Le svalutazioni sui piccoli crediti operate in passato porteranno grandi vantaggi ai creditori che negli anni scorsi non hanno potuto dedurle fiscalmente, ma i tempi per potersi avvantaggiare delle nuove norme fiscali sono molto stretti: la scadenza è il 30 settembre.
La novità è contenuta nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E dello scorso giugno (scarica qui la circolare, si veda alle pagg. 28 e 29), che va oltre i contenuti della circolare precedente n. 26/E dell’agosto 2013 (scarica qui la circolare), emessa per interpretare le novità fiscali introdotte da poco più di un anno nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Sebbene si parli di piccoli crediti, la norma assume particolare rilievo per tutte le aziende che, per la tipologia di attività esercitata, possiedono un monte crediti particolarmente frammentato e caratterizzato da singole posizioni di modesto ammontare, come ad esempio le società di telecomunicazioni o le utility.
Le novità sono di tale portata che il colosso della consulenza PwC ha appena pubblicato un report sul tema da distribuire alle aziende clienti, per spiegare loro come trarne vantaggio (scarica qui Il report di PwC sulla nuova disciplina dei minicrediti).
Più nel dettaglio, spiega Simone Marchiò, executive director di PwC Tax&Legal services, “è stato modificato il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, relativo alle prove che devono essere portate al Fisco per la deduzione delle perdite su crediti. La nuova norma, infatti, ha introdotto una presunzione di deducibilità per i cosiddetti mini crediti, cioé per i crediti non superiori a 2.500 o 5.000 euro in funzione alle dimensioni dell’impresa creditrice (con fatturato, rispettivamente, sino a 100 milioni o superiore ai 100 milioni)”.
Prima di questa norma spiega ancora Marchiò, “per dedurre le perdite su crediti, di qualunque entità fosse il credito, era necessario dimostrare che il debitore fosse soggetto di una procedura concorsuale oppure che si era fatto qualunque sforzo legale possibile per recuperare il credito. Inoltre, le svalutazioni annue erano deducibili in una misura massima pari allo 0,5% dell’importo complessivo dei crediti sino a un massimo del 5% del totale degli stessi. Grazie alla nuova norma, invece, è stato stabilito a priori che i cosiddetti elementi certi e precisi, necessari per la deducibilità delle perdite, sussistono in ogni caso quando il credito sia appunto un mini credito e alla sola condizione che sia decorso un periodo di almeno 6 mesi dalla scadenza del pagamento”.
L’Agenzia delle Entrate a sua volta ha chiarito che, nel caso di soggetti che operano svalutazioni di crediti “per masse”, la perdita diventa effettivamente deducibile solo nell’esercizio in cui è imputata a conto economico e che è possibile dedurre anche le perdite il cui costo è confluito a conto economico e non è stato dedotto fiscalmente nel corso dei precedenti esercizi. Ciò significa, sottolinea Marchiò, “che quest’anno le imprese dovranno operare una deduzione in relazione ai sopracitati minicrediti fino a concorrenza delle svalutazioni crediti effettuate per masse e non dedotte nei precedenti esercizi e degli accantonamenti dell’esercizio in corso, con un potenziale significativo miglioramento della posizione finanziaria netta societaria. Per alcune grandi società stiamo parlando di un impatto potenziale di decine di milioni di euro, in alcuni casi anche di centinaia di milioni”.
Facciamo un esempio. Ipotizziamo che un’azienda inizi l’anno con un fondo svalutazione crediti del valore complessivo di 15 milioni di euro, di cui 10 milioni tassati e 5 milioni dedotti. Immaginiamo inoltre che nel corso del 2013 l’azienda abbia maturato 16 milioni di euro di mini crediti scaduti da più di 6 mesi, che per l’anno siano stati accantonati 4 milioni di euro al fondo svalutazione crediti (di cui, 2 milioni, deducibili in base al soglia dello 0,5%) e che a fine 2013 si siano registrate effettivamente perdite su crediti per un milione di euro.
Dato che la nuova norma prevede che le imprese operino una deduzione fino a concorrenza delle svalutazioni crediti effettuate per masse e non dedotte nei precedenti esercizi (nell’esempio il fondo svalutazione tassato è di 10 milioni e quello non tassato diventa 4 milioni, dopo la perdita di un milione) e degli accantonamenti dell’esercizio in corso (4 milioni nell’esempio), a fine 2013 la società dovrà effettuare una variazione in diminuzione di tutto il fondo tassato (10 milioni nell’esempio) nonchè dedurre l’accantonamento dell’anno altrimenti non deducibile in base alle ordinarie regole del TUIR (2 milioni nell’esempio).
I tempi, però, si diceva sono stretti. Per beneficiare della deduzione direttamente nel Modello Unico 2014, i contribuenti “solari” devono includere i dati entro il 30 settembre 2014 (data di scadenza della presentazione della dichiarazione). PwC sottolinea che la circolare dell’Agenzia delle Entrate non sembra lasciar spazio alla discrezionalità del contribuente nella scelta del periodo di imposta in cui operare la deduzione. In altri termini, spiega ancora Marchiò, “dal tenore letterale dei chiarimenti, emerge che i contribuenti devono operare la deduzione nel periodo in cui sono soddisfatti i requisiti temporali relativi ai mini crediti. in caso contrario, l’eventuale perdita su crediti dedotta negli esercizi successivi potrebbe esser contestata per difetto di competenza fiscale. Ciò significa che la non corretta gestione del trattamento fiscale esporrebbe i contribuenti a un rischio di sanzioni fiscali”.
E non è tutto. Una volta operata la deduzione per masse in relazione al periodo di imposta 2013 ed eventualmente a quello precedente, sarà necessario monitorare in modo articolato e rigoroso gli eventi successivi (in termini di incassi, insoluti o stralci) relativi ai mini crediti che hanno dato luogo alle deduzioni. Il che è un lavoro complesso, che richiede apposite procedure o specifici strumenti di controllo delle singole variabili che possono influenzare la vita del credito stesso e comportare differenti trattamenti fiscali. E PwC ha formato un team multidisciplinare di professionisti in grado di assistere i contribuenti nel gestire agevolmente tutte le complessità derivanti dall’attuazione di quanto previsto dalla nuova normativa.