E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge n.3 dello scorso 24 gennaio relativo alle Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti (il cosiddetto Investment Compact, scarica qui il testo del Decreto).
Il Decreto si compone di 9 articoli e i suoi contenuti erano già stati anticipati la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri con un comunicato stampa (si veda altro articolo di BeBeez).
In particolare va però sottolineato che in tema di finanziamento alle imprese, il comunicato stampa riferiva che la possibilità di erogare credito era estesa anche ai fondi non a leva. In realtà la possibilità è estesa dal testo del Decreto a tutti gli investitori istituzionali e quindi non solo ai fondi. Si riporta per praticità qui sotto il testo dell’articolo 6.
Art. 6 – Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri
1. All’articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole da: “organismi di investimento collettivo” a “n. 917” sono sostituite dalle seguenti: “investitori istituzionali esteri, ancorche’ privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti”.
L’altro tema che è interessante sottolineare è la struttura della spa promossa dal governo per ristrutturare le aziende le crisi. Il testo dl Decreto precisa, infatti, che la sottoscrizione del capitale azionario della spa potrà avvenire anche con l’emissione di azioni di diversa categoria, anche a fronte di apporto al patrimonio netto di strumenti finanziari di diversa tipologia. Una disposizione che lascia aperta la porta a svariate ipotesi, tra cui anche quella di un apporto di crediti verso imprese attualmente in portafoglio alle banche o di un apporto di strumenti partecipativi del capitale di queste imprese a loro volta in portafoglio alle banche finanziatrici e già rinvenienti da operazioni di ristrutturazione del debito passate. SI riporta anche in questo caso qui sotto il testo dell’articolo 7:
Art. 7- Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese
1. L’articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 è sostituito dal seguente: “Articolo 15. (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese). – 1. Il Governo, al fine dell’istituzione di una società per azioni (di seguito, la “Società”) per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le “Imprese”) che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Società opera secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l’utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva l’eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.
2. La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l’altro, processi di consolidamento industriale. A tal fine, la Società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all’uopo predisposti, compreso l’affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.
3. Il capitale della Società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. La sottoscrizione del capitale azionario della Società, con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l’apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L’articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell’organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli “Investitori”). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Società.
4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformita’ alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti.
5. I soggetti che concorrono alla gestione della Società operano in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli Investitori. L’organizzazione dei flussi informativi è indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.
6. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine stabilito dallo statuto. La società’ deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Lo schema di decreto è trasmesso ai competenti organi dell’Unione europea per gli eventuali assensi.
8. Le disponibilita’ in conto residui iscritte in bilancio per l’anno 2015, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono versate nell’anno 2015, nel limite di euro 300.000.000,00, ad apposita contabilità speciale, di nuova istituzione, a copertura delle garanzie dello Stato previste dal presente articolo.