La Consob ha finalmente approvato la riforma del Regolamento in materia di equity crowdfunding. Il nuovo regolamento è stato pubblicato sul sito di Consob lo scorso giovedì 25 febbraio (si vedano qui la delibera n. 19520 del 24 febbraio 2016 di modifica del Regolamento e la Relazione illustrativa).
Le novità introdotte, al termine di due fasi di consultazione con il mercato (si veda altro articolo di BeBeez), semplificano la disciplina, puntando a ridurre i costi di raccolta e ad ampliare la platea dei soggetti che possono contribuire a finanziare i progetti d’impresa innovativi.
Tra le novità principali c’è la semplificazione della procedura. Le verifiche di appropriatezza dell’investimento rispetto alle conoscenze e all’esperienza dell’investitore potranno d’ora in poi essere effettuate dagli stessi gestori dei portali, purché risultino dotati di requisiti adeguati. Con ciò i gestori possono subentrare nel ruolo finora svolto dalle banche.
E’ stato, inoltre, ampliato il novero dei soggetti legittimati a sottoscrivere una quota dell’offerta in qualità di investitori professionali. Sono state ammesse, infatti, due nuove categorie: a) gli “investitori professionali su richiesta”, così come definiti dalla disciplina europea sulla prestazione dei servizi di investimento (Mifid); b) gli “investitori a supporto dell’innovazione”, identificati da Consob sulla base di criteri oggettivi.
Il sito specializzato Crowdfundingbuzz fa però notare che resta tuttavia un punto oscuro, che riguarda le piattaforme. Nel testo della consultazione (paragrafo 4.1), Consob spiega che la possibilità per le piattaforme di poter scegliere se fare il questionario Mifid online, è condizionata al possesso di “requisiti organizzativi proporzionati”. In cosa consistono? Non è chiaro. Ed evidentemente non è chiarissimo nemmeno per Consob, la quale infatti fa presente che “i gestori, attraverso la propria associazione di categoria, potranno sottoporre alla Consob, per l’approvazione, apposite Linee Guida che favoriscano la definizione di principi e procedure efficaci rispetto agli obiettivi definiti dalla regolamentazione“.
Sempre Crowdfundingbuzz fa notare anche che nelle disposizioni transitorie della delibera, i 6 mesi di inattività dopo i quali scade l’autorizzazione, decorrono dall’approvazione del nuovo regolamento e non dalla data di autorizzazione. Il che è certo una buona notizia per tutte le piattaforme autorizzate che però sinora non avevano iniziato a operare.