Ci sono una serie di precisazioni relative agli investimenti in fondi chiusi nelle linee guida pubblicate ieri dal ministero dell’Economia relative all’interpretazione della normativa sui Piani individuali di risparmio (Pir), inclusa nella Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232). A tali linee guida l’Agenzia delle entrate farà seguire dettagliate istruzioni per gli uffici preposti alle attività di controllo e accertamento (scarica qui le Linee Guida del MEF).
Come noto, l’investimento è considerato “Pir conforme”, quando almeno una parte (70%) dell’investimento totale è destinata a strumenti finanziari cosiddetti “qualificati” (intendendo per tali quelli, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di imprese fiscalmente residenti in Italia o residenti in Stati membri dell’Unione europea o aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, che svolgono un’attività diversa da quella immobiliare) e una parte di questi strumenti finanziari “qualificati” (almeno il 30% del citato 70%) è destinata a strumenti finanziari di imprese non inserite nel FTSE MIB o in altri indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri.
Ma le linee guida ricordano che le quote o azioni di oicr sono investimenti qualificati quando:
- gli oicr sono residenti in Italia o nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo;
- investono per almeno il 70 per cento dell’attivo in strumenti finanziari qualificati e, per almeno il 30 per cento di tale quota, in imprese italiane o residenti nell’Unione europea o nello Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle che svolgono un’attività immobiliare, non inserite nel Ftse Mib, nel rispetto del limite del 10 per cento del totale per singolo emittente.
In sostanza, i vincoli all’investimento (composizione e concentrazione) e il cosiddetto divieto di investimento in Paesi non collaborativi vanno applicati avendo riguardo all’attivo dell’oicr. Se quest’ultimo è “Pir conforme”, le quote di partecipazione in tale oicr sono comunque investimenti qualificati.
La destinazione di somme o valori al Pir non può superare il limite dei 30 mila euro l’anno e il limite dei 150 mila euro complessivamente. Ciò comporta che il tetto complessivo dell’investimento “Pir conforme” non può essere raggiunto in meno di 5 anni.
Il MEF sottolinea anche che è possibile costituire un Pir anche attraverso la sottoscrizione di quote o azioni di fondi di investimento. In questo caso, però, bisogna considerare le seguenti avvertenze:
- il requisito dell’holding period (5 anni) va riferito alle quote o azioni dell’oicr acquisite dall’investitore e non agli investimenti effettuati dall’OICR stesso;
- i rendimenti che non vengono distribuiti e, quindi, si cumulano durante l’investimento, non possono essere considerati nuovi investimenti e, quindi, possono consolidarsi anche oltre i suddetti limiti annuale e complessivo (rispettivamente 30mila e 150 mila euro);
- non si configura una partecipazione sociale qualificata nel senso indicato dal comma 100 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2017, né in capo all’investitore né in capo all’oicr;
- non possono costituire oggetto di investimento nel Pir le quote o azioni di oicr i cui proventi concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore (ad esempio gli Oicr esteri, diversi da quelli immobiliari, non conformi alle direttive comunitarie e il cui gestore non è soggetto a forme di vigilanza di cui all’art. 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983);
- che non è un investimento qualificato ai sensi del comma 104 e garantisce un rendimento minimo, stante l’assenza di rischio in capo all’investitore, non si applica il limite alla concentrazione del 10% previsto dal comma 103 (e, quindi, può concorrere fino al 30% dell’investimento totale “Pir conforme”).
Il MEF punta più in generale a chiarire le principali questioni interpretative evidenziate dalle associazioni di categoria, in particolare :
- relativamente all’ambito soggettivo dell’agevolazione: la possibilità per un minore di essere titolare di un Pir; le conseguenze derivanti dal trasferimento all’estero della residenza del titolare e le conseguenze derivanti dal decesso del titolare del Pir;
- relativamente all’ambito oggettivo dell’agevolazione: quali sono gli strumenti finanziari che possono formare il Pir; i vincoli di composizione e il limite alla concentrazione del Pir con particolare riguardo alle modalità di computo degli stessi nell’ambito delle gestioni collettive (fondi di investimentoe contratti di assicurazione); i limiti all’entità dell’investimento avendo riguardo alla rilevanza dei proventi conseguiti dall’investitore;
- relativamente al funzionamento del Pir: le modalità di costituzione; le movimentazioni (cessione e rimborso) degli strumenti finanziari contenuti nel Pir con particolare riguardo alle modalità di computo del vincolo di detenzione quinquennale; gli eventi che comportano l’attivazione del meccanismo di recupero a tassazione (cd. recapture) precisando quale aliquota si applica.