi, dopo un successivo appuntamento il 26 febbraio, l’iter si era interrotto ed è ripreso appunto solo lo scorso 30 marzo il suo esame ed stato abbinato a quello della Proposta di legge Centemero (qui il testo integrale della Pdl), perché i due progetti hanno molti punti di contatto. Il Pdl Centemero è stato presentato dall’On. Giulio Centemero (Lega) come primo firmatario il 23 ottobre 2020 e assegnato alla Commissione Attività Produttive della Camera in sede referente il 6 novembre 2020. Dopodiché l’esame in Commissione è iniziato appunto il 30 marzo 2021.
L’On. Mor, relatore alla seduta del 30 marzo, ha così riassunto il contenuto della proposta di legge Centemero rispetto alla Proposta Mor. Il testo si compone di 15 articoli:
“L’articolo 1 individua le finalità, l’ambito applicativo e le definizioni mentre l’articolo 2 estende anche a chi esercita attività di ricerca la possibilità di conversione diretta del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro autonomo, al fine di attrarre maggiormente gli investimenti di soggetti che vogliano scommettere sulle potenzialità del nostro Paese.
L’articolo 3 prevede, in maniera analoga a quanto fatto nella proposta di legge C. 1239, l’obbligo per le aziende di concedere un periodo di congedo ai propri lavoratori che costituiscono una start-up innovativa o una pmi innovativa ovvero che risultano impegnati in attività manageriali presso le medesime imprese.
L’articolo 4, anch’esso in maniera analoga alla proposta di legge C. 1239, reca disposizioni circa la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato di nuovi dipendenti di età inferiore a 45 anni da parte di start-up e PMI innovative, fondi di venture capital e fondi promossi da network di business angel (associazioni di investitori informali che investono nella fase di avviamento delle start-up) o da incubatori certificati italiani.
L’articolo 5 introduce, come anche previsto nella proposta di legge C. 1239, l’obbligo per fondi pensione, fondi assicurativi, casse previdenziali e istituzionali di investire almeno lo 0,5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente in fondi di venture capital, in fondi promossi da network di business angel o da incubatori certificati italiani o in società di investimento. Si prevede che possano dedurre fiscalmente il 30 per cento del proprio investimento. Inoltre, il comma 3 stabilisce l’esenzione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative.
L’articolo 6 apporta alcune delle modifiche all’articolo 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che reca disposizioni in materia di remunerazione con strumenti finanziari di start-up innovativa e incubatori certificati. In particolare, al comma 1 dell’articolo 27, viene circoscritto ad un periodo temporale di due anni il divieto di riacquisto degli strumenti finanziari; al comma 4 del medesimo articolo si stabilisce che sia irrilevante ai fini fiscali e contributivi l’agevolazione ivi prevista per le assegnazioni di strumenti finanziari ai prestatori d’opera e ai professionisti. Infine, viene inserito un nuovo comma (il comma 5-bis) che prevede l’estensione della norma agevolativa di cui al comma 4 anche agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o dalle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative, come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettere e) e f), del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2016.
L’articolo 7 prevede misure volte a defiscalizzare i capital gain per investimenti in start-up (comma 1) e a detassare le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche mediante disinvestimento, qualora le somme incassate siano reinvestite in una start-up innovativa entro un arco temporale di quattro anni (comma 2).
L’articolo 8 prevede un credito d’imposta per acquisizioni di start-up o PMI innovative pari al 50 per cento del valore dell’acquisizione, per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
L’articolo 9 ricalcando quanto previsto nella proposta di legge C. 1239, stabilisce incentivi fiscali per investimenti in start-up e PMI innovative e per il loro sviluppo: gli investitori possono dedurre il 70 per cento del proprio investimento fino ad un massimo di 3 milioni di euro per le persone fisiche e di 6 milioni di euro per le società; le agevolazioni spettanti per investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio sono fruibili quando tali organismi investano almeno il 30 per cento del proprio portafoglio in start-up innovative (comma 1). Inoltre il comma 2 prevede l‘esenzione dalla tassazione per le plusvalenze derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di start-up innovative o PMI innovative, mentre il comma 3 stabilisce la deducibilità fiscale del 50 per cento delle minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative, possedute ininterrottamente per un anno. Il comma 4 prevede la deducibilità fiscale del 70 per cento dell’investimento effettuato per l’acquisizione di start-up innovative o PMI innovative entro quattro anni dalla compravendita mentre il comma 5 prevede la deducibilità fiscale al 90 per cento dell’investimento effettuato per l’acquisizione di start-up innovative o PMI innovative sottoposte a procedura fallimentare, entro quattro anni dalla compravendita, a condizione che resti tutelato e continui il rapporto di lavoro dei loro dipendenti; al comma 6 è previsto che le imprese che investono in fondi di venture capital ovvero costituiscono un fondo di corporate venture capital possano dedurre il 70 per cento del valore dell’investimento nel periodo d’imposta in corso alla data di costituzione del fondo e nei tre periodi d’imposta successivi. Infine, il comma 7 stabilisce che le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, che recano incentivi all’investimento in start-up innovative, siano incrementate dal 30 al 40 per cento ovvero, nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale, dal 30 al 50 per cento.
