Il GHOS (Group of Central Bank Governors and Heads of Supervision), l’organismo di controllo del Comitato di Basilea, ha pubblicato lo scorso 30 novembre un documento che prevede un approccio coordinato per mitigare i rischi dell’effetto Covid-19 sul sistema bancario globale (si veda qui il comunicato stampa). L’approccio coordinato ha l’obiettivo di preservare un equilibrio di condizioni a livello globale e di evitare le frammentazione regolamentare, sulla base del fatto che va riconosciuto che la crisi da Covid-19 è ancora in essere e che continueranno a persistere rischi e vulnerabilità per il sistema bancario globale.
Pochi giorni prima, invece, il Comitato ha pubblicato una modifica al Capital treatment of securitisations of non-performing loans, una novità normativa che il Comitato aveva iniziato a sviluppare prima della crisi Covid-19 per riempire un gap regolamentare relativo alle cartolarizzazioni di crediti non performing (si veda qui il comunicato stampa), ma che oggi, alla luce della crisi in atto e del monte di crediti deteriorati che ci si aspetta arriverà sul mercato, si spera aiuterà a rendere i processi di cessione di portafogli più agevoli. La modifica in questione, infatti, riguarda il calcolo del peso relativo alle esposizioni in titoli asset-backed derivanti da cartolarizzazioni di crediti deteriorati ai fini dell’accantonamento a capitale di vigilanza. E la novità è che, a certe condizioni, quel peso può essere inferiore al 100%.
Più nel dettaglio, tornando all’approccio coordinato alla gestione della crisi da Covid-19, il Comitato di Basilea prevede i seguenti elementi:
- monitoraggio e valutazione continui delle vulnerabilità e dei rischi per il sistema bancario globale derivanti dal Covid-19 e condivisione delle informazioni in tema di vigilanza durante la crisi;
- incoraggiamento dell’utilizzo della flessibilità prevista dallo schema di Basilea, ove maggiormente rilevante;
- monitoraggio dell’implementazione di aggiustamenti temporanei per mitigare i rischi correnti per il sistema bancario in modo da assicurare che questi siano coerenti con gli obiettivi dello schema di Basilea e che siano disapplicati al momento opportuno;
- dove necessario e prudente, adozione di misure globali addizionali in maniera coordinata.
Nella nota del GHOS, si legge che “le riserve di capitale e di liquidità di Basilea III aiutano le banche ad assorbire gli shock e a continuare a prestare a famiglie e imprese con merito di credito. L’uso di capitale e risorse di liquidità in questo modo dovrebbe avere la priorità al momento. I membri di GHOS sostengono fermamente le linee guida del Comitato secondo cui un abbassamento misurato di questi buffer è appropriato nell’attuale periodo di stress e fino alla fine della crisi Covid-19. Dopo la crisi, le autorità di vigilanza forniranno alle banche tempo sufficiente per ricostruire le loro riserve, tenendo conto delle condizioni economiche, di mercato e specifiche della banca”.
Quanto alle novità in tema di cartolarizzazioni di crediti non performing, il Comitato di Basilea lo scorso giugno aveva pubblicato per consultazione il proprio documento di emendamento tecnico alla precedente normativa, con la consultazione che è terminata il 23 agosto (si veda altro articolo di BeBeez). Il documento finale stabilisce che le cartolarizzazioni di non-performing loan siano soggette a specifiche regole per il calcolo dei requisiti di capitale, che dovranno essere implementate non più tardi del 2023. Ma la vera novità è che il documento finale va in contrasto con quello iniziale e prevede 1) che si possa applicare l’approccio basato su rating esterno per il calcolo delle ponderazioni di capitale relative alle esposizioni a cartolarizzazioni di crediti non performing e 2) che, in quel caso, si possa applicare una ponderazione inferiore a quella del 100%. In altre parole, le esposizioni a titoli di cartolarizzazione di crediti deteriorati saranno soggette a un peso del 100% o più alto, con eccezione appunto solo per le posizioni che saranno ponderate utilizzando un approccio basato sui rating esterni.
In questo senso, il Comitato di Basilea è in linea con le proposte della Commissione Ue in tema di cartolarizzazioni di crediti deteriorati pubblicate lo scorso luglio (si veda altro articolo di BeBeez). In particolare, infatti, la Commissione propone che le tranche senior delle cartolarizzazioni con valore netto uguale o inferiore al 50% del valore lordo (c.d. cartolarizzazioni di NPE “qualificate”) siano soggette a una ponderazione fissa del 100%, indipendentemente dalla dimensione della tranche. Su quest’ultimo punto la Commissione spiega che “il quadro attuale non include le caratteristiche specifiche della cartolarizzazione di esposizioni deteriorate, determinando in tal modo un eccesso di requisiti patrimoniali per questa categoria di esposizioni (…). L’eccessiva prudenza del quadro è dovuta al fatto che esso è stato concepito in funzione esclusiva dei fattori specifici di rischio dei crediti non deteriorati. Si propone pertanto di modificare il trattamento delle cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, prevedendo un metodo semplice e sufficientemente prudente, basato su un fattore di ponderazione del rischio forfettario del 100 % applicabile al segmento di rango più elevato delle cartolarizzazioni di NPE “qualificate” e sull’applicazione di una soglia minima del 100 % ai fattori di ponderazione del rischio di qualsiasi altro segmento di cartolarizzazioni di esposizioni deteriorate, che restano soggette al quadro generale per il calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio”.
Un punto che invece non viene toccato dal documento del Comitato di Basilea e che invece è tra le proposte della Commissione è invece la modifica della modalità di mantenimento del rischio (risk retention). La Commissione, infatti. propone che la risk retention, cioé la percentuale del valore della cartolarizzazione che deve restare sui libri dell’originator, sia calcolata sul valore netto del portafoglio cartolarizzato calcolato come la differenza tra il valore nominale lordo al momento della cessione del credito e lo sconto pattuito con l’acquirente al momento dell’acquisto del credito. Si tratta di una modifica cruciale rispetto alla situazione attuale, che calcola invece la retention sul valore nominale del portafoglio. D’altra parte, sottolinea la Commissione, l’uso dei valori nominali per il mantenimento del rischio va oltre l’obiettivo perseguito, in quanto non tiene conto dello sconto sul prezzo al quale sono trasferite le attività sottostanti e non rappresenta il rischio di perdita effettiva per gli investitori.