Dopo che con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni è stato riconosciuto il valore giuridico delle certificazioni tramite blockchain e degli smart contract (si veda altro articolo di BeBeez), Consob fa un ulteriore passo avanti e pubblica un documento per consultazione sulle offerte iniziali e gli scambi di cripto-attività, chiedendo che le osservazioni al documento pervengano entro il prossimo 19 maggio.
L’Authority motiva l’interesse per il tema “in connessione con la recente diffusione di operazioni cosiddette di initial coin offerings (ICOs) e, quindi, di crypto-asset nei quali investono i risparmiatori italiani”. Per questo motivo, destinatari del documento sono i risparmiatori, soggetti che emettono crypto-asset (cripto-attività), soggetti che intendano promuovere offerte di cripto-attività che abbiano come target market i risparmiatori italiani o che abbiano comunque lo scopo di promuovere prodotti/servizi collegati alle cripto-attività, soggetti che negoziano criptoattività, soggetti che custodiscono cripto-attività, intermediari finanziari professionali, gestori di sedi di negoziazione, gestori di portali di crowdfunding, associazioni di categoria del settore finanziario, autorità, consumatori e associazioni di categoria degli stessi, studi professionali,nesponenti del mondo accademico.
Consob ricorda anche che il fenomeno delle ICOs interessa e rileva, ai fini istituzionali demandati alla stessa Authority, in quanto “sia le offerte primarie di cripto-attività (o token) sia le cripto-attività stesse possono presentare significativi elementi di similitudine con le offerte pubbliche di strumenti/prodotti finanziari. Si aggiunge che anche la rappresentazione dei rapporti giuridici in un “token” (cosiddetta “tokenizzazione”) presenta profili di analogia con il meccanismo di creazione di securities, ovvero l’incorporazione dei diritti del sottoscrittore in un certificato, che costituisce titolo di legittimazione per il loro esercizio ma anche uno strumento per la più agevole trasferibilità dei medesimi”.
I token, ricorda Consob, sono infatti di norma destinati a circolare in luoghi di scambio (exchange), in altri termini mercati secondari in cui i sottoscrittori iniziali possono disinvestire, così come realizzare eventuali minus/plus-valenze (in token), non sempre e soltanto legate agli andamenti dell’iniziativa imprenditoriale finanziata, ma anche al meccanismo della domanda e dell’offerta sul circuito di scambio.
Consob sottolinea poi che, ferma restando la sussistenza dell’elemento dell’investimento (comune a prodotti e strumenti finanziari), i tratti distintivi della cripto-attività oggetto di esame consistono ne:
- l’impiego di tecnologie innovative, tipo blockchain, onde incorporare nei token i diritti dei soggetti che hanno investito con l’obiettivo del finanziamento del progetto imprenditoriale sottostante, e
- la destinazione alla successiva negoziazione dei token (crypto-asset), la cui trasferibilità è peraltro strettamente connessa con la tecnologia impiegata, ovvero con la sua capacità di registrare e mantenere l’evidenza della titolarità dei diritti connessi con i crypto-asset in circolazione.
Occorre quindi prevedere un’apposita disciplina per lo svolgimento delle offerte in sede di emissione delle cripto-attività che avviene, di norma, in contesto blockchain (la tipologia al momento nota di tecnologie basate su registri distribuiti), con lo scopo di raggiungere un pubblico vasto di acquirenti/investitori. La citata disciplina avrebbe quindi a oggetto la tutela dei potenziali acquirenti, quantomeno con riferimento alle caratteristiche dei soggetti emittenti cripto-attività e alla messa a disposizione di adeguate informazioni in merito ai progetti imprenditoriali per i quali gli stessi verrebbero sollecitati .
Allo stato, dice ancora Consob, gli operatori meglio posizionati per poter offrire professionalmente assistenza nella realizzazione delle offerte di cripto-attività a un numero potenzialmente indeterminato di investitori appaiono, in ambito domestico, i gestori di portali di equity crowdfunding.
Ma si potrebbe anche prevedere che soggetti diversi, purché in possesso di requisiti soggettivi richiesti alla categoria dei gestori di portali di crowdfunding, possano gestire piattaforme per la specifica offerta cripto-attività e delle initial coin offering.
Detto questo, Consob precisa che non ritiene necessario creare una situazione di regole rigide e che ritiene invece più “utile prevedere un regime che in virtù di un meccanismo di opt-in consenta al promotore dell’iniziativa (emittente/offerente/proponente) di scegliere l’impiego di una piattaforma dedicata (rispondente ai requisiti sopra tratteggiati), al fine di rivolgersi alla platea degli investitori in un contesto regolamentato. Di conseguenza, le offerte promosse al di fuori delle piattaforme regolate resterebbero comunque legittime (a meno di non presentare aspetti valutabili sotto il profilo dell’abusivismo ai sensi del TUF ove il token integri la nozione di prodotto finanziario). Tali offerte, tuttavia, sarebbero chiaramente riconoscibili dalla generalità del pubblico come non assistite dalle stesse tutele approntate dal regime applicabile a quelle che, per volontà dell’emittente/offerente/proponente, accedano invece al circuito regolato”.