L’articolo 10 prevede l’estensione delle agevolazioni fiscali previste per le PMI anche agli incubatori certificati di start-up innovative con sede nel territorio nazionale, mentre l’articolo 11 prevede che il Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
L’articolo 12 dispone l’esenzione dagli obblighi di vigilanza per alcuni operatori che investono nella filiera delle start-up intervenendo sull’articolo 32-quater, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, estendendo la non applicazione delle disposizioni del Titolo III del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998 che reca norme sulla gestione collettiva del risparmio.
L‘articolo 13 prevede l’inserimento di un comma aggiuntivo all’articolo 25 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di chiarire le diverse tipologie di incubatori certificati che possono effettuare l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
L’articolo 14 reca disposizioni di semplificazioni urbanistiche per l’apertura e la gestione delle sedi degli incubatori certificati, con particolare attenzione alle aree metropolitane, dove i costi di conduzione degli immobili possono essere particolarmente onerosi anche facilitando le possibilità di recupero di edifici e siti di varia natura, spesso inutilizzati: si dispone che agli incubatori certificati sia consentito di installarsi e svolgere tutte le proprie attività prescindendo dalla destinazione urbanistica dei locali.
Infine, l’articolo 15 prevede l’innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice, introdotte dall’articolo 27 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come veicoli societari di investimento, al fine di ampliare concretamente il numero di investitori in PMI e start-up italiane”.
Tra le altre richieste di Assobiotec-Federchimica, c’è quella di una maggiorazione del credito d’imposta per investimenti di ricerca e sviluppo per le imprese innovative, innalzando tanto le aliquote quanto l’importo massimo di fruizione del credito. Ma c’è soprattutto c’è la richiesta di rendere monetizzabile il credito d’imposta in questione, prevedendo il rimborso diretto del medesimo da parte dell’Agenzia delle Entrate. E questo perché a oggi il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente mediante compensazione di debiti tributari o contributi, ma questa compensazione è impossibile per le imprese come le startup e le pmi innovative che, producendo bassi volumi di fatturato, hanno corrispondentemente un esiguo debito tributario da poter portare in compensazione con il credito d’imposta R&S&I.
Infine Assobiotec propone di integrare l’attuale offerta governativa di “fondi attivi, quali ad esempio CDP Venture Capital, Fondazione Enea Tech e Invitalia” con la “costituzione di un fondo nazionale di investimento passivo (c.d. Fondo Match) in grado di rafforzare il capitale a disposizione delle imprese innovative (startup e pmi Innovative) con modalità snella e di accrescere la propensione all’investimento in esse da parte del capitale privato funzionando come strumento di derisking. Il meccanismo ipotizzato si strutturerebbe nei termini che seguono: 1) creazione presso le strutture finanziarie che afferiscono al MEF e al MISE (Cassa Depositi e Prestiti, Medio Credito Centrale, Invitalia) di un elenco di soggetti finanziari accreditati (fra sgr, banche, business angels, operatori di venture capital e private equity, holding di investimento, etc.); 2) accesso al Fondo Match a richiesta dei soggetti finanziati, fino a concorrenza del finanziamento ricevuto e con un massimo di 2 milioni di euro in modalità cc.dd. pari passu, a condizione che il soggetto finanziatore rientri nell’elenco di cui più sopra senza ulteriori passaggi burocratici”.
Tra le altre richieste di Assofintech alla Commissione Attività Produttive lo scorso 30 marzo, c’è anche quella di un trattamento fiscale di favore per il settore, data la significatività dell’ecosistema fintech particolare nell’ambito dell’economia dell’innovazione su scala mondiale e ha un impatto sull’intero sistema economico. In particolare, per gli investimenti relativi a starup fintech o in veicoli di investimento che investono principalmente in iniziative fintech sarebbe giustificato un aumento del 10% nelle percentuali di agevolazione fiscale riportate negli art. 2 e 3 nella pdl Mor e nell’art 9 della pdl Centemero. Un premio simile era già stato previsto inizialmente per le startup a vocazione sociale o a impatto energetico dal Decreto Crescita (Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179), quello che per primo ha introdotto la normativa sulle startup innovative e che è poi stato modificato varie volte negli anni successivi (si veda qui il commento di allora dell’Agenzia delle Entrate).
Assofintech ha aggiunto poi che supporta l’idea della proposta Mor (art. 7) di istituire un Fondo per lo sviluppo delle startup innovative, che però potrebbe erogare anche: a)una linea di finanziamento a fondo perduto per ripagare (sino a 25mila euro), previa due diligence fatta dal fondo, gli investimenti delle startup per la prima parte delle sperimentazioni innovative che vadano dalla due diligence dei need di innovazione sino alla progettazione del POC (Proof of Concept); e b) una linea di garanzia, che vada a contro-garantire i finanziamenti concessi dal Fondo di Garanzia alle startup e pmi innovative fintech (80-90%), una sorta di “Confidi pubblico per il fintech”. In questo modo l’intermediario erogante il finanziamento sarebbe garantito al 100%.