Gli addetti ai lavori possono dirsi in gran parte soddisfatti, perchè Consob ha deciso di eliminare gli obblighi che erano visti come gli ostacoli principali allo sviluppo del mercato dell’equity crowdfunding in Italia. Una decisione che, evidentemente, non è stata semplice prendere, visti i tempi lunghi dell’iter con il quale l’Authority è arrivata a pubblicare la bozza di Regolamento ora in consultazione sino al prossimo 11 gennaio.
Consob ha infatti pubblicato ieri, ai fini di una nuova consultazione pubblica, la bozza di testo del nuovo regolamento sull’equity crowdfunding, che tiene conto delle principali richieste degli addetti ai lavori fatte pervenire all’Authority in occasione della consultazione preliminare che si è conclusa lo scorso 10 luglio (si veda altro articolo di BeBeez).
Consultazione che in quel caso non aveva come base una bozza di testo. La Consob, infatti, allora aveva fatto presente agli operatori che la revisione del Regolamenteo si era infatti resa necessaria per recepire le novità introdotte nel settore la scorsa primavera dall’Investment Compact e cioé la possibilità sia per le pmi innovative sia per fondi di investimento regolati di raccogliere capitale di rischio tramite piattaforme online (si veda altro articolo di BeBeez).
La Consob, però, aveva colto l’opportunità di sondare il mercato per capire se gli obblighi e gli oneri imposti dalla normativa secondaria fossero coerenti rispetto agli obiettivi di sviluppo del mercato. Interpellato da Crowdfundingbuzz.it per un commento a caldo, il presidente dell’Associazione delle piattaforme di equity crowdfunding, Alessandro Lerro, ha commentato: “Mi pare che i punti principali che avevamo sollevato siano stati sostanzialmente recepiti e non posso quindi che esprimere soddisfazione. Come AIEC, ci riserviamo naturalmente di analizzare a fondo il documento e di dar seguito alla consultazione di Consob suggerendo eventuali ulteriori miglioramenti“.
Più nel dettaglio, Consob propone di estendere la nozione di “investitori professionali”, tenuti a sottoscrivere il 5% dell’offerta, ampliandola dalla definizione attuale, che comprende prevalentemente investitori istituzionali, a una platea più ampia, In base alla proposta, potrà essere incluso chiunque risponda ai requisiti fissati dalla Mifid (la direttiva comunitaria in materia di prestazione dei servizi finanziari) per la classificazione degli «investitori professionali su richiesta», identificati secondo criteri di conoscenza e di esperienza nelle attività di investimento.
Consob spiega che l’inclusione di soggetti che rientrano in tale categoria ai fini della disciplina Mifid è stata valutata l’unica opzione che garantisce l’aumento dei benefici, rendendo meno onerosa la ricerca di un soggetto professionale in grado di fornire garanzie sulla corretta valutazione dell’operazione. Ulteriori estensioni, pur richieste in sede di consultazione, sono risultate meno percorribili per la difficoltà di qualificare correttamente tali soggetti (ad esempio i business angel) dal punto di vista giuridico, che avrebbe comportato un aumento della rischiosità associata alla capacità dello strumento regolamentare di ottenere il beneficio per il quale è stato istituito.
La Commissione guidata da Giuseppe Vegas propone inoltre di semplificare la procedura di esecuzione degli ordini, riducendo i costi di transazione. L’obiettivo è quello di rendere possibile la conclusione delle operazioni integralmente on line, a condizione che i gestori si attrezzino a effettuare le verifiche necessarie. Questa è una novità deflagrante per il mercato, perché sinora le verifiche di appropriatezza dell’investimento ai fini Mifid potevano essere condotte solanto dalle banche e quindi l’investitore che investisse oltre 500 euro all’anno in equity crowdfunding era tenuto ad aprire un conto corrente nella banca indicata dalla piattaforma e quindi a uno scambio di documenti cartacei. Ora, invece, si offre alle piattaforme la possibilità di condurre loro stesse la profilazione della clientela ai fini Midif, con la conseguenza che gli investitori possono semplicemente mandare un bonifico dal loro attuale conto corrente su un conto indicato dall’emittente.
Quanto a Mifid 2, che entrerà in vigore dal 3 gennaio 2017 (o più probabilmente a inizio 2018, se verrà confermato l’orientamento della Commissione Ue a ritardare il tutto di un anno, si veda articolo di MF Milano Finanza), Consob aggiunge che la principale novità legata alla necessità di integrare la legislazione in sede di recepimento della nuova direttiva riguarderà, per i gestori di portali online che operano “in esenzione”, l’obbligo di adesione a un sistema di indennizzo o di stipula di un’assicurazione sui rischi professionali.
Consob riferisce che, “secondo quanto sostenuto dagli operatori in consultazione, la modalità di esecuzione descritta in precedenza ha evidenziato un costo sproporzionato al beneficio, anche alla luce della tipologia di investitori che concretamente si sono avvicinati, in questa prima fase di sviluppo, all’equity crowdfunding, caratterizzati da un importo offerto in media pari a 10 mila euro”.
La Commissione aggiunge che “le valutazioni effettuate consentono di supportare tale rappresentazione e di rivedere il Regolamento semplificando la procedura e riducendo i costi di transazione in modo da rendere possibile la conclusione delle operazioni integralmente on-line, ove i gestori fossero concretamente attrezzati a sostenere le verifiche necessarie per valutare l’appropriatezza dell’operazione. D’altra parte, coerentemente con il processo di revisione della Mifid 2, in seguito alle modifiche prospettate, dovrà necessariamente essere rafforzata l’attività di vigilanza sui gestori di portali che operano in esenzione, la cui attività assumerà caratteristiche più simili, sotto il profilo del rapporto con i clienti, a quelle degli intermediari autorizzati (sim e banche), fermo restando che gli stessi non sono autorizzati a maneggiare fondi e strumenti finanziari per conto dei clienti medesimi. In tal modo, parte degli oneri della modifica saranno assorbiti dalla Consob, attraverso la propria attività di vigilanza”.