Cdp interverrà a sostegno delle imprese di medie e grandi dimensioni, con ricavi superiori ai 50 milioni di euro, investendo nel loro capitale con un apposito fondo battezzato “Patrimonio rilancio” che avrà una dotazione di oltre 50 miliardi di euro. Lo si legge nel testo del Decreto Rilancio varato dal governo ieri sera, all’art. 30 (si veda qui il video della conferenza stampa, qui il comunicato stampa e qui l’ultima bozza del Decreto delle ore 17.30 del 13 maggio). L’investimento potrà essere nella forma di equity o di prestito obbligazionario convertibile, in aumento di capitale oppure con acquisto di titoli azionari e gli interventi dovranno avvenire a condizioni di mercato e avere per oggetto società per azioni, anche quotate, con sede legale in Italia, ad esclusione delle aziende del settore bancario, finanziario e assicurativo. Il decreto indica per ora una durata di 12 anni per l’attività di Patrimonio Rilancio, ma il periodo potrà essere esteso o ridotto.
Un’operazione simile era attesa. Sin da inizio maggio di diceva che il governo stesse lavorando a uno stanziamento di 50 miliardi per ricapitalizzare le imprese affossate dalla crisi creata dal lockdown (si veda altro articolo di BeBeez).
In realtà le anticipazioni parlavano della possibilità che Cdp potesse agire in coinvestimento con altri soggetti istituzionali italiani. Primi della lista sono le fondazioni bancarie (già presenti nel capitale della stessa Cdp), ma anche le casse di previdenza (specie le più grandi come Enpam, Cassa forense, Inarcassa), i fondi pensione, le grandi compagnie assicurative, ma anche le banche, visto che tra le modalità di intervento sarebbe contemplata appunto la conversione di debiti in capitale. Ora in realtà la lettera del decreto dice che i 50 miliardi saranno tutti di origine governativa e che il fondo verrà finanziato a fronte di emissioni di titoli di Stato e di Cdp.
La nota del governo precisa che al fondo “sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze” e che il fondo “potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano”. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi saranno definiti con un successivo DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.
Cdp potrà utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche
Non solo. Per le aziende più piccole l’art. 29 del decreto istituisce il Fondo Patrimonio Pmi, la cui gestione sarà affidata a Invitalia. Il fondo sarà finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi. Il fondo era già previsto da una delle ultime bozze del decreto (si veda altro articolo di BeBeez).
Il decreto prevede anche il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese con la previsione della detraibilità per le persone fisiche e della deducibilità per quelle giuridiche, per il 2020, del 20% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L’investimento massimo detraibile/deducibile non può eccedere l’importo di 2 milioni. L’ammontare, in tutto o in parte, non detraibile/deducibile nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse società è riconosciuto, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della società comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l’aumento di capitale e per la società stessa e l’obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